Le maggioranze necessarie per l’adozione dei criteri di ripartizione delle spese comuni e per le tabelle millesimali. Sentenza della Corte di Cassazione 04/08/2017 n. 19651
Con la sentenza n. 19651 del 04/08/2017 la Corte di Cassazione ripercorrendo l’insegnamento della sentenza n. 18477/2010 emessa a Sezioni Unite e della più recente n. 6128 del 09/03/2017, ha avuto modo di affermare, da una parte, la necessità dell’unanimità dei consensi al fine di approvare i criteri di ripartizione delle spese comuni in deroga ai criteri normativi o regolamentari e, d’altra parte, la sufficienza della maggioranza di cui all’art. 1136, 2° comma per l’approvazione delle tabelle millesimali applicative dei criteri normativi o regolamentari.
La Corte in particolare ha affermato che sono da dichiarare nulle per impossibilità dell’oggetto tutte le deliberazioni dell’assemblea adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell’organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell’autonomia negoziale. Diverso è il caso per l’approvazione delle tabelle millesimali, ove sussiste il principio della sufficienza del consenso maggioritario che secondo la Cass. Sez. Un. 09/08/2010, n. 18477 discende dal fatto che tale approvazione è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell’esattezza delle operazioni tecnica di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell’uso.