Le imposte di successione nella eredità giacente secondo la Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione con ordinanza del 3 luglio 2024 n. 28869 ha affrontato la questione relativa all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi, imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione con particolare riferimento alla figura del curatore dell’eredità giacente. La Corte ha definitivamente fatto chiarezza in materia, affermando che il curatore dell’eredità giacente in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell’art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo precisando che non si può certamente ritenere che lo stesso debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio ereditario (Cass. 15/07/2009 n. 16428). La Corte con l’ordinanza citata ripercorre il dettato legislativo in ordine ai soggetti tenuti al pagamento dei relativi tributi precisando che ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 346/1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell’imposta solo “1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.”; mentre ai sensi del comma 3 è previsto che: “3. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 del testo unico sull’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.” Ciò precisato, la Corte ha affermato ancora che il curatore dell’eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28 d.lgs. 346/1990), che tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36 d.lgs. 346/1990) che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l’onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali). Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell’art. 36 d.lgs. 346/1990 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires.
Con risposta ad un interpello n. 587-15092021, l’Agenzia delle Entrate si era comunque allineata all’orientamento riaffermato con l’ordinanza in esame facendo riferimento al precedente insegnamento della stessa Corte con la sentenza sopra richiamata Cass. 15/07/2009 n. 16428. In conclusione in nessun caso il curatore dell’eredità giacente può essere tenuto al pagamento delle imposte di successione oltre il valore dei beni ereditari e qualora ricevesse avvisi di pagamento e/o cartelle di pagamento quale obbligato al versamento delle imposte sarà necessario chiedere l’autorizzazione al Giudice della curatela per la proposizione della relativa opposizione all’avviso di pagamento e/o cartella di pagamento.
L’Avv. Claudio Cuzzini è inserito negli elenchi del Tribunale di Roma e svolge l’attività di Curatore delle eredità giacenti.