Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

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Avvocato Roma: Condominio

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Avvocato Roma: esperto in Condominio

Avvocato a Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile nella materia specifica. La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse.

Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale

Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia specifica condominiale unitamente alla profonda conoscenza della materia della proprietà e dei diritti reali in generale. Il Team di avvocati dello Studio Legale Cuzzini ha una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita non solo delle leggi e delle normative vigenti ma degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. Il Team ti accompagnerà nella risoluzione delle specifiche situazioni con un primo incontro conoscitivo del caso gratuito.

Avvocato Roma: con esperienza nella risoluzione di controversie legali condominiali

L’esperienza – se si parla di avvocato a Roma per cause condominiali- è un altro fattore cruciale. Lo Studio Legale Cuzzini ha maturato  in oltre venti anni di attività, esperienza sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale in materia di Condominio dando supporto e assistenza a molti Amministratori di Condominio della Capitale e a privati per la migliore difesa dei loro interessi e per il buon andamento delle Amministrazioni condominiali. Nei molti anni di pratica Lo Studio ha affrontato una vastissima gamma di casi ed è in grado, dunque, di gestire al meglio le situazioni più complesse e impreviste. L’esperienza maturata e il riconoscimento ottenuto nel tempo testimonia la competenza e la professionalità e la capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.

Mediazione Condominio Roma: scelta dell’Avvocato

In presenza di una lite condominiale, chi deve scegliere l’avvocato per la mediazione tra l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale?

Mediazione e controversie condominiali: riferimenti normativi
Il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale e che è stato modificato dal decreto legislativo n. 216/2024, si occupa in diversi articoli della materia condominiale.
L’articolo 5 al comma 1 prevede nello specifico che chi ha intenzione di agire in giudizio per risolvere una controversia in materia di condominio “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione …”.
L’articolo 5 ter, dedicato ai poteri dell’amministratore condominiale nella procedura di mediazione stabilisce invece che lo stesso è legittimato ad attivarla ma anche ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale a cui è allegato l’accordo di mediazione o la proposta conciliativa formulata del mediatore devono essere però approvati dall’assemblea condominiale, che delibera entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta con le maggioranze indicate dall’articolo 1136 c.c. Se poi l’assemblea non approva entro il termine stabilito, la conciliazione si ha per non avvenuta. L’articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce infine che “1. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. 3. Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore secondo quanto previsto dall’articolo 5 ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”

Poteri dell’amministratore e dell’assemblea in mediazione
Dall’analisi dei riferimenti normativi emergono alcuni punti fermi relativi al rapporto tra la mediazione e le controversie condominiali:

  • in materia di condominio la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per cui prima di andare in Tribunale è necessario rivolgersi a un organismo di mediazione e avviare la procedura per tentare di conciliare la lite;
  • l’amministratore di condominio non deve farsi autorizzare dall’assemblea dei condomini per avviare, partecipare o aderire alla mediazione;
  • se in sede di mediazione l’amministratore e la controparte raggiungono l’accordo l’assemblea  interviene solo successivamente per approvarlo;
  • tra le varie controversie condominiali che è possibile risolvere in mediazione ci sono quelle che riguardano l’impugnazione delle delibere assembleari, la ripartizione delle spese condominiali, la gestione delle parti comuni, la responsabilità dell’amministratore, l’opposizione ai decreti ingiuntivi, la modifica delle tabelle millesimali e le infrazioni ai regolamenti condominiali.

Chi sceglie l’avvocato per la mediazione?
L’Amministratore può nominare un avvocato senza autorizzazione assembleare nelle questioni per le quali lo stesso, in base a quanto stabilito dall’articolo 1131 c.c. ha la rappresentanza dei partecipanti e il potere di agire in giudizioso contro i terzi e contro i condomini. Nelle questioni che riguardano quindi la riscossione dei contributi condominiali, la manutenzione ordinaria egli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni l’amministratore può scegliere l’avvocato. A stabilirlo è stata la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2119/2025 che ha così disposto: “la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell’amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all’art. 1130 n. 4) cod. civ., (“l’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”), richiamato dall’art. 1131 cod. civ. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che l’amministratore condominiale abbia un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 cod. civ. (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condomini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.”