Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

Risarcimento del danno in favore del figlio per la violazione del dovere di mantenimento e degli altri doveri genitoriali.

Azione di regresso del genitore che ha provveduto da solo al mantenimento.

L’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli sorge sin dalla loro nascita e discende direttamente dall’art. 30 della Costituzione e dall’applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20.11.1989 ratificata in Italia con L. 176 del 1991.

Il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto contiene e presuppone anche il diritto di “condividere fin dalla nascita con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psico fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale mediante la condivisione e il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione” (Cass. Civ. 22 novembre 2013, n. 26205). In caso di violazione dei doveri genitoriali, il figlio ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al genitore che ha commesso la violazione. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione il figlio nato fuori dal matrimonio ha diritto di esercitare le azioni di risarcimento del danno cosiddetto endofamiliare, nei confronti del genitore che non ha provveduto al suo riconoscimento o che ha violato i doveri genitoriali di mantenimento, educazione, istruzione, solo a decorrere dall’avvenuta acquisizione formale dello status di figlio (Cass. Civ., 17 dicembre 2007, n, 26575, Cass. Civ., 10 aprile 2012, n. 5652, Cass. Civ., 03 novembre 2006, n. 23596, Cass. Civ., 11 luglio 2006, n. 15756).

Sempre dall’acquisizione dello status di figlio sorge il diritto da parte del genitore che ha provveduto da solo al mantenimento del figlio, di esercitare l’azione di regresso nei confronti dell’altro genitore per il recupero delle somme anticipate per il mantenimento stesso. Il citato orientamento del tutto costante è stato confermato anche recentemente dalla Corte di Cassazione che in tema di regresso e di risarcimento del danno endofamiliare ha affermato che il “diritto è utilmente esercitabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale, con la conseguenza che detto momento segna altresì il dies a quo della decorrenza della prescrizione del diritto stesso”. Cass. Civ. 04 aprile 2014, n. 7986.