Fideiussione ABI Nulla in Parte: Perché il Garante Perde?
Diritto Bancario · Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25047/2026 pubblicata il 6 settembre 2026 · a cura dell’Avv. Claudio Cuzzini · articolo del 17 settembre 2026, aggiornato il 28 settembre 2026
Una fideiussione ABI dichiarata nulla solo in parte non salva automaticamente il garante. Con l’ordinanza n. 25047/2026 del 6 settembre 2026 la Cassazione ha chiuso una causa in cui la Corte d’appello aveva dichiarato nulle tre clausole di matrice ABI: il fideiussore ha comunque perso, perché aveva sollevato troppo tardi l’eccezione di decadenza della banca ex art. 1957 c.c. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile; sulla nullità parziale la Suprema Corte non è entrata nel merito.
Il caso: una fideiussione ABI da un milione di euro e un decreto ingiuntivo
Una banca aveva ottenuto dal Tribunale di Savona un decreto ingiuntivo (depositato il 9 marzo 2017) contro il garante di una società per oltre 233.000 euro. Alla base c’era una fideiussione omnibus del 29 dicembre 2006, fino a un milione di euro, che copriva quattro mutui fondiari da 180.000 euro ciascuno e un finanziamento chirografario. Nel corso del giudizio il credito era stato ceduto a una società cessionaria.
Il Tribunale di Savona aveva respinto l’opposizione del garante, qualificando la garanzia come contratto autonomo e ritenendo tardiva l’eccezione di nullità, sollevata solo in comparsa conclusionale.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza non definitiva del 18 marzo 2022, aveva invece dichiarato la nullità parziale della fideiussione ABI per violazione della normativa antitrust (art. 2 della legge n. 287/1990), limitata alle clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI: la clausola di reviviscenza, quella di deroga all’art. 1957 c.c. e quella di sopravvivenza della garanzia. In mancanza di deduzioni sull’essenzialità di quelle clausole, il resto del contratto restava valido. La Corte aveva anche escluso che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia: la clausola di pagamento “a prima richiesta” non bastava, perché il garante conservava le eccezioni relative al rapporto principale.
Con la successiva sentenza definitiva del 6 febbraio 2023, però, la stessa Corte aveva respinto tutte le altre difese del garante: l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era tardiva, perché formulata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e non nell’atto di opposizione; ed era comunque infondata, perché la banca aveva revocato gli affidamenti il 19 dicembre 2014 e già nel 2015 era pendente l’esecuzione contro la società debitrice. Esclusa anche l’usura (accertamento del CTU) e respinta la tesi del modulo firmato in bianco, mai disconosciuto né oggetto di querela di falso.
Cosa ha deciso la Cassazione (e cosa non ha deciso)
Davanti alla Suprema Corte sono arrivati due ricorsi, riuniti: quello della società cessionaria contro la sentenza non definitiva (che aveva dichiarato la nullità parziale) e quello del garante contro la sentenza definitiva.
La Cassazione ha esaminato per primo il ricorso del garante e ne ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi: la contestazione sulla prova del credito mirava a un riesame dei fatti; quella sulla tempestività dell’eccezione di decadenza investiva l’interpretazione degli atti difensivi, riservata al giudice di merito; le censure sull’infondatezza della decadenza e sul disconoscimento della firma erano, a loro volta, questioni di fatto o di interpretazione.
Il ricorso della cessionaria sulla nullità parziale è stato invece dichiarato assorbito: secondo l’ordinanza, la pronuncia sul ricorso del garante “assorbe quella sul ricorso successivo riunito, avente ad oggetto l’accertamento della nullità parziale della fideiussione”. In altre parole, la Cassazione non ha confermato né smentito la nullità parziale: la causa si è chiusa a favore del creditore, con condanna del garante alle spese del giudizio di legittimità (7.000 euro di compensi, oltre accessori e raddoppio del contributo unificato).
Fideiussione ABI e nullità parziale: il quadro dopo le Sezioni Unite 24825/2026
Il principio della nullità parziale della fideiussione ABI, applicato dalla Corte d’appello di Genova, è oggi il riferimento consolidato: già affermato da Cass. SS.UU. n. 41994/2021, è stato ripreso e precisato dalle Sezioni Unite n. 24825/2026, depositate il 28 agosto 2026. In sintesi, le Sezioni Unite hanno stabilito che:
- la nullità colpisce di regola solo le clausole anticoncorrenziali (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.), salvo prova che fossero essenziali per il consenso;
- per le fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005 esaminato dalla Banca d’Italia, il provvedimento n. 55/2005 resta un elemento di prova ma da solo non basta: occorre dimostrare che l’intesa anticoncorrenziale fosse già, o ancora, operante al momento della firma;
- chi eccepisce la nullità deve allegare non solo la coincidenza testuale delle clausole con lo schema ABI, ma anche la data della garanzia e la sua natura (omnibus o specifica), e provare l’intesa quando la garanzia esce dal perimetro accertato nel 2005;
- la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. non travolge la clausola di pagamento “a prima richiesta”: in presenza di questa, alla banca basta una richiesta stragiudiziale al garante entro il termine dell’art. 1957 c.c. per evitare la decadenza.
Il dato è rilevante anche per casi come quello deciso dalla Cass. 25047/2026, dove la fideiussione ABI era del dicembre 2006: oggi, per una garanzia di quel periodo, il solo raffronto con lo schema ABI potrebbe non bastare.
La vera lezione: l’eccezione ex art. 1957 c.c. va sollevata subito
L’art. 1957 c.c. libera il fideiussore se il creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, non ha proposto le sue istanze contro il debitore e non le ha continuate con diligenza. Gli schemi ABI contenevano proprio una clausola di rinuncia a questo termine: se quella clausola è nulla, il termine semestrale torna ad operare.
Ma il vantaggio non è automatico. La decadenza è un’eccezione che il garante deve sollevare nel primo atto difensivo — nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’atto di citazione — allegando i fatti: quando è scaduta l’obbligazione, se e quando la banca ha agito contro il debitore. Nel caso deciso dalla Cassazione il 6 settembre 2026, il garante aveva parlato solo di prescrizione nell’atto introduttivo: la nullità della deroga all’art. 1957 c.c., ottenuta in appello, non gli è servita a nulla.
In sintesi
- La Corte d’appello di Genova aveva dichiarato la fideiussione ABI nulla solo nelle clausole di reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza.
- Con l’ord. n. 25047/2026 del 6 settembre 2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del garante e assorbito quello della cessionaria sulla nullità parziale.
- Il garante ha perso perché l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era tardiva e comunque infondata.
- Sulla nullità parziale il riferimento attuale sono le Sezioni Unite n. 24825/2026.
Domande frequenti
La Cass. 25047/2026 ha confermato che la fideiussione ABI è nulla solo in parte?
No. La nullità parziale era stata dichiarata dalla Corte d’appello; la Cassazione ha dichiarato assorbito il ricorso della cessionaria su quel punto, senza esaminarlo. Il principio della nullità parziale è affermato dalle Sezioni Unite (n. 41994/2021 e n. 24825/2026).
Se la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è nulla, il fideiussore è liberato?
Non automaticamente. Torna applicabile il termine di sei mesi, ma il garante deve eccepire tempestivamente la decadenza e dimostrare che la banca non ha agito in tempo contro il debitore. Se la banca ha agito, la garanzia resta efficace. E se il contratto contiene una valida clausola “a prima richiesta”, secondo le Sezioni Unite n. 24825/2026 alla banca basta una richiesta stragiudiziale al garante entro il termine per evitare la decadenza.
Quando va sollevata l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.?
Nel primo atto difensivo: nell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’atto di citazione. Nel caso deciso il 6 settembre 2026 è stata considerata tardiva perché formulata solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.
La clausola “a prima richiesta” trasforma la fideiussione in garanzia autonoma?
Non necessariamente. Nel caso esaminato la Corte d’appello ha escluso la garanzia autonoma perché il garante conservava le eccezioni sul rapporto principale. Conta il contenuto complessivo del contratto, non la sola clausola.
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo come fideiussore o hai dubbi sulla validità della tua fideiussione ABI, possiamo valutare insieme la situazione con i nostri servizi di assistenza legale in materia di diritto bancario a Roma.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata.
Hai un caso simile?
Contatta lo Studio Legale Cuzzini per una valutazione della tua situazione.