Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

La negoziazione assistita in materia di famiglia

Il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto, in materia di famiglia, due procedimenti alternativi a quelli giudiziali cui possono dare impulso i coniugi nei casi espressamente previsti. L’art. 6 consente ai coniugi, senza necessità di recarsi davanti al Giudice e purché assistiti ciascuno da almeno un avvocato, di raggiungere una soluzione consensuale (di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui dell’art. 3, primo comma, n. 2, lettera b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio) attraverso la stipula di una convenzione. La procedura citata può essere adottata anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 3 febbraio 1992, n.104, ovvero economicamente non autosufficienti. Il secondo procedimento, anch’esso alternativo a quello giudiziale, è disciplinato dall’art. 12 del medesimo decreto e consente ai coniugi di concludere un accordo (di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, primo comma, n. 2, lettera b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio) dinanzi all’ufficiale di Stato Civile ove hanno contratto matrimonio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Questa seconda procedura non è applicabile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.