Tuo fratello ha ricevuto tutto in donazione? La Cassazione conferma: puoi agire in riduzione senza il beneficio d’inventario (n. 22986/2026)
Diritto delle Successioni · Cassazione Civile, Sez. II, n. 22986/2026 · a cura di Avv. Claudio Cuzzini
📋 In breve
La Cassazione (sent. n. 22986/2026) chiarisce che il legittimario può agire in riduzione di una donazione senza dover prima accettare l’eredità con beneficio d’inventario, quando il patrimonio lasciato dal defunto (relictum) è talmente esiguo da risultare irrisorio rispetto a quanto donato in vita.
Una donazione fatta in vita a un solo figlio può ridurre l’eredità degli altri fratelli a poche centinaia di euro, aprendo la strada a un’azione di riduzione donazione eredità per riequilibrare le quote di legittima. In questi casi, molti pensano di dover prima accettare l’eredità con beneficio d’inventario per poter reagire — un adempimento che spaventa e che spesso scoraggia chi si sente escluso. La Cassazione, con la sentenza n. 22986/2026, chiarisce che non è sempre così.
Il caso: tre sorelle escluse da un’eredità quasi azzerata
Una madre muore senza testamento, lasciando sul conto corrente un saldo di appena 1.254,66 euro. Anni prima, però, aveva donato a uno dei suoi quattro figli l’intera quota di un patrimonio immobiliare ereditato a sua volta dal marito, del valore di oltre 1,38 milioni di euro. Il figlio donatario, però, muore prima della madre: alla sua posizione succedono per rappresentazione i suoi figli, insieme alla moglie. Le altre tre figlie della donante chiedono così la divisione dell’eredità materna e, in subordine, la riduzione della donazione per lesione della loro quota di legittima, agendo fin dall’inizio nei confronti della moglie e dei figli del fratello donatario ormai premorto. I convenuti si oppongono sostenendo che le sorelle avrebbero dovuto prima accettare l’eredità della madre con beneficio d’inventario, come richiede in via generale l’art. 564 c.c. per poter agire in riduzione contro un donatario che non sia anche coerede.
Riduzione donazione eredità: la regola generale del beneficio d’inventario
L’art. 564 c.c. richiede normalmente che il legittimario, prima di chiedere la riduzione di una donazione fatta a un estraneo (o a un erede non chiamato come coerede), accetti l’eredità con beneficio d’inventario. Come chiarisce la stessa Cassazione in questa pronuncia, la ratio della norma è tutelare i donatari e i legatari attraverso un accertamento preventivo, nelle forme pubbliche dell’inventario, della reale consistenza del patrimonio ereditario: la trasparenza dell’inventario impedisce che, d’accordo con i coeredi, si nascondano o si sottraggano beni per poi lamentare, di fronte al donatario (terzo rispetto alla successione), un’eredità insufficiente a soddisfare la legittima.
Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22986/2026:
«Un relictum assolutamente minimale e irrisorio non è idoneo a giustificare l’onere dell’accettazione beneficiata» — la valutazione va condotta caso per caso dal giudice di merito, guardando al peso reale che il relictum ha nella reintegrazione della legittima rispetto alle donazioni.
La «preterizione sostanziale»: quando l’eredità è stata svuotata in vita
La Cassazione ricorda che questa tutela non ha ragion d’essere quando non ci sono, di fatto, beni da inventariare. Se il defunto ha esaurito in vita l’intero patrimonio con donazioni, il legittimario che agisce in riduzione si trova nella stessa posizione di chi è stato escluso da un testamento (il legittimario «pretermesso» in senso proprio): anche in questo caso, quindi, non è tenuto ad accettare con beneficio d’inventario.
Il punto delicato, affrontato con chiarezza in questa pronuncia, riguarda i casi intermedi: cosa succede quando un piccolo relictum esiste, ma è di valore quasi simbolico? La Corte richiama un principio di buon senso: nel caso specifico, 1.254 euro a fronte di oltre 1,38 milioni di euro donati — meno dell’1% della massa di calcolo — non bastano a giustificare l’onere dell’accettazione beneficiata.
Attenzione: la valutazione non è automatica. Non esiste una soglia fissa di legge: è il giudice di merito a stabilire, caso per caso, se il relictum residuo sia davvero irrisorio o se abbia comunque un peso reale nel calcolo della legittima. Un relictum modesto ma non del tutto trascurabile potrebbe non bastare a escludere l’onere del beneficio d’inventario.
«Chi è stato di fatto escluso dall’eredità attraverso donazioni non dovrebbe dover affrontare un adempimento pensato per tutelare situazioni patrimoniali che, nel suo caso, semplicemente non esistono.»
Cosa cambia in pratica per chi si sente escluso
In tema di riduzione donazione eredità, questa pronuncia offre un criterio pratico prezioso per chi scopre di essere stato di fatto escluso dall’eredità di un genitore attraverso donazioni fatte in vita a un fratello o una sorella. Prima di rassegnarsi pensando di dover affrontare la procedura, spesso percepita come complessa, dell’accettazione con beneficio d’inventario, vale la pena far valutare da un legale se il patrimonio effettivamente lasciato dal defunto sia così esiguo da rientrare in questa eccezione.
La sentenza integrale, con l’analisi dei precedenti in materia, è consultabile sul sito della Corte di Cassazione.
In sintesi
Se un fratello o una sorella ha ricevuto in vita, per donazione, praticamente tutto il patrimonio di un genitore, e ciò che resta nell’eredità è solo una cifra simbolica, non è necessario accettare con beneficio d’inventario per poter agire in riduzione della donazione. Resta però una valutazione da fare caso per caso, con l’aiuto di un legale, perché la soglia tra «irrisorio» e «non trascurabile» non è fissata dalla legge ma decisa dal giudice di merito.
Domande frequenti
Devo sempre accettare l’eredità con beneficio d’inventario per contestare una donazione fatta a un fratello?
In tema di riduzione donazione eredità, di regola sì, se il donatario non è un coerede. Ma se il patrimonio lasciato dal defunto è pressoché inesistente perché tutto è stato donato in vita, la Cassazione esonera il legittimario da questo adempimento.
Cosa si intende esattamente per «relictum irrisorio»?
È un patrimonio residuo di valore talmente basso, rispetto alle donazioni fatte in vita, da non incidere realmente sul calcolo della legittima: nel caso deciso, poco più di 1.250 euro a fronte di oltre 1,3 milioni donati.
Entro quanto tempo si può agire per la riduzione di una donazione?
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, che decorrono dall’apertura della successione (cioè dalla morte del donante), salvo i casi in cui il termine debba computarsi diversamente. È comunque consigliabile non attendere e far valutare la propria posizione.
Cosa succede se il relictum esiste ma non è del tutto simbolico?
In questi casi la valutazione spetta al giudice di merito, caso per caso: più il relictum si avvicina ad avere un peso reale nel calcolo della legittima, meno sarà probabile l’esonero dal beneficio d’inventario. In ogni caso, prima di rinunciare ad agire, conviene far valutare da un legale l’effettiva praticabilità della riduzione donazione eredità nel proprio caso.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Fonte: Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22986/2026, pubblicata il 9 luglio 2026.
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