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	<title>Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<description>Studio Legale</description>
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	<title>Avv. Claudio Cuzzini</title>
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		<title>Avvocato Roma:  Condominio</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/10/21/avvocato-roma-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma: esperto in Condominio Avvocato a Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile nella materia specifica. La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2018/03/h3-parallax-3-550x550.jpg" alt="i" width="365" height="365" /></h2>
<h2>Avvocato Roma: esperto in Condominio</h2>
<p><strong>Avvocato a Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile nella materia specifica.</strong> La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale</h3>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia specifica condominiale unitamente alla profonda conoscenza della materia della proprietà e dei diritti reali in generale</strong>. Il Team di avvocati dello Studio Legale Cuzzini ha una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita non solo delle leggi e delle normative vigenti ma degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. Il Team ti accompagnerà nella risoluzione delle specifiche situazioni con un primo incontro conoscitivo del caso gratuito.</p>
<h3>Avvocato Roma: con esperienza nella risoluzione di controversie legali condominiali</h3>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato a Roma per cause condominiali- è un altro fattore cruciale</strong>. Lo Studio Legale Cuzzini ha maturato  in oltre venti anni di attività, esperienza sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale in materia di Condominio dando supporto e assistenza a molti Amministratori di Condominio della Capitale e a privati per la migliore difesa dei loro interessi e per il buon andamento delle Amministrazioni condominiali. Nei molti anni di pratica Lo Studio ha affrontato una vastissima gamma di casi ed è in grado, dunque, di gestire al meglio le situazioni più complesse e impreviste. L&#8217;esperienza maturata e il riconoscimento ottenuto nel tempo testimonia la competenza e la professionalità e la capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Mediazione Condominio Roma: scelta dell&#8217;Avvocato</h4>
<p><strong><em>In presenza di una lite condominiale, chi deve scegliere l’avvocato per la mediazione tra l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale?</em></strong></p>
<p><strong>Mediazione e controversie condominiali: riferimenti normativi<br />
</strong>Il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale e che è stato modificato dal decreto legislativo n. 216/2024, si occupa in diversi articoli della materia condominiale.<br />
L’<strong>articolo 5 al comma 1 </strong>prevede nello specifico che chi ha intenzione di agire in giudizio per risolvere una controversia in materia di condominio<em> “<strong>è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazion</strong>e …”.<br />
</em>L’<strong>articolo 5 ter</strong>, dedicato ai poteri dell<strong>’amministratore condominiale</strong> nella procedura di mediazione stabilisce invece che lo stess<strong>o è legittimato ad attivarla ma anche ad aderirvi e a parteciparvi</strong>. Il verbale a cui è allegato l’accordo di mediazione o la proposta conciliativa formulata del mediatore devono essere però approvati dall’assemblea condominiale, che delibera entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta con le maggioranze indicate dall’articolo 1136 c.c. Se poi l’assemblea non approva entro il termine stabilito, la conciliazione si ha per non avvenuta. L’<strong>articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile</strong> stabilisce infine che <em>“1. Per <strong>controversie in materia di </strong></em><strong><em>condominio</em></strong><em>, ai sensi dell’articolo </em>5<em>, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. 3. Al procedimento <strong>è </strong></em><strong><em>legittimato</em></strong><strong><em> a partecipare l’amministratore </em></strong><em>secondo quanto previsto dall’articolo 5 ter </em><em>del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”</em></p>
<p><strong>Poteri dell’amministratore e dell’assemblea in mediazione<br />
</strong>Dall’analisi dei riferimenti normativi emergono alcuni punti fermi relativi al rapporto tra la mediazione e le controversie condominiali:</p>
<ul>
<li>in materia di condominio la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per cui prima di andare in Tribunale è necessario rivolgersi a un organismo di mediazione e avviare la procedura per tentare di conciliare la lite;</li>
<li>l’amministratore di condominio non deve farsi autorizzare dall’assemblea dei condomini per avviare, partecipare o aderire alla mediazione;</li>
<li>se in sede di mediazione l’amministratore e la controparte raggiungono l’accordo l’assemblea  interviene solo successivamente per approvarlo;</li>
<li>tra le varie controversie condominiali che è possibile risolvere in mediazione ci sono quelle che riguardano l’impugnazione delle delibere assembleari, la ripartizione delle spese condominiali, la gestione delle parti comuni, la responsabilità dell’amministratore, l’opposizione ai decreti ingiuntivi, la modifica delle tabelle millesimali e le infrazioni ai regolamenti condominiali.</li>
</ul>
<p><strong>Chi sceglie l’avvocato per la mediazione?<br />
</strong>L’<strong>Amministratore può nominare un avvocato senza autorizzazione assembleare nelle questioni per le quali lo stesso, in base a quanto stabilito dall’articolo 1131 c.c. ha la rappresentanza dei partecipanti e il potere di agire in giudizioso contro i terzi e contro i condomini.</strong> Nelle questioni che riguardano quindi la riscossione dei contributi condominiali, la manutenzione ordinaria egli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni l’amministratore può scegliere l’avvocato. A stabilirlo è stata la recente ordinanza della <strong>Corte di Cassazione n. 2119/2025 </strong>che ha così disposto: “la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell’amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all’art. 1130 n. 4) cod. civ., (“l’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”), richiamato dall’art. 1131 cod. civ. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che <strong>l’amministratore</strong> condominiale abbia <strong>un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 cod. civ.</strong> (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condomini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avvocato Roma: come presentare la dichiarazione di successione</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/10/14/avvocato-roma-dichiarazioni-di-successione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma, come presentare la dichiarazione di successione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all&#8217;eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Avvocato Roma, come presentare la dichiarazione di successione</h2>
<p>La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all&#8217;eredità, dai legatari <b>entro 12 mesi</b> dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.</p>
<p>La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).</p>
<p>In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato <strong>Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali</strong> per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.</p>
<p>La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).</p>
<p>Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).</p>
<h3 class="minore">Avvocato Roma, casi particolari di successione</h3>
<p>I <b>residenti all’estero</b> possono presentare in via eccezionale il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/modiistr-dichsucc-cittadini" target="_blank" rel="noopener">modello cartaceo</a>, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.</p>
<p><b>Se il defunto risiedeva all’estero</b> ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php" target="_blank" rel="noopener">all’ufficio dell’Agenzia</a> nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.<br />
Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la <strong>Direzione Provinciale II di ROMA &#8211; Ufficio Territoriale ROMA 6 &#8211; EUR TORRINO, in Via Canton 20 &#8211; CAP 00144 Roma</strong>.</p>
<p><b>Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006</b> deve essere utilizzato il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/327631/Modulo+04+-+Dichiarazione+di+successione_Dichiarazione%2Bdi%2BSuccessione%2Bmodello%2B04.pdf/adff001b-3823-217d-5c16-4c92c5a1dfc5" target="_blank" rel="noopener">Modello 4 &#8211; pdf</a>. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.</p>
<p><b>Se il contribuente</b> ha deciso di <b>non avvalersi del servizio di voltura automatica</b> tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali &#8211; Territorio dell&#8217;Agenzia.</p>
<h3>Aliquote e Franchigie</h3>
<p>Queste le aliquote e le franchigie da utilizzare per il calcolo dell’imposta sulle successioni e donazioni:</p>
<ul>
<li>4% per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro</li>
<li>6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro</li>
<li>6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia</li>
<li>8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.</li>
</ul>
<p>Per i trasferimenti in favore di persone con disabilità aventi diritto a sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, cioè l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avvocato Roma: come sceglierlo ora in 3 semplici passi</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/28/avvocato-roma-come-sceglierlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale Avvocato Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere Competenza e Specializzazione Il primo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4159" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg" alt="Avvocato Roma Claudio Cuzzini" width="960" height="540" srcset="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg 960w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-300x169.jpg 300w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale</h2>
<p><strong>Avvocato Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile</strong>. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e <strong>il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità</strong>.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere</h3>
<h4>Competenza e Specializzazione</h4>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato Roma è la sua competenza</strong>. Un buon avvocato deve avere una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita delle leggi e delle normative vigenti. È importante che il legale sia esperto o specializzato nell&#8217;area del diritto che riguarda il tuo caso. Ad esempio, se hai bisogno di assistenza per una causa di divorzio è preferibile rivolgersi a un avvocato esperto in <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/diritto-di-famiglia" target="_blank" rel="noopener">diritto di famiglia</a> piuttosto che a uno specializzato in diritto commerciale. Forse è scontato, ma non sempre si è portati a pensare a questo aspetto.</p>
<h4>Avvocato Roma: con esperienza</h4>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato Roma &#8211; è un altro fattore cruciale</strong>. Un avvocato con molti anni di pratica alle spalle avrà affrontato una vasta gamma di casi e sarà in grado di gestire meglio le situazioni complesse e impreviste. L&#8217;esperienza non solo testimonia la competenza del professionista ma anche la sua capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Capacità di Comunicazione</h4>
<p><strong>Un buon legale deve essere un eccellente comunicatore</strong>. Deve essere in grado di spiegare le questioni giuridiche in modo chiaro e comprensibile, senza utilizzare un linguaggio eccessivamente tecnico e ricercato. Inoltre, deve saper ascoltare attentamente le tue preoccupazioni e rispondere alle tue domande in modo esauriente.</p>
<h4>Integrità e Professionalità</h4>
<p><strong>L&#8217;integrità è una caratteristica fondamentale di qualsiasi avvocato affidabile</strong>. L&#8217;avvocato Roma ideale deve agire con etica e trasparenza, mettendo sempre gli interessi del cliente al primo posto. La professionalità si riflette anche nella puntualità, nella cura dei dettagli e nel rispetto delle scadenze.</p>
<h3>Avvocato Roma: aree di competenza</h3>
<h4>Diritto di Famiglia</h4>
<p>Uno degli ambiti più comuni in cui le persone cercano assistenza legale è il diritto di famiglia. Questioni come divorzi, separazioni, affidamento dei figli e mantenimento richiedono un legale che non solo conosca bene le leggi, ma che sia anche sensibile alle dinamiche familiari e capace di mediare tra le parti in conflitto. <strong>Spesso la soluzione di un contenzioso non passa per le aule dei tribunali</strong>: il giusto avvocato Roma lo sa.</p>
<h4>Diritto delle Successioni</h4>
<p>Le questioni ereditarie sono un altro campo in cui <strong>è spesso necessaria la consulenza di un avvocato Roma</strong>. La redazione di un testamento, la divisione dell&#8217;eredità tra gli eredi e la gestione delle controversie ereditarie sono tutte situazioni che richiedono una conoscenza approfondita del diritto delle successioni.</p>
<p>Si tratta di una materia complessa e articolata, per la quale una forte specializzazione è indispensabile.</p>
<h4>Diritto Immobiliare</h4>
<p>L&#8217;acquisto, la vendita e la gestione di proprietà immobiliari possono presentare numerose problematiche legali. <strong>Un avvocato esperto in diritto immobiliare può assistervi nelle trattative contrattuali</strong>, nella verifica della regolarità dei documenti e nella risoluzione di eventuali controversie legate a locazioni, compravendite o esecuzioni immobiliari.</p>
<h4>Diritto Penale</h4>
<p>In caso di accuse penali, è fondamentale rivolgersi a un <strong>avvocato penalista</strong> che possa difendere i vostri diritti e garantirvi un processo equo. Un buon avvocato penalista deve essere abile nelle strategie difensive e avere una conoscenza approfondita del codice penale e delle sue procedure.</p>
<h3>Come Verificare l&#8217;Affidabilità di un Avvocato a Roma</h3>
<h4>Reputazione e Recensioni</h4>
<p><strong>La reputazione di un avvocato è spesso un indicatore affidabile</strong> della sua competenza e integrità. Puoi cercare recensioni online, chiedere referenze a conoscenti o consultare gli <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/" target="_blank" rel="noopener">ordini degli avvocati</a> per verificare se ci siano stati reclami o sanzioni disciplinari contro il professionista.</p>
<h4>Colloquio Iniziale</h4>
<p>Un colloquio iniziale &#8211; nella ricerca dell&#8217;ideale avvocato Roma &#8211; può darti un&#8217;idea chiara della preparazione e dell&#8217;approccio dell&#8217;avvocato. Durante questo incontro, <strong>fai domande specifiche sul suo background</strong>, sulle sue esperienze in casi simili al vostro e sulle strategie che intende adottare. Un avvocato affidabile sarà trasparente nelle risposte e ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata e consapevole.</p>
<h4>Costi e Onorari</h4>
<p><strong>La trasparenza sui costi è un altro elemento fondamentale nella scelta di un buon avvocato Roma</strong>. Un buon legale deve essere chiaro fin dall&#8217;inizio sugli onorari e sui costi associati al tuo caso. Chiedi un preventivo dettagliato e assicurati di comprendere tutti i possibili costi aggiuntivi.</p>
<h4>Certificazioni e Associazioni</h4>
<p>Verifica se l&#8217;avvocato è iscritto all&#8217;ordine degli avvocati e se possiede <strong>certificazioni o appartenenze a associazioni professionali rilevanti</strong>. Questi elementi possono essere un&#8217;ulteriore garanzia della qualità del professionista.</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Scegliere un avvocato Roma può sembrare un compito arduo, ma seguendo questi consigli <strong>potrai trovare un professionista competente e affidabile</strong> che ti assisterà al meglio nelle tue questioni legali.</p>
<p>Ricorda di considerare attentamente la specializzazione, l&#8217;esperienza, le capacità di comunicazione e l&#8217;integrità dell&#8217;avvocato.</p>
<p>Inoltre, utilizza risorse come le recensioni, i colloqui iniziali e le verifiche delle certificazioni per assicurarti di fare la scelta giusta. <strong>Con un buon avvocato Roma al tuo fianco, potrai affrontare con sicurezza e serenità qualsiasi questione legale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le imposte di successione nella eredità giacente secondo la Corte di Cassazione</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/06/i-tributi-legati-alla-dichiarazione-di-successione-il-caso-affrontato-dalla-cassazione-del-curatore-delleredita-giacente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 18:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4136</guid>

					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con ordinanza del 3 luglio 2024 n. 28869 ha affrontato la questione relativa all&#8217;individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi, imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione con particolare riferimento alla figura del curatore dell&#8217;eredità giacente. La Corte ha definitivamente fatto chiarezza in materia, affermando che il curatore dell&#8217;eredità giacente in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con ordinanza del 3 luglio 2024 n. <em><a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/28869.pdf">28869</a></em> ha affrontato la questione relativa all&#8217;individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi, imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione con particolare riferimento alla figura del curatore dell&#8217;eredità giacente. La Corte ha definitivamente fatto chiarezza in materia, affermando che il curatore dell&#8217;eredità giacente in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo precisando che non si può certamente ritenere che lo stesso debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio ereditario (Cass. 15/07/2009 n. 16428). La Corte con l&#8217;ordinanza citata ripercorre il dettato legislativo in ordine ai soggetti tenuti al pagamento dei relativi tributi precisando che ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 346/1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell&#8217;imposta solo &#8220;<em>1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell&#8217;imposta nell&#8217;ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l&#8217;eredità col beneficio d&#8217;inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.</em>”; mentre ai sensi del comma 3 è previsto che: “<em>3. Fino a quando l&#8217;eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all&#8217;eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell&#8217;imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l&#8217;art. 58 del testo unico sull&#8217;imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</em>”  Ciò precisato, la Corte ha affermato ancora che il curatore dell’eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28 d.lgs. 346/1990), che tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36 d.lgs. 346/1990) che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l’onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali). Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell’art. 36 d.lgs. 346/1990 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires.</p>
<p><a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/risposta-587-15092021.pdf">Con risposta ad un interpello n. </a><a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/587-15092021.pdf">587-15092021</a>, l&#8217;Agenzia delle Entrate si era comunque allineata all&#8217;orientamento riaffermato con l&#8217;ordinanza in esame facendo riferimento al precedente insegnamento della stessa Corte con la sentenza sopra richiamata Cass. 15/07/2009 n. 16428. In conclusione in nessun caso il curatore dell&#8217;eredità giacente può essere tenuto al pagamento delle imposte di successione oltre il valore dei beni ereditari e qualora ricevesse avvisi di pagamento e/o cartelle di pagamento quale obbligato al versamento delle imposte sarà necessario chiedere l&#8217;autorizzazione al Giudice della curatela per la proposizione della relativa opposizione all&#8217;avviso di pagamento e/o cartella di pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;Avv. Claudio Cuzzini è inserito negli elenchi del Tribunale di Roma e svolge l&#8217;attività di Curatore delle eredità giacenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per motivazione apparente.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2024/02/05/la-nullita-della-sentenza-per-mancanza-di-motivazione-per-motivazione-apparente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 12:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il Giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Per i Giudici della Corte, la sentenza è nulla anche per mancanza &#8211; sotto il profilo sostanziale e formale &#8211; del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il Giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Per i Giudici della Corte, la sentenza è nulla anche per mancanza &#8211; sotto il profilo sostanziale e formale &#8211; del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 &#8211; Cass. 23.03.2017 n. 7402 &#8211; Cass. Ord. 07.04.2017 n. 9105). Con la recentissima ordinanza (n. 2622 pubblicata il 29.01.2024), la Corte di legittimità ha di nuovo affrontato il tema della nullità della sentenza per carenza di motivazione, riportando l&#8217;insegnamento  delle Sezioni Unite n. 8053/2014, che hanno sottolineato alcuni aspetti che riguardano l&#8217;anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che si esaurisce nella &#8220;mancanza assoluta di motivi sotto l&#8217;aspetto materiale e grafico&#8221;, nella &#8220;motivazione apparente&#8221;, nel &#8220;contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili&#8221; e nella &#8220;motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile&#8221;, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di &#8220;sufficienza&#8221; della motivazione.<br />
Quanto allo specifico vizio di motivazione apparente, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all&#8217;interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 &#8211; 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 &#8211; 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore di condominio esercita legittimamente anche nei casi di revoca o annullamento della delibera di nomina.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2024/01/14/lamministratore-di-condominio-esercita-legittimamente-anche-nei-casi-di-revoca-o-annullamento-della-delibera-di-nomina-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell&#8217;interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell&#8217;amministratore, e rende irrilevante la questione dell&#8217;esatta natura della delibera presa dall&#8217;assemblea in violazione del divieto posto dall&#8217;art, 1129 cod. civ. comma 13, introdotto dalla L. n. 220 del 2012 (nulla ovvero annullabile), in quanto l&#8217;amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007, n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531).</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il diritto alla provvigione nella mediazione immobiliare</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/05/29/il-diritto-alla-provvigione-nella-mediazione-immobiliare-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 07:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
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					<description><![CDATA[Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, in materia di mediazione immobiliare, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (così, Cass. 39377/21; 32066/21; 30083/2019, alle quali si rinvia per la discussione e l’indicazione dei precedenti). E’ invece da escludere il diritto alla [&#8230;]]]></description>
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<p>Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, in materia di mediazione immobiliare, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione l’affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato (così, Cass. 39377/21; 32066/21; 30083/2019, alle quali si rinvia per la discussione e l’indicazione dei precedenti). E’ invece da escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia costituito soltanto un vincolo idoneo a dare impulso alle successive articolazioni del procedimento di conclusione dell’affare, come è accaduto nel caso di specie con la sottoscrizione della proposta d’acquisto. Cosi ha statuito la Corte di Cassazione con la recente sentenza 26.01.2023, n. 2385</p>
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		<item>
		<title>L&#8217;exordium praescriptionis in materia di danni da vaccino.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/04/03/lexordium-praescriptionis-in-materia-di-danni-da-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 06:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[In materia di somministrazione di farmaci e vaccini, si richiama l’attenzione affinché vengano segnalate tutte le reazioni avverse che si sospetta possano essere ricondotte a qualsiasi terapia farmacologica assunta o vaccinazione cui ci si è sottoposti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>In tema di risarcimento del danno alla salute, ai fini dell’individuazione dell’<em>exordium praescriptionis</em>, per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, <strong>è sufficiente documentare la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992</strong>. Spetterà alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione o vaccinazione, posto che il termine di prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo determina, con il proprio fatto colposo o doloso, la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno,<strong> bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo</strong> (tra le tante, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., 18 novembre 2015, n. 23635; Cass., 22 settembre 2017, n. 22045; Cass., 18 giugno 2019, n. 16217; Cass., 28 giugno 2019, n. 17421; Cass., 27 settembre 2019, n. 24164, Cass., 30 marzo 2022, n. 10190).</p>

		</div>
	</div>
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			</item>
		<item>
		<title>La destinazione agricola quale area a salvaguardia da ogni possibile edificazione</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/03/27/la-destinazione-agricola-quale-area-a-salvaguardia-da-ogni-possibile-edificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
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					<description><![CDATA[Il T.A.R. di Firenze ha affermato che la destinazione agricola di una determinata area è volta  a preservare la zona di salvaguardia da edificazione]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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		<div class="wpb_wrapper">
			<p>Il T.A.R. di Firenze, sez. II, 10/02/2023, n.13 ha affermato che la destinazione agricola di una determinata area è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, con la conseguenza che, salvo diverse specifiche previsioni o che si sia in presenza di un assetto agricolo di particolare pregio, essa non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’annullamento in sede giurisdizionale dello strumento urbanistico</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/03/27/lannullamento-in-sede-giurisdizionale-dello-strumento-urbanistico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 19:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
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					<description><![CDATA[Le conseguenze dell'annullamento dello strumento urbanistico sono equiparate alle conseguenze dell'intervenuta decadenza di un vincolo]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato sez. IV, 02/01/2023, n. 3 le conseguenze dell&#8217;annullamento in sede giurisdizionale dello strumento urbanistico sono equiparate alle conseguenze dell&#8217;intervenuta decadenza di un vincolo preordinato all&#8217;esproprio per cui, a seguito di detto annullamento, l&#8217;area non riacquista automaticamente la propria antecedente destinazione urbanistica, ma si configura come area non urbanisticamente disciplinata e cioè come c.d. &#8216;zona bianca&#8217;; l&#8217;amministrazione comunale è tenuta ad esercitare la propria discrezionale potestà di conformazione del territorio, attribuendo una congrua destinazione a tali aree, anche prescindendo dall&#8217;istanza del privato; l&#8217;annullamento del piano regolatore, quindi, non comporta automaticamente né la reviviscenza della precedente disciplina urbanistica, né l&#8217;applicabilità della destinazione urbanistica delle aree limitrofe ma configura un obbligo di ripianificazione in capo all&#8217;amministrazione; l&#8217;inerzia in tal senso consente al privato di attivare i rimedi contro il silenzio inadempimento.</p>

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