Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

Orari | Lun – Ven | 9:00-13:00 — 16:00-19:00

Avv. Claudio Cuzzini

Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di oneri condominiali

La corte di cassazione con la sentenza del 22 gennaio 2018 n. 1502 ha affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione (nella specie, per aver l’assemblea posto a carico anche del condominio che si era distaccato dall’impianto di riscaldamento centralizzato delle spese di gestione dello stesso), ma solo questioni riguardanti l’efficacia di quest’ultima.  Invero secondo la corte di legittimità l’ambito del processo oppositorio a cognizione piena è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4672).

Il giudice, secondo la corte, deve quindi accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. civ. sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938).