Incassare l’affitto: accettazione tacita dell’eredità (Cass. 24612/2026)
Diritto delle successioni · Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24612/2026 · a cura dell’Avv. Claudio Cuzzini
Con l’ordinanza n. 24612/2026 la Cassazione ha confermato che l’accettazione tacita dell’eredità può derivare anche da un comportamento indiretto: se un chiamato all’eredità fa in modo che i canoni di locazione di un immobile caduto in successione vengano incassati su un conto intestato a un terzo (nel caso di specie il coniuge), questo può comunque valere come accettazione tacita dell’eredità “in via mediata”.
Il caso: due chiamati all’eredità e un immobile locato
La vicenda esaminata dalla Cassazione nasce da un’azione di responsabilità promossa dal fallimento di una società contro due ex amministratori, chiamati a rispondere dei danni provocati alla società con atti di mala gestio. Il fallimento sosteneva però che i due, fratello e sorella, dovessero rispondere dei debiti anche con il patrimonio ereditato dalla madre, della cui eredità – a suo dire – vi era già stata un’accettazione tacita dell’eredità.
Un elemento, in particolare, aveva convinto i giudici di merito: i canoni di locazione di un immobile caduto nella successione materna venivano versati per intero, per anni, sul conto corrente del coniuge di uno dei due chiamati. Un dettaglio che, di per sé, potrebbe sembrare irrilevante ai fini dell’accettazione dell’eredità da parte del chiamato — dopotutto il denaro non finiva sul suo conto. Ma la Corte d’appello aveva accertato che quel coniuge era titolare solo di una piccola quota dell’immobile (un ottavo) e che era stato lo stesso chiamato all’eredità a richiedere al conduttore di bonificare l’intero canone su quel conto. La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha giudicato inammissibile il ricorso e ha confermato questa ricostruzione.
Cosa dice la legge sull’accettazione tacita dell’eredità
L’articolo 476 del codice civile stabilisce che l’accettazione dell’eredità è tacita “quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”. Non serve dunque una dichiarazione formale davanti al notaio: basta un comportamento concludente, incompatibile con la volontà di rinunciare, per diventare eredi a tutti gli effetti — con tutto ciò che ne consegue, compresa la responsabilità (in linea di principio illimitata) per i debiti del defunto.
Riscuotere i frutti civili di un bene ereditario, come appunto i canoni di locazione, rientra tipicamente in questa categoria: solo un erede, e non un semplice chiamato che non ha ancora deciso, ha titolo per incamerare stabilmente quel denaro. Diverso è il discorso per i c.d. atti conservativi o di ordinaria amministrazione urgente (art. 460 c.c.), che la legge consente anche al chiamato senza che questi comportino accettazione: ma la riscossione sistematica e prolungata dei canoni non rientra in questa eccezione.
Accettazione tacita dell’eredità anche se il denaro passa da un terzo
Il punto più interessante dell’ordinanza è proprio questo: l’accettazione tacita dell’eredità non richiede necessariamente che sia il chiamato in prima persona a incassare il denaro. La Cassazione ricorda che il proprio consolidato orientamento ammette l’accettazione tacita “anche in via mediata, attraverso terzi”, sia quando il chiamato conferisce una delega o fa svolgere a un terzo un’attività procuratoria in suo favore, sia quando un terzo agisce come gestore di affari altrui (negotiorum gestio) e il chiamato successivamente ratifica quell’operato. In entrambi i casi, resta ai giudici di merito il compito di valutare, caso per caso, gli elementi da cui desumere questi comportamenti.
Nel caso deciso, il fatto che fosse stato proprio il chiamato all’eredità a richiedere al conduttore dell’immobile di versare l’intero canone su un conto di cui non era titolare (e che apparteneva a chi possedeva solo una minima quota del bene) è stato considerato un indizio sufficiente della sua volontà di trattare l’immobile come proprio, cioè da erede.
Le conseguenze pratiche per chi si trova in questa situazione
Chi è chiamato a un’eredità ma non ha ancora deciso se accettarla dovrebbe evitare qualsiasi comportamento che possa essere interpretato come atto da erede: non solo intestarsi beni o incassare somme in prima persona, ma anche organizzare che altri lo facciano per suo conto, senza formalizzare la propria posizione. Se l’eredità è potenzialmente più gravata di debiti che di attivo, la strada più sicura è l’accettazione con beneficio d’inventario, che consente di tenere separato il proprio patrimonio da quello del defunto e di rispondere dei debiti ereditari solo nei limiti di quanto effettivamente ricevuto. In alternativa, chi non ha alcun interesse nell’eredità può rinunciarvi formalmente, con dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere: ma la rinuncia, per essere efficace, deve precedere qualunque comportamento concludente come quello esaminato in questa ordinanza.
Va inoltre ricordato che i creditori del defunto (o, come nel caso qui esaminato, i creditori dello stesso chiamato) possono attivare gli strumenti previsti dagli articoli 481 e 524 c.c. per sollecitare una presa di posizione o per far dichiarare l’accettazione nell’interesse dei propri crediti: motivo in più per non lasciare la propria posizione di erede “sospesa” e ambigua nel tempo.
In sintesi
L’ordinanza n. 24612/2026 conferma un principio già consolidato ma spesso sottovalutato: l’accettazione tacita dell’eredità può realizzarsi anche senza un atto formale e anche per il tramite di terzi, quando i comportamenti complessivi del chiamato dimostrano che sta trattando il bene ereditario come proprio. Prudenza e tempestività, quindi, sono essenziali per chi non vuole trovarsi erede “per errore”.
Domande frequenti
Cosa si intende per accettazione tacita dell’eredità?
Si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che potrebbe legittimamente compiere solo in qualità di erede, come incassare canoni di locazione, vendere beni ereditari o utilizzare stabilmente il patrimonio del defunto come proprio.
Basta che un familiare incassi un pagamento al posto mio per rendermi erede?
Può bastare, secondo la Cassazione, se emerge che è stato il chiamato all’eredità a organizzare o richiedere quel pagamento indiretto (ad esempio dando istruzioni al debitore) e a beneficiarne di fatto: si parla in questo caso di accettazione tacita dell’eredità “in via mediata”, attraverso un terzo che agisce su delega, come procuratore o come gestore di affari poi ratificato.
Come posso evitare di accettare tacitamente un’eredità che non voglio?
Evitando qualsiasi atto di disposizione o godimento dei beni ereditari, propri o tramite terzi, e formalizzando al più presto la propria scelta: rinuncia all’eredità davanti a notaio o cancelliere, oppure accettazione con beneficio d’inventario se si intende accettare limitando la propria responsabilità ai soli beni ricevuti.
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata.
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