Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

Impugnazione delibera assembleare. Legittimazione. Cass. civ. n. 2411/2018

Il caso: Tizio e Caio rispettivamente proprietario e conduttore di locali commerciali adibiti a farmacia proponevano azione possessoria (cessazione spoglio e molestie) nei confronti del Condominio Sempronio che previa approvazione di delibera condominiale aveva posto nella zona comune, antistante la farmacia, dei colonnati in luogo di preesistenti fioriere e una sbarra elettrica, dotando di chiavi i condomini ed impedendo di fatto l’accesso nell’area condominiale ai clienti della farmacia. Il Condominio resisteva in giudizio eccependo tra l’altro che i lavori erano stati eseguiti in adempimento di delibera condominiale del marzo 2003, delibera alla quale l’allora proprietaria aveva prestato il proprio assenso, firmando il progetto poi realizzato dal Condominio. Il Tribunale di Parma accoglieva la domanda dei ricorrenti. Due condòmini dello stabile impugnavano la sentenza e il Condominio rimaneva contumace in appello. La Corte di appello di Bologna in riforma della sentenza impugnata rigettava ogni domanda possessoria.

Proponevano ricorso per Cassazione Tizio e Caio sostenendo in via principale la carenza di legittimazione attiva dei due condomini appellanti e resistenti nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione rilevata la varietà di accenti giurisprudenziali (Cass.19223/11; 16562/15) in ordine alla legittimazione dei singoli condòmini di far valere in sede di impugnazione i propri interessi esclusivi, ha ritenuto tuttavia di riaffermare che nel condominio d’edifici, il principio, secondo cui l’esistenza dell’organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore e di avvalersi dei mezzi d’impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l’esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l’interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all’amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo esclude la possibilità per il condomino di impugnarla. (Cass. n. 9213 del 04/05/2005; Cass. 1208/17, ma già, con il sostegno della dottrina di matrice giudiziaria, Cass. 6480/98; 8257/97; 2393/94).