Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

La prova degli esborsi anticipati dall’amministratore uscente. Cass. Civ., 17/08/2017, n. 20137

Con sentenza 17 agosto 2017, n. 20137, la Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il delicato tema del recupero, da parte dell’amministratore uscente, delle somme anticipate nel corso della sua gestione. In particolare, la Corte di legittimità ha avuto modo di confermare che è proprio l’amministratore anticipatario che deve offrire la prova degli gli esborsi effettuati, mentre i condomini e quindi il Condominio, sono tenuti quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno. Nel caso affrontato dalla sentenza si è accertato in effetti che l’amministratore uscente non avesse dimostrato la propria pretesa non essendo stata rendicontata a bilancio alcuna voce rappresentativa di effettive anticipazioni.

Afferma ancora la Corte, aderendo ad un orientamento consolidato, che spetta comunque all’assemblea il potere di approvare, col conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, e solo una chiara indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da Cass. Sez. 2, 28/05/2012, n. 8498; Cass. Sez. 2, 14/02/2017, n. 3892).

Il Giudice di legittimità, afferma altresì, un altro importante principio che pare sia utile riproporre secondo il quale l’amministratore alla scadenza del suo incarico è tenuto ai sensi dell’art. 1713 cod. civ. a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono (Cass. Sez. 2, 16/08/2000, n. 10815).