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Cessione del credito in blocco a una SPV e usura bancaria - Cassazione ordinanza 23433/2026

Il fondo ti chiede un vecchio mutuo? Quando puoi contestare la cessione del credito (e cosa dice la Cassazione sull’usura)

Diritto Bancario · Cass. civ., sez. III, ord. 17 luglio 2026, n. 23433 · a cura di Avv. Claudio Cuzzini

📋 In breve: la Cassazione rigetta il ricorso di una debitrice contro una SPV che le chiedeva il saldo di un vecchio mutuo fondiario del 1990, ma nel farlo fissa tre regole molto pratiche: quando la cessione del credito in blocco a un fondo è provata (e quando invece va contestata), quando l’aumento del tasso oltre la soglia usura è davvero irrilevante e quando invece è una nuova pattuizione usuraria, e cosa succede se sono gli interessi di mora a superare la soglia.

Un fondo ti chiede di pagare un vecchio debito: chi deve provare che il credito è davvero suo?

Il caso arriva da lontano: un mutuo fondiario stipulato nel 1990, un atto di precetto notificato nel 1995 e, vent’anni dopo, un’opposizione all’esecuzione contro una società che nel frattempo era diventata creditrice attraverso una catena di cessioni in blocco tipiche delle operazioni di cartolarizzazione. È uno scenario sempre più comune: il debito bancario originario passa di mano più volte, fino ad arrivare a una SPV (Special Purpose Vehicle) che agisce per il recupero.

Il punto centrale del primo motivo di ricorso è la cessione del credito in blocco disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario: per rendere la cessione opponibile a tutti i debitori senza doverli notificare uno per uno, la legge consente di pubblicare un avviso in Gazzetta Ufficiale. Ma quell’avviso, da solo, è sempre sufficiente a dimostrare che il tuo specifico debito è stato ceduto?

Cass. civ., sez. III, ord. 23433/2026: «ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della cessione, neppure se effettuata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale», essendo necessario un accertamento specifico idoneo a dimostrare l’effettiva inclusione del credito controverso nell’ambito della cessione in blocco.

In altre parole: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale basta solo se il debitore non contesta nulla, o contesta in modo generico. Se invece il debitore solleva una contestazione puntuale e circostanziata — per esempio rilevando che i criteri indicati nell’avviso (crediti in euro, “in sofferenza”, regolati dalla legge italiana) sono troppo generici per identificare proprio il suo rapporto — allora l’onere della prova si sposta sul cessionario, che dovrà dimostrare con documenti seri e non unilaterali (dichiarazioni del cedente, elenchi certificati) che quello specifico credito rientrava davvero nell’operazione.

Attenzione: la contestazione deve essere specifica e tempestiva — va sollevata alla prima difesa utile, non può comparire per la prima volta nella comparsa conclusionale. Una contestazione generica o “di stile” non è sufficiente a spostare l’onere della prova: in quel caso l’avviso in Gazzetta Ufficiale resta pienamente efficace.

Nel caso deciso, la ricorrente aveva sì contestato la prova della cessione, ma la Corte d’appello aveva comunque ritenuto la prova raggiunta, perché l’avviso rimandava anche a un elenco dettagliato dei crediti ceduti pubblicato sul sito internet del cessionario (come previsto dall’art. 7.1, comma 6, della legge n. 130/1999). La Cassazione ha ritenuto corretta questa valutazione, respingendo il motivo.

Usura sopravvenuta o nuova pattuizione? La differenza che cambia tutto

Il secondo tema riguarda un dubbio molto diffuso tra chi ha un mutuo a tasso variabile: se durante gli anni il tasso finisce per superare la soglia usura, è sempre irrilevante? La regola di partenza, fissata dalle Sezioni Unite nel 2017, dice di sì: conta il momento in cui il tasso è stato pattuito, non le fluttuazioni successive del mercato (la cosiddetta “usura sopravvenuta” non rende nulla la clausola originariamente lecita).

Ma la Cassazione, in questa ordinanza, ricorda che questo principio non copre tutti i casi. Bisogna distinguere:

“la successiva determinazione del tasso non costituisce la mera prosecuzione delle condizioni originarie, ma si configura come una nuova regolamentazione del rapporto, suscettibile di autonoma valutazione alla stregua della disciplina antiusura vigente al momento della sua applicazione”

Tradotto: se il superamento della soglia dipende da un fattore esterno e indipendente dalla volontà delle parti (come la naturale variazione del TEGM, il tasso medio di mercato), resta vera “usura sopravvenuta” e non succede nulla. Ma se dipende da una decisione unilaterale della banca, che esercita lo ius variandi previsto dall’art. 118 T.U.B. per modificare il tasso, allora quella modifica è una nuova pattuizione autonoma, da valutare separatamente: se supera la soglia in vigore in quel momento, scatta la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. (interessi non dovuti per il periodo interessato).

Nel caso concreto il motivo è stato comunque respinto, perché la ricorrente non aveva allegato né provato che la banca avesse davvero esercitato lo ius variandi: il superamento denunciato restava quindi una semplice, e irrilevante, usura sopravvenuta.

Interessi di mora troppo alti? Ecco cosa succede davvero

Il terzo tema, altrettanto ricorrente nel contenzioso bancario, riguarda gli interessi di mora. La Cassazione conferma che anche questi rientrano nella disciplina antiusura della legge n. 108/1996, perché la norma colpisce qualunque “utilità” promessa che superi il tasso soglia, non solo gli interessi corrispettivi.

Due precisazioni tecniche, ma decisive nella pratica:

Il confronto per verificare l’usurarietà dei moratori non va fatto sommando interessi corrispettivi e moratori (tesi spesso proposta dai debitori, ma respinta dalla giurisprudenza), bensì confrontando il tasso di mora con un parametro omogeneo, cioè il TEGM maggiorato secondo i criteri indicati nei decreti ministeriali.

Attenzione: se gli interessi di mora risultano usurari, la clausola è nulla, ma questo non rende gratuito l’intero mutuo. La sanzione della “non debenza degli interessi” (art. 1815, comma 2, c.c.) riguarda solo gli interessi corrispettivi. Per i moratori usurari, la clausola nulla viene sostituita dal tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti o, in mancanza, dal tasso legale (art. 1224, comma 1, c.c.). Le eventuali clausole di salvaguardia non sanano una pattuizione originariamente usuraria: servono solo a impedire che il tasso ecceda i limiti per effetto di fattori esterni sopravvenuti.

Anche su questo punto, la Corte d’appello aveva già dato una risposta motivata e coerente con questi principi, e la Cassazione ha confermato che non c’era stata né omessa pronuncia né motivazione apparente.

In sintesi

Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente condannata alle spese, ma la pronuncia resta una guida utile per chiunque si trovi opposto a un fondo o a una società di recupero crediti su un vecchio rapporto bancario: la cessione del credito va contestata subito e con argomenti specifici, non basta dire “non è provato che il credito sia mio” in modo generico; l’aumento del tasso oltre soglia conta come usura solo se dipende da una scelta unilaterale della banca, non dalle normali oscillazioni di mercato; e l’usura sugli interessi di mora non azzera il mutuo, ma corregge solo il tasso applicato.

Domande frequenti

Cosa devo fare se un fondo (SPV) mi chiede di pagare un vecchio debito bancario?

Verificare subito, con l’aiuto di un legale, se la documentazione prodotta (avviso in Gazzetta Ufficiale, elenco crediti sul sito del cessionario) individua davvero il tuo rapporto specifico, e contestare tempestivamente e in modo puntuale la titolarità del credito già nella prima difesa utile, se la prova non è chiara.

Il solo avviso in Gazzetta Ufficiale basta a provare che il mio credito è stato ceduto?

Sì, se non lo contesti in modo specifico. Se invece sollevi una contestazione puntuale e tempestiva, l’onere di provare che proprio quel credito è incluso nell’operazione passa al cessionario, che deve produrre documenti seri e non unilaterali.

Se la banca ha aumentato il tasso durante il mutuo, è sempre usura?

No. Conta solo se l’aumento oltre soglia dipende da una decisione unilaterale della banca (esercizio dello ius variandi ex art. 118 T.U.B.): in quel caso è una nuova pattuizione, valutabile come usuraria. Se invece dipende dalle normali fluttuazioni del mercato, resta irrilevante “usura sopravvenuta”.

Se gli interessi di mora sono usurari, il mutuo diventa gratuito?

No. La clausola sugli interessi di mora usurari è nulla, ma il mutuo resta dovuto: il tasso nullo viene sostituito da quello degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti o, in mancanza, dal tasso legale.

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