Il rimborso delle anticipazioni fatte dal condomino. Solo se sussiste l’urgenza. Cass. Civ., n. 23244/2017
Con la sentenza n. 23244/20147 del 5.10.2017 gli ermellini in continuità con la giurisprudenza della stessa Corte (cass. civ., 20151/2013 e cass. civ., 9177/2017) affermano il diritto del condomino ad ottenere il rimborso delle somme, anticipate per la gestione delle parti comuni senza una preventiva autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, solo in caso di effettiva dimostrazione dei motivi d’urgenza. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla corretta applicazione dell’art. 1134 c.c. ha rilevato la contraddittorietà della motivazione del giudice di secondo grado, cassandone conseguentemente il giudicato, nella parte in cui ha ravvisato la sussistenza dei motivi d’urgenza nella “diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compresi nel complesso e la difficoltà a procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri in relazione all’adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni…”.