Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

Orari | Lun – Ven | 9:00-13:00 — 16:00-19:00

Avv. Claudio Cuzzini

Un caso particolare di ripartizione delle spese, il cortile condominiale. Ord. Cass. civ., 14.9.2017, n. 21337

Qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o del viale di accesso all’edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di un singolo condomino, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere al criterio previsto dall’art. 1126 c.c. ma si deve, invece, procedere ad un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione del pavimento del piano superiore a chi, con l’uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell’inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un’applicazione particolare del principio generale dettato dall’art. 1123 c.c., comma 2 c.c.

Questo il principio affermato dalla Corte di legittimità con l’ordinanza in commento, la quale conferma la correttezza dei principi espressi dai Giudici di merito che avevano ritenuta fondata l’impugnazione della delibera che aveva ripartito le spese di rifacimento del piazzale ponendole a carico per un terzo del condominio soprastante e per due terzi a carico degli attori proprietari del locale sottostante.

Prosegue la Corte, a sostegno del principio testé menzionato che anche nelle ipotesi in cui ad una terrazza a livello sia sottoposto un solo locale, ove le relative spese di manutenzione vengano regolate alla stregua dell’art. 1126 c.c., e non dell’art. 1125 c.c., si finisce per porre a carico dell’unico condomino sottostante i due terzi della spesa di rifacimento, ovvero il doppio di quanto dovuto dall’utilizzatore esclusivo della terrazza, così vanificandosi la ratio dell’art. 1126 c.c. Pertanto, anche in caso di riparazione di terrazza a livello sovrastante un’unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un’applicazione analogica dell’art. 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res.