Custode giudiziario: il compenso non si perde più dopo 100 giorni. La svolta delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 11417/2026)
Il diritto al compenso del custode giudiziario non si perde più per la sola tardività dell’istanza di liquidazione. Per anni decine di custodi giudiziari – depositerie di veicoli, ditte di soccorso stradale, professionisti incaricati dai Tribunali – si sono visti negare il compenso per un solo motivo: avevano presentato l’istanza di liquidazione oltre 100 giorni dalla fine dell’incarico. Con la sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno messo la parola fine a questa prassi: quel termine di decadenza al custode giudiziario non si applica.
Il caso: 14 istanze respinte per “tardività”
Il titolare di una ditta di custodia di autovetture sottoposte a sequestro penale si era visto dichiarare dal G.I.P. il “non luogo a provvedere” su quattordici istanze di liquidazione dell’indennità di custodia, ritenute tardive perché presentate oltre i 100 giorni dalla cessazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia (d.P.R. n. 115/2002).
Il Tribunale di Locri, in sede di opposizione, accoglieva parzialmente il ricorso del custode: escludeva la decadenza, ma dichiarava comunque prescritte alcune pretese più risalenti, liquidando un’indennità complessiva di € 10.271,18. Il Ministero della Giustizia ricorreva per cassazione e la questione, oggetto di un contrasto pluriennale tra giurisprudenza civile e penale, veniva rimessa alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 15046/2025).
Il principio di diritto
«Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.»
Perché le Sezioni Unite hanno deciso così
La Corte ha valorizzato tre argomenti decisivi:
1) Il Testo Unico ha natura compilativa. Il d.P.R. 115/2002 nasce da una delega di mero riordino: non poteva introdurre una nuova ipotesi di decadenza, prima inesistente, a carico del custode.
2) Le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione. La decadenza limita la tutela di un diritto e non può essere estesa in via analogica oltre i casi espressamente previsti.
3) Il custode è un ausiliario “diverso” dagli altri. A differenza di periti, consulenti, interpreti e traduttori, il suo apporto non serve a fornire al giudice un sapere tecnico-scientifico, ma riguarda un’attività di carattere esecutivo, di conservazione e — ove necessario — di amministrazione del bene, per tutta la durata del processo. Per la sua indennità il Testo Unico detta una disciplina autonoma (art. 72), che non prevede alcuna decadenza e fissa la liquidazione «alla cessazione della custodia».
Compenso del custode giudiziario: cosa cambia in concreto
Per depositerie, ditte di soccorso stradale, custodi e amministratori giudiziari: il diritto all’indennità non si perde più per il semplice decorso di 100 giorni. Resta il termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dalla cessazione della custodia. Chi si è visto respingere istanze per tardività ha oggi solidi argomenti per far valere le proprie ragioni.
Attenzione, però: l’esclusione della decadenza non rende il diritto imprescrittibile. Come accaduto proprio nel caso di Locri, le pretese maturate da oltre dieci anni restano esposte all’eccezione di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), che matura giorno per giorno e decorre dalla cessazione dell’incarico (in linea con Cass. S.U. pen. n. 25161/2002). Conviene quindi presentare o reiterare per tempo l’istanza di liquidazione e, in caso di rigetto, proporre opposizione ex art. 170 T.U. nei termini.
Per i colleghi: la pronuncia compone il contrasto tra l’orientamento civile (Cass. n. 21482/2019 e successive) e quello penale (Cass. pen. nn. 6715/2005, 113/2006), aderendo a quest’ultimo, e offre un’ampia ricostruzione della figura del custode quale ausiliario atipico, utile ben oltre il tema della liquidazione.
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Riferimento: Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2026, n. 11417 (Pres. D’Ascola, Rel. Iofrida).