Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

La prescrizione del diritto di accettare l’eredità

Con la sentenza n.4695 del 23 febbraio 2017, la Cassazione ha precisato che in riferimento al termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità ex art.480 c.c., il termine decorre anche per il chiamato all’eredità che ignori l’esistenza delle delazioni.
Il Supremo Collegio ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt.3 e 24 Cost., dell’art.480, secondo comma, cod.civ., inteso nel senso che il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre unitariamente dal giorno dell’apertura della successione, anche nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia.
Detta disciplina ha come ratio il perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche. Invero, la Corte afferma che ” La nozione di patrimonio ereditario ha carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presti quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi”. Quindi, in assenza di una causa giuridica impeditiva del maturare della prescrizione del diritto di accettare l’eredità il relativo termine decorre sempre dalla data di apertura della successione fatte salve le sole ipotesi in cui la chiamata all’eredità sia sottoposta a condizione sospensiva ovvero in caso di chiamati in subordine se vi è stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.