Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

Orari | Lun – Ven | 9:00-13:00 — 16:00-19:00

Avv. Claudio Cuzzini

Le Sezioni Unite sull’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di condominio.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere, sottese al diritto di credito avanzato in sede monitoria, sia sotto il profilo della nullità sia sotto quello dell’annullabilità. In particolare la Corte ha affermato il seguente principio: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio, della deliberazione assembleare, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via di azione – mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione in opposizione – ai sensi dell’art. 1137, secondo comma cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione.
Ha precisato, altresì, la Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l’eccezione con la quale l’opponente deduca l’annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d’ufficio dal giudice.