Somme anticipate dall’ex amministratore? Per i giudici non è sufficiente il verbale di passaggio di consegne accettato dal nuovo amministratore
In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore del 10/08/2017, è stato affrontato il tema della restituzione delle anticipazioni fatte dall’amministratore in favore del Condominio nel corso del suo mandato. In particolare, nel citato articolo, si è riportato il pensiero di una sentenza del Tribunale Ordinario di Torino emessa in data 16/06/2017, con la quale il giudice adito ha stabilito che il verbale di passaggio di consegne tra amministratori non può qualificarsi quale promessa di pagamento o riconoscimento del debito ai sensi dell’art. 1118 cod. civ. anche qualora in detto verbale l’amministratore uscente abbia fatto riferimento a presunti crediti.
La decisione del giudice Torinese si pone nel solco da tempo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze del 04/06/1999 n. 5449 e del 28/05/2012 n. 8498 nelle quali si afferma il seguente principio ” Il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti la comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e pertanto l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo da parte dei condomini per l’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando invece alla assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’iniziativa dall’amministratore”.
Su analoga tematica la giurisprudenza della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10153/2011 ha avuto modo anche di stabilire che ” La deliberazione dell’assemblea di condominio che procede all’approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall’amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificatamente indicate; pertanto, ove il rendiconto – che è soggetto al principio di cassa – evidenzi un disavanzo tra le entrate e le uscite, l’approvazione dello stesso non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio, poiché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell’assemblea, su uno oggetto specifico portato all’esame dell’organo collegiale”.