Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

Diritto al cognome materno. Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016

Con la sentenza n. 286 del 2016 pubblicata in data 28 dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di Appello di Genova con ordinanza del 28 novembre 2013 – in riferimento agli artt. 2, 3 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – della norma implicitamente desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio. Nel caso trattato dalla Corte la norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno, la norma è oggetto di censura per la sola parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno. La Corte Costituzionale dopo aver proceduto all’esame del quadro normativo internazionale in materia di divieto di discriminazione tra genitori, ha affermato che nonostante gli ultimi interventi legislativi da parte del legislatore italiano in materia di famiglia e pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento del cognome – con l’abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 d.P.R. 396 del 2000 e l’introduzione del nuovo testo dell’art. 89, ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 – le modifiche non hanno attinto la disciplina dell’attribuzione “originaria” del cognome, effettuata al momento della nascita. Conseguentemente, continua la Corte, alla famiglia fondata sul matrimonio rimane così tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, e la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. La Corte ritiene che la siffatta preclusione pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare. In conclusione la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ.; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; e artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.