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	<title>Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<title>Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<item>
		<title>Denuncia di successione: basta per provare di essere erede? La Cassazione risponde</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/06/27/denuncia-di-successione-basta-per-provare-di-essere-erede-la-cassazione-risponde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 12:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cassazione 2026]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia di successione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto ereditario]]></category>
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		<category><![CDATA[qualità di erede]]></category>
		<category><![CDATA[Salva Casa]]></category>
		<category><![CDATA[successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l'ordinanza n. 20717/2026 la Cassazione stabilisce che la denuncia di successione può provare la qualità di erede in giudizio. Analisi pratica per privati e professionisti a cura dell'Avv. Claudio Cuzzini.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Con l&#8217;ordinanza n. 20717 del 18 giugno 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione affronta un tema pratico cruciale per chi gestisce un&#8217;eredità: il documento fiscale presentato all&#8217;Agenzia delle Entrate può diventare arma processuale per dimostrare la propria qualità di erede.</em></p>
<p>Quando un familiare muore e si apre una successione, tra le prime pratiche obbligatorie c&#8217;è la <strong>denuncia di successione</strong>: un modulo fiscale da presentare all&#8217;Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall&#8217;apertura della successione stessa. La maggior parte delle persone la percepisce come un adempimento burocratico-tributario. Ma quel documento può valere molto di più: in una causa civile, può servire a dimostrare che chi lo ha presentato <em>è effettivamente erede</em>.</p>
<p>Con l&#8217;ordinanza n. 20717 del 18 giugno 2026, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione torna a chiarire il <strong>valore probatorio della denuncia di successione</strong>, inserendolo in una pronuncia che affronta anche il tema delle distanze tra edifici in zona A (centri storici) dopo il decreto &#8220;Salva Casa&#8221;.</p>
<blockquote><p><strong>In sintesi:</strong> la denuncia di successione è un atto fiscale, non una dichiarazione di accettazione dell&#8217;eredità. Eppure, in determinati contesti processuali, costituisce un elemento probatorio rilevante per dimostrare la qualità di erede di chi l&#8217;ha sottoscritta.</p></blockquote>
<h2>Cos&#8217;è la denuncia di successione e a cosa serve davvero</h2>
<p>La denuncia di successione è disciplinata dal D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico sull&#8217;imposta di successione). È un adempimento tributario obbligatorio ogniqualvolta si apre una successione e il patrimonio del defunto supera determinati valori o include beni immobili. L&#8217;obbligo grava sugli eredi, sui legatari, sugli amministratori dell&#8217;eredità e, in certi casi, sui chiamati all&#8217;eredità.</p>
<p>Cruciale è distinguere: <strong>la denuncia di successione non equivale ad accettare l&#8217;eredità</strong>. L&#8217;accettazione — espressa o tacita — è un atto distinto, regolato dal codice civile (artt. 470 e ss. c.c.). Presentare la denuncia è un obbligo fiscale; accettare l&#8217;eredità è una scelta di diritto civile con conseguenze ben diverse (inclusa la responsabilità per i debiti del defunto).</p>
<ul>
<li><strong>Termine:</strong> 12 mesi dalla data di apertura della successione (= data del decesso)</li>
<li><strong>Chi la presenta:</strong> eredi, legatari, esecutori testamentari, curatori dell&#8217;eredità giacente</li>
<li><strong>Contenuto:</strong> dati del defunto, elenco degli eredi, inventario dei beni (immobili, conti, titoli, ecc.)</li>
<li><strong>Effetto fiscale:</strong> base per calcolare l&#8217;imposta di successione e le imposte ipocatastali sugli immobili</li>
<li><strong>Effetto civile:</strong> non produce accettazione dell&#8217;eredità (art. 485, comma 2, c.c.), ma può avere valore probatorio in giudizio</li>
</ul>
<h2>Il valore probatorio in giudizio: cosa dice la Cassazione</h2>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte, una delle questioni processuali riguardava la legittimazione attiva di una delle parti: il soggetto che agiva in giudizio era davvero erede del soggetto in nome del quale si rivendicava un diritto? E come si prova tale qualità?</p>
<p>La Cassazione — confermando un orientamento consolidato — chiarisce che la denuncia di successione, pur non essendo di per sé prova legale della qualità di erede, costituisce un <strong>elemento indiziario significativo</strong>. Chi sottoscrive la denuncia indicando se stesso tra i chiamati o beneficiari della successione compie un atto formale davanti all&#8217;amministrazione finanziaria che può essere valorizzato dal giudice nel quadro probatorio complessivo.</p>
<blockquote><p><strong>Il principio in pratica:</strong> Se in una causa civile — di divisione ereditaria, di rivendica immobiliare, di recupero crediti verso l&#8217;eredità — una parte contesta la qualità di erede dell&#8217;altra, la denuncia di successione presentata dal convenuto o dall&#8217;attore è un elemento che il giudice <em>può e deve valutare</em> insieme alle altre prove (atti dello stato civile, certificato di morte, eventuale testamento, accettazione espressa).</p></blockquote>
<p>Questo ha risvolti molto concreti: in molte liti ereditarie, specialmente quelle che coinvolgono immobili, la prova della qualità di erede è tutt&#8217;altro che scontata — specialmente quando manca un testamento e la successione è ab intestato tra più rami familiari. La denuncia di successione, in questi casi, diventa un documento strategico da conservare e produrre in giudizio.</p>
<h3>Quando la denuncia non basta</h3>
<p>La Corte non afferma che la denuncia di successione sia prova piena e autosufficiente. Se la successione è testamentaria e il testamento è contestato, la denuncia di chi si dichiara erede testamentario non risolve il conflitto sull&#8217;interpretazione o sulla validità del testamento stesso. Analogamente, se la denuncia è stata presentata per errore o in modo incompleto — circostanza non infrequente quando ci si affida a intermediari senza un adeguato controllo legale — il documento potrebbe essere usato contro chi l&#8217;ha sottoscritto.</p>
<h2>Il secondo tema: le distanze in zona A e lo ius superveniens</h2>
<p>L&#8217;ordinanza n. 20717/2026 affronta anche una questione di diritto edilizio con un principio processuale applicabile ben oltre le controversie sui fabbricati: <strong>il vincolo del giudice di rinvio cede di fronte allo ius superveniens</strong>.</p>
<p>Se tra la pronuncia rescindente della Cassazione e la decisione del giudice di rinvio interviene una legge nuova che modifica la disciplina applicabile, il giudice di rinvio deve applicare la norma sopravvenuta, non quella vigente al momento della prima cassazione. Nel caso: il D.L. n. 76/2020 e la L. n. 105/2024 (legge di conversione del &#8220;Salva Casa&#8221;) avevano riscritto gli artt. 2-bis e 3 del D.P.R. n. 380/2001, modificando le regole sulle distanze in zona A (centro storico): per demolizioni e ricostruzioni prevalgono le distanze legittimamente preesistenti; per il recupero di sottotetti, quelle vigenti all&#8217;epoca di realizzazione originaria dell&#8217;edificio.</p>
<h2>Perché questa sentenza interessa anche chi gestisce un&#8217;eredità con immobili</h2>
<p>I due temi dell&#8217;ordinanza si incontrano nella pratica successoria: è frequente che un&#8217;eredità comprenda immobili in centro storico, con annesse questioni di distanze, concessioni edilizie, sopraelevazioni realizzate nel corso degli anni. In questi casi, chi eredita deve fare i conti sia con la dimostrazione della propria qualità di erede (tema successorio) sia con le vicende giuridiche degli immobili (tema edilizio-urbanistico).</p>
<h2>Cosa fare in pratica</h2>
<p><strong>Conserva la denuncia di successione</strong> e tutti i documenti ad essa allegati (atti di provenienza degli immobili, estratti di conto, perizie). In un futuro giudizio, quella carta potrebbe valere molto più del suo scopo fiscale originario.</p>
<p><strong>Non confondere la denuncia con l&#8217;accettazione.</strong> Se stai ancora valutando se accettare un&#8217;eredità — magari perché temi i debiti del defunto — la sola presentazione della denuncia fiscale non ti vincola. Ma alcuni comportamenti successivi (incassare crediti, alienare beni ereditari) possono integrare accettazione tacita: il confine è sottile e richiede attenzione.</p>
<p><strong>Se l&#8217;eredità include immobili con vincoli urbanistici</strong> — specialmente in centro storico — verifica lo stato delle autorizzazioni edilizie prima di qualsiasi atto dispositivo. La normativa post-Salva Casa ha mutato le regole del gioco.</p>
<hr>
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<hr>
<p><small><em>Nota: Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Le informazioni si basano sulla normativa e sulla giurisprudenza vigenti alla data di pubblicazione (27 giugno 2026). Per una valutazione del proprio caso specifico è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.</em></small></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Custode giudiziario: il compenso non si perde più dopo 100 giorni. La svolta delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 11417/2026)</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/06/12/custode-giudiziario-il-compenso-non-si-perde-piu-dopo-100-giorni-la-svolta-delle-sezioni-unite-cass-ss-uu-n-11417-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Il diritto al compenso del custode giudiziario non si perde più per la sola tardività dell&#8217;istanza di liquidazione. Per anni decine di custodi giudiziari – depositerie di veicoli, ditte di soccorso stradale, professionisti incaricati dai Tribunali – si sono visti negare il compenso per un solo motivo: avevano presentato l&#8217;istanza di liquidazione oltre 100 giorni dalla fine dell&#8217;incarico. Con la sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno messo la parola fine a questa prassi: quel termine di decadenza al custode giudiziario non si applica. Il caso: 14 istanze respinte per &#8220;tardività&#8221; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto al compenso del custode giudiziario non si perde più per la sola tardività dell&#8217;istanza di liquidazione. Per anni decine di custodi giudiziari – depositerie di veicoli, ditte di soccorso stradale, professionisti incaricati dai Tribunali – si sono visti negare il compenso per un solo motivo: avevano presentato l&#8217;istanza di liquidazione <strong>oltre 100 giorni</strong> dalla fine dell&#8217;incarico. Con la sentenza n. <strong>11417 del 27 aprile 2026</strong>, le <strong>Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione</strong> hanno messo la parola fine a questa prassi: <em>quel termine di decadenza al custode giudiziario non si applica</em>.</p>
<h2>Il caso: 14 istanze respinte per &#8220;tardività&#8221;</h2>
<p>Il titolare di una ditta di custodia di autovetture sottoposte a sequestro penale si era visto dichiarare dal G.I.P. il &#8220;non luogo a provvedere&#8221; su quattordici istanze di liquidazione dell&#8217;indennità di custodia, ritenute tardive perché presentate oltre i 100 giorni dalla cessazione dell&#8217;incarico, ai sensi dell&#8217;art. 71, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia (d.P.R. n. 115/2002).</p>
<p>Il Tribunale di Locri, in sede di opposizione, accoglieva <em>parzialmente</em> il ricorso del custode: escludeva la decadenza, ma dichiarava comunque prescritte alcune pretese più risalenti, liquidando un&#8217;indennità complessiva di € 10.271,18. Il Ministero della Giustizia ricorreva per cassazione e la questione, oggetto di un contrasto pluriennale tra giurisprudenza civile e penale, veniva rimessa alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 15046/2025).</p>
<h2>Il principio di diritto</h2>
<blockquote>
<p>«Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall&#8217;art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, <strong>non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario</strong>, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 2946 cod. civ.»</p>
</blockquote>
<h2>Perché le Sezioni Unite hanno deciso così</h2>
<p>La Corte ha valorizzato tre argomenti decisivi:</p>
<p><strong>1) Il Testo Unico ha natura compilativa.</strong> Il d.P.R. 115/2002 nasce da una delega di mero riordino: non poteva introdurre una nuova ipotesi di decadenza, prima inesistente, a carico del custode.</p>
<p><strong>2) Le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione.</strong> La decadenza limita la tutela di un diritto e non può essere estesa in via analogica oltre i casi espressamente previsti.</p>
<p><strong>3) Il custode è un ausiliario &#8220;diverso&#8221; dagli altri.</strong> A differenza di periti, consulenti, interpreti e traduttori, il suo apporto non serve a fornire al giudice un sapere tecnico-scientifico, ma riguarda un&#8217;attività di carattere esecutivo, di conservazione e — ove necessario — di amministrazione del bene, per tutta la durata del processo. Per la sua indennità il Testo Unico detta una disciplina autonoma (art. 72), che non prevede alcuna decadenza e fissa la liquidazione «alla cessazione della custodia».</p>
<h2>Compenso del custode giudiziario: cosa cambia in concreto</h2>
<p>Per <strong>depositerie, ditte di soccorso stradale, custodi e amministratori giudiziari</strong>: il diritto all&#8217;indennità non si perde più per il semplice decorso di 100 giorni. Resta il termine ordinario di <strong>prescrizione decennale</strong>, decorrente dalla cessazione della custodia. Chi si è visto respingere istanze per tardività ha oggi solidi argomenti per far valere le proprie ragioni.</p>
<p><strong>Attenzione</strong>, però: l&#8217;esclusione della decadenza non rende il diritto imprescrittibile. Come accaduto proprio nel caso di Locri, le pretese maturate da oltre dieci anni restano esposte all&#8217;eccezione di prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), che matura giorno per giorno e decorre dalla cessazione dell&#8217;incarico (in linea con Cass. S.U. pen. n. 25161/2002). Conviene quindi presentare o reiterare per tempo l&#8217;istanza di liquidazione e, in caso di rigetto, proporre opposizione ex art. 170 T.U. nei termini.</p>
<p>Per i <strong>colleghi</strong>: la pronuncia compone il contrasto tra l&#8217;orientamento civile (Cass. n. 21482/2019 e successive) e quello penale (Cass. pen. nn. 6715/2005, 113/2006), aderendo a quest&#8217;ultimo, e offre un&#8217;ampia ricostruzione della figura del custode quale ausiliario atipico, utile ben oltre il tema della liquidazione.</p>
<h2>Hai un&#8217;istanza di liquidazione respinta o da presentare?</h2>
<p>Lo Studio assiste custodi giudiziari, depositerie e professionisti nella liquidazione delle indennità di custodia e nelle opposizioni ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia.</p>
<div style="text-align:center;margin:35px 0;">
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</div>
<p><em>Riferimento: Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza 27 aprile 2026, n. 11417 (Pres. D&#8217;Ascola, Rel. Iofrida).</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usucapione di beni devoluti allo Stato: l&#8217;onere di comunicazione all&#8217;Agenzia del Demanio (Cass. n. 16489/2026)</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/06/08/usucapione-di-beni-devoluti-allo-stato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Il tema dell&#8217;usucapione di beni devoluti allo Stato torna al centro dell&#8217;attenzione giurisprudenziale. Con l&#8217;ordinanza n. 16489, depositata il 27 maggio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di crescente rilievo pratico: il rapporto tra l&#8217;usucapione ordinaria e l&#8217;onere di comunicazione all&#8217;Agenzia del Demanio introdotto dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 296/2006 (la Legge Finanziaria per il 2007), in materia di beni vacanti ed eredità giacenti devoluti allo Stato. Il nodo centrale affrontato dalla Corte è quello dell&#8217;applicazione nel tempo della norma: essa opera anche nei confronti di chi aveva [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il tema dell&#8217;usucapione di beni devoluti allo Stato torna al centro dell&#8217;attenzione giurisprudenziale. Con l&#8217;ordinanza n. 16489, depositata il 27 maggio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di crescente rilievo pratico: il rapporto tra l&#8217;usucapione ordinaria e l&#8217;onere di comunicazione all&#8217;Agenzia del Demanio introdotto dall&#8217;art. 1, comma 260, della legge n. 296/2006 (la Legge Finanziaria per il 2007), in materia di beni vacanti ed eredità giacenti devoluti allo Stato.</p>
<p>Il nodo centrale affrontato dalla Corte è quello dell&#8217;applicazione nel tempo della norma: essa opera anche nei confronti di chi aveva iniziato a possedere il bene <em>prima</em> dell&#8217;entrata in vigore della legge, ma non aveva ancora maturato il ventennio utile a usucapire? La risposta della Cassazione è affermativa, con conseguenze importanti per chi confida nell&#8217;acquisto per usucapione di immobili appartenenti allo Stato.</p>
<div style="background:#f4f6fa;border-left:4px solid #16284a;padding:16px 20px;margin:28px 0;border-radius:6px;">
<strong style="display:block;margin-bottom:8px;color:#16284a;">Indice</strong></p>
<ul style="margin:0;padding-left:20px;">
<li><a href="#il-caso">Il caso</a></li>
<li><a href="#la-disciplina">La disciplina dell&#8217;art. 1, comma 260, L. n. 296/2006</a></li>
<li><a href="#la-decisione">La decisione della Corte</a></li>
<li><a href="#implicazioni">Le implicazioni pratiche</a></li>
<li><a href="#conclusioni">Conclusioni</a></li>
</ul>
</div>
<h2 id="il-caso">Il caso</h2>
<p>Una cittadina aveva agito davanti al Tribunale di Roma nei confronti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e dell&#8217;Agenzia del Demanio, chiedendo che fosse dichiarato in suo favore l&#8217;acquisto per usucapione ordinaria di un appartamento in Roma. A sostegno della domanda, esponeva di aver posseduto l&#8217;immobile in modo pacifico e ininterrotto per oltre un ventennio, continuando a possederlo anche dopo che l&#8217;appartamento era stato devoluto allo Stato in seguito alla morte del proprietario originario, avvenuta nel 1992 senza eredi.</p>
<p>L&#8217;Amministrazione si difendeva eccependo il mancato compimento del ventennio utile: la posseditrice non aveva mai notificato all&#8217;Agenzia del Demanio la propria situazione possessoria, in violazione dell&#8217;art. 1, comma 260, L. n. 296/2006.</p>
<p>Sia il Tribunale di Roma sia la Corte d&#8217;Appello davano ragione alla posseditrice. In particolare, i giudici di merito ritenevano la disciplina del 2006 inapplicabile al caso, perché non retroattiva e quindi inidonea a rendere &#8220;clandestino&#8221; un possesso iniziato pubblicamente molti anni prima della sua entrata in vigore. Decisivo, sul punto, era il riconoscimento che il possesso utile ad usucapionem era cominciato solo nel 1992 — alla morte del proprietario — poiché in precedenza l&#8217;immobile era detenuto a titolo di locazione. Ne derivava che, al 1° gennaio 2007, il ventennio non era ancora maturato.</p>
<p>L&#8217;Agenzia del Demanio ricorreva quindi in Cassazione con un unico motivo.</p>
<h2 id="la-disciplina">La disciplina dell&#8217;art. 1, comma 260, L. n. 296/2006</h2>
<p>La norma prevede che al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applichi l&#8217;<a href="https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-terzo/titolo-viii/capo-ii/sezione-iii/art1163.html" target="_blank" rel="noopener">art. 1163 c.c.</a> — quello che esclude la rilevanza, ai fini dell&#8217;usucapione, del possesso violento o clandestino — finché il terzo che esercita un&#8217;attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all&#8217;Agenzia del Demanio di essere in possesso del bene. La comunicazione deve identificare l&#8217;immobile descrivendone la consistenza e indicando i dati catastali.</p>
<p>Secondo la lettura della Cassazione, la disposizione ha introdotto nell&#8217;ordinamento una nuova disciplina del possesso utile a usucapire i beni di cui lo Stato sia divenuto titolare ai sensi dell&#8217;art. 586 c.c., con un duplice effetto: da un lato ha posto a carico del possessore un onere prima inesistente — quello di comunicare il possesso all&#8217;Agenzia; dall&#8217;altro ha subordinato a tale adempimento il decorso del termine di usucapione, configurando così una <strong>nuova ipotesi di vizio del possesso</strong> che estende la previsione dell&#8217;art. 1163 c.c.</p>
<h2 id="la-decisione">La decisione della Corte</h2>
<p>La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell&#8217;Agenzia del Demanio, accogliendo l&#8217;interpretazione già delineata da Cass. n. 34567/2024 e distinguendola dai precedenti (Cass. n. 1549/2010 e n. 14655/2013) in cui la norma era stata esclusa perché l&#8217;usucapione si era già perfezionata prima dell&#8217;entrata in vigore della legge.</p>
<p>Il punto qualificante della pronuncia riguarda l&#8217;efficacia temporale della disposizione. La norma <strong>non è retroattiva</strong>: non si applica alle fattispecie già esaurite, in cui il termine di usucapione era già maturato al 1° gennaio 2007. Tuttavia, essa produce pienamente i propri effetti sulle <strong>situazioni &#8220;in itinere&#8221;</strong>, cioè quelle nelle quali il termine utile a usucapire era ancora in corso al momento dell&#8217;entrata in vigore della legge.</p>
<p>La Corte richiama il principio generale, fondato sull&#8217;art. 11 delle preleggi, secondo cui l&#8217;irretroattività tutela i soli diritti quesiti, ormai consolidati — come un termine di usucapione già perfetto — mentre la legge sopravvenuta, che non è per ciò stesso retroattiva, ben può disciplinare gli effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto in precedenza. Diversamente opinando, osserva la Corte, si arriverebbe a conseguenze &#8220;aberranti&#8221;, facendo dipendere l&#8217;applicazione della norma dal momento in cui viene proposta la domanda di usucapione.</p>
<p>Sul piano pratico, l&#8217;intervento del legislatore ha determinato un&#8217;<strong>inversione dell&#8217;onere della prova</strong>. La legge ha creato una vera e propria <strong>presunzione legale di possesso clandestino</strong>, che si sovrappone al possesso ordinario dall&#8217;entrata in vigore della L. n. 296/2006 fino al momento della comunicazione all&#8217;Agenzia del Demanio: spetta dunque al privato dimostrare l&#8217;esercizio pubblico e non clandestino del possesso, e l&#8217;unico modo per farlo è la comunicazione prescritta dalla norma.</p>
<p>La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.</p>
<h2 id="implicazioni">Le implicazioni pratiche per l&#8217;usucapione di beni devoluti allo Stato</h2>
<p>La pronuncia ha ricadute concrete per chiunque possieda — o ritenga di poter usucapire — un immobile potenzialmente devoluto allo Stato perché vacante o proveniente da un&#8217;<a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/06/i-tributi-legati-alla-dichiarazione-di-successione-il-caso-affrontato-dalla-cassazione-del-curatore-delleredita-giacente/">eredità giacente</a>. In sintesi:</p>
<ul>
<li><strong>Verificare il <em>dies a quo</em> del possesso.</strong> Occorre stabilire con precisione quando è iniziato il possesso utile a usucapire (distinguendolo, ad esempio, da una pregressa detenzione a titolo di locazione) e se il ventennio si fosse già compiuto prima del 1° gennaio 2007.</li>
<li><strong>Distinguere le situazioni esaurite da quelle &#8220;in itinere&#8221;.</strong> Se al 1° gennaio 2007 l&#8217;usucapione era già maturata, la disciplina del 2006 non si applica. Se invece il termine era ancora in corso, la norma opera pienamente.</li>
<li><strong>La comunicazione all&#8217;Agenzia del Demanio non è una formalità.</strong> In mancanza, dal 2007 il possesso si presume clandestino e, come tale, inidoneo a fare maturare l&#8217;usucapione fino alla data dell&#8217;eventuale comunicazione.</li>
<li><strong>L&#8217;inerzia dell&#8217;Amministrazione non basta più.</strong> A differenza del quadro anteriore, il mancato pagamento delle imposte o l&#8217;apparente abbandono del bene da parte dello Stato non sono più sufficienti a fondare un possesso utile: l&#8217;onere di attivarsi è ora a carico del privato.</li>
</ul>
<h2 id="conclusioni">Conclusioni</h2>
<p>Con l&#8217;ordinanza n. 16489/2026 la Cassazione consolida un orientamento che riduce sensibilmente gli spazi per l&#8217;usucapione dei beni devoluti allo Stato. Chi si trovi in una situazione possessoria di questo tipo ha tutto l&#8217;interesse a una valutazione tecnica tempestiva, sia per ricostruire correttamente l&#8217;origine e la natura del possesso, sia per provvedere — ove ancora possibile e utile — alla comunicazione all&#8217;Agenzia del Demanio, evitando che il decorso del tempo resti privo di effetti.</p>
<p><em>Lo Studio Legale Cuzzini assiste i clienti nelle controversie in materia di usucapione, successioni e diritti reali. Per una valutazione del proprio caso è possibile <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/contatti/">richiedere un appuntamento</a>.</em></p>
<p><!-- Pulsanti di contatto --></p>
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</div>
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		<item>
		<title>Cassazione n. 8793/2026: hai pagato la casa intestata all&#8217;altro coniuge? Puoi chiedere il rimborso</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/05/29/rimborso-casa-separazione-cassazione-8793-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[arricchimento senza giusta causa]]></category>
		<category><![CDATA[cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso casa]]></category>
		<category><![CDATA[separazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8793/2026, riconosce il diritto al rimborso di chi ha versato somme spropositate per la casa intestata all'altro coniuge. Scopri cosa cambia e quando puoi agire.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Il rimborso casa separazione</strong> è ora riconosciuto dalla Corte di Cassazione: con l&#8217;ordinanza n. 8793/2026, chi ha versato somme ingenti per acquistare la casa familiare intestata all&#8217;altro coniuge può ottenere la restituzione del denaro grazie all&#8217;azione per arricchimento senza giusta causa.</p>
<h2>Una storia che potrebbe essere la tua</h2>
<p>Una coppia si separa. Lei aveva versato quasi mezzo milione di euro per comprare la casa di famiglia, immobile intestato però solo al marito. Al momento della separazione, si trova senza nulla.</p>
<p>Nel caso esaminato dalla Corte, la donna aveva versato circa <strong>491.000 euro</strong> per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione familiare, intestata esclusivamente al marito. Sia il tribunale di primo grado che la Corte d&#8217;Appello avevano riconosciuto il suo diritto alla restituzione. Il marito ha fatto ricorso in Cassazione — e ha perso.</p>
<h2>Cosa ha stabilito la Corte</h2>
<p>La Cassazione ha confermato un principio importante: non tutto quello che viene speso durante una relazione si considera automaticamente un &#8220;regalo&#8221; o un normale contributo alla vita familiare.</p>
<p>Quando l&#8217;apporto economico è <strong>straordinario e sproporzionato</strong> rispetto alle reali possibilità di chi paga, si esce dalla logica della contribuzione familiare. In quei casi, l&#8217;altro coniuge si arricchisce ingiustamente — e l&#8217;art. 2041 c.c. impone la restituzione.</p>
<p>Con l&#8217;ordinanza 8793/2026 la Corte ha stabilito che, pur sussistendo la presunzione che i versamenti effettuati in costanza di relazione siano destinati ai bisogni familiari, tale presunzione <strong>non è assoluta</strong>. Aporti straordinari e sproporzionati eccedono il dovere di contribuzione e possono costituire ingiustificato arricchimento dell&#8217;altro.</p>
<h2>In quali situazioni puoi chiedere il rimborso casa separazione?</h2>
<p>Questa pronuncia apre scenari concreti per molte persone che si trovano in situazioni simili. Il diritto al rimborso casa in caso di separazione si applica quando ricorrono questi elementi:</p>
<ul>
<li>Hai versato somme <strong>molto superiori</strong> alle tue normali possibilità economiche per comprare o ristrutturare un immobile.</li>
<li>La casa è intestata <strong>solo all&#8217;altro coniuge o convivente</strong>, o in misura non proporzionale al tuo contributo.</li>
<li>Non esiste un accordo scritto che qualifichi il versamento come donazione o prestito.</li>
<li>Si trattava di un apporto straordinario e documentabile, non di una normale spesa familiare.</li>
<li>La situazione riguarda anche <strong>le coppie di fatto</strong>, non solo i matrimoni formali.</li>
</ul>
<h2>Come tutelarti, oggi e in futuro</h2>
<p>Che tu stia già affrontando una separazione o voglia proteggere i tuoi interessi fin da subito, ecco i consigli pratici più importanti per ottenere il rimborso casa in caso di separazione:</p>
<ul>
<li><strong>Raccogli la documentazione:</strong> estratti conto, bonifici, rogiti e qualsiasi prova del versamento sono fondamentali per agire con successo in giudizio.</li>
<li><strong>Verifica la proporzione:</strong> il giudice valuterà se la somma versata era effettivamente sproporzionata rispetto al tuo reddito e patrimonio al momento del pagamento.</li>
<li><strong>Per il futuro:</strong> formalizza sempre per iscritto la natura di qualsiasi versamento importante. Un atto notarile o un accordo scritto può evitare anni di contenzioso e garantire la tua tutela patrimoniale.</li>
<li><strong>Intestazione proporzionale:</strong> se stai acquistando casa con il partner, valuta di intestarla in quota corrispondente al tuo reale contributo economico.</li>
</ul>
<h2>Rimborso casa e coppie di fatto: vale anche per i conviventi?</h2>
<p>Sì. La pronuncia della Cassazione è significativa anche per le convivenze di fatto, dove spesso mancano regole patrimoniali condivise. In questi casi la presunzione di destinazione ai bisogni familiari è meno strutturata, e quindi l&#8217;azione per arricchimento senza giusta causa può risultare ancora più agevole da percorrere rispetto al matrimonio.</p>
<p>Chi convive senza essere sposato e ha sostenuto spese straordinarie per la casa comune può quindi avvalersi dello stesso principio affermato dalla Cassazione con l&#8217;ordinanza 8793/2026.</p>
<h2>Hai bisogno di assistenza?</h2>
<p>Ogni storia è diversa e la valutazione della proporzione dell&#8217;apporto richiede un&#8217;analisi personalizzata della situazione concreta. Contattaci per una prima valutazione: analizzeremo insieme se e come puoi tutelare i tuoi diritti patrimoniali e ottenere il rimborso che ti spetta.</p>
<p><em>Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Fonte: Cass. civ., ord. n. 8793/2026.</em></p>
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<h3 style="color:#ffffff;font-family:serif;font-size:1.5rem;margin-bottom:10px;">Hai bisogno di una consulenza?</h3>
<p style="color:rgba(255,255,255,0.85);margin-bottom:20px;">Ogni caso è diverso. Contattami per valutare insieme la tua situazione e capire se puoi ottenere il rimborso che ti spetta.</p>
<p><a href="/contatti" style="display:inline-block;background:#b89656;color:#0e3d6e;font-weight:600;padding:14px 32px;border-radius:3px;text-decoration:none;font-size:0.95rem;letter-spacing:0.05em;">CONTATTAMI ORA</a>
</div>
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		<title>Avvocato Roma:  Condominio</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/10/21/avvocato-roma-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[Avvocato Roma: esperto in Condominio Avvocato a Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile nella materia specifica. La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2018/03/h3-parallax-3-550x550.jpg" alt="i" width="365" height="365" /></h2>
<h2>Avvocato Roma: esperto in Condominio</h2>
<p><strong>Avvocato a Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile nella materia specifica.</strong> La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale</h3>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia specifica condominiale unitamente alla profonda conoscenza della materia della proprietà e dei diritti reali in generale</strong>. Il Team di avvocati dello Studio Legale Cuzzini ha una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita non solo delle leggi e delle normative vigenti ma degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. Il Team ti accompagnerà nella risoluzione delle specifiche situazioni con un primo incontro conoscitivo del caso gratuito.</p>
<h3>Avvocato Roma: con esperienza nella risoluzione di controversie legali condominiali</h3>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato a Roma per cause condominiali- è un altro fattore cruciale</strong>. Lo Studio Legale Cuzzini ha maturato  in oltre venti anni di attività, esperienza sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale in materia di Condominio dando supporto e assistenza a molti Amministratori di Condominio della Capitale e a privati per la migliore difesa dei loro interessi e per il buon andamento delle Amministrazioni condominiali. Nei molti anni di pratica Lo Studio ha affrontato una vastissima gamma di casi ed è in grado, dunque, di gestire al meglio le situazioni più complesse e impreviste. L&#8217;esperienza maturata e il riconoscimento ottenuto nel tempo testimonia la competenza e la professionalità e la capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Mediazione Condominio Roma: scelta dell&#8217;Avvocato</h4>
<p><strong><em>In presenza di una lite condominiale, chi deve scegliere l’avvocato per la mediazione tra l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale?</em></strong></p>
<p><strong>Mediazione e controversie condominiali: riferimenti normativi<br />
</strong>Il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale e che è stato modificato dal decreto legislativo n. 216/2024, si occupa in diversi articoli della materia condominiale.<br />
L’<strong>articolo 5 al comma 1 </strong>prevede nello specifico che chi ha intenzione di agire in giudizio per risolvere una controversia in materia di condominio<em> “<strong>è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazion</strong>e …”.<br />
</em>L’<strong>articolo 5 ter</strong>, dedicato ai poteri dell<strong>’amministratore condominiale</strong> nella procedura di mediazione stabilisce invece che lo stess<strong>o è legittimato ad attivarla ma anche ad aderirvi e a parteciparvi</strong>. Il verbale a cui è allegato l’accordo di mediazione o la proposta conciliativa formulata del mediatore devono essere però approvati dall’assemblea condominiale, che delibera entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta con le maggioranze indicate dall’articolo 1136 c.c. Se poi l’assemblea non approva entro il termine stabilito, la conciliazione si ha per non avvenuta. L’<strong>articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile</strong> stabilisce infine che <em>“1. Per <strong>controversie in materia di </strong></em><strong><em>condominio</em></strong><em>, ai sensi dell’articolo </em>5<em>, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. 3. Al procedimento <strong>è </strong></em><strong><em>legittimato</em></strong><strong><em> a partecipare l’amministratore </em></strong><em>secondo quanto previsto dall’articolo 5 ter </em><em>del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”</em></p>
<p><strong>Poteri dell’amministratore e dell’assemblea in mediazione<br />
</strong>Dall’analisi dei riferimenti normativi emergono alcuni punti fermi relativi al rapporto tra la mediazione e le controversie condominiali:</p>
<ul>
<li>in materia di condominio la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per cui prima di andare in Tribunale è necessario rivolgersi a un organismo di mediazione e avviare la procedura per tentare di conciliare la lite;</li>
<li>l’amministratore di condominio non deve farsi autorizzare dall’assemblea dei condomini per avviare, partecipare o aderire alla mediazione;</li>
<li>se in sede di mediazione l’amministratore e la controparte raggiungono l’accordo l’assemblea  interviene solo successivamente per approvarlo;</li>
<li>tra le varie controversie condominiali che è possibile risolvere in mediazione ci sono quelle che riguardano l’impugnazione delle delibere assembleari, la ripartizione delle spese condominiali, la gestione delle parti comuni, la responsabilità dell’amministratore, l’opposizione ai decreti ingiuntivi, la modifica delle tabelle millesimali e le infrazioni ai regolamenti condominiali.</li>
</ul>
<p><strong>Chi sceglie l’avvocato per la mediazione?<br />
</strong>L’<strong>Amministratore può nominare un avvocato senza autorizzazione assembleare nelle questioni per le quali lo stesso, in base a quanto stabilito dall’articolo 1131 c.c. ha la rappresentanza dei partecipanti e il potere di agire in giudizioso contro i terzi e contro i condomini.</strong> Nelle questioni che riguardano quindi la riscossione dei contributi condominiali, la manutenzione ordinaria egli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni l’amministratore può scegliere l’avvocato. A stabilirlo è stata la recente ordinanza della <strong>Corte di Cassazione n. 2119/2025 </strong>che ha così disposto: “la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell’amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all’art. 1130 n. 4) cod. civ., (“l’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”), richiamato dall’art. 1131 cod. civ. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che <strong>l’amministratore</strong> condominiale abbia <strong>un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 cod. civ.</strong> (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condomini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avvocato Roma: come presentare la dichiarazione di successione</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/10/14/avvocato-roma-dichiarazioni-di-successione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4168</guid>

					<description><![CDATA[Avvocato Roma, come presentare la dichiarazione di successione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all&#8217;eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2>Avvocato Roma, come presentare la dichiarazione di successione</h2>
<p>La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all&#8217;eredità, dai legatari <b>entro 12 mesi</b> dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.</p>
<p>La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, alla quale si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).</p>
<p>In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato <strong>Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali</strong> per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Tuttavia, prima di procedere all’installazione del software, per ulteriori indicazioni si consiglia di visionare la sezione “Servizi” presente nel menù posto a sinistra della presente pagina.</p>
<p>La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Agenzia delle Entrate.</p>
<p>La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).</p>
<p>Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).</p>
<h3 class="minore">Avvocato Roma, casi particolari di successione</h3>
<p>I <b>residenti all’estero</b> possono presentare in via eccezionale il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/modiistr-dichsucc-cittadini" target="_blank" rel="noopener">modello cartaceo</a>, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.</p>
<p><b>Se il defunto risiedeva all’estero</b> ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata <a href="https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php" target="_blank" rel="noopener">all’ufficio dell’Agenzia</a> nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.<br />
Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la <strong>Direzione Provinciale II di ROMA &#8211; Ufficio Territoriale ROMA 6 &#8211; EUR TORRINO, in Via Canton 20 &#8211; CAP 00144 Roma</strong>.</p>
<p><b>Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006</b> deve essere utilizzato il <a href="https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/327631/Modulo+04+-+Dichiarazione+di+successione_Dichiarazione%2Bdi%2BSuccessione%2Bmodello%2B04.pdf/adff001b-3823-217d-5c16-4c92c5a1dfc5" target="_blank" rel="noopener">Modello 4 &#8211; pdf</a>. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.</p>
<p><b>Se il contribuente</b> ha deciso di <b>non avvalersi del servizio di voltura automatica</b> tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali &#8211; Territorio dell&#8217;Agenzia.</p>
<h3>Aliquote e Franchigie</h3>
<p>Queste le aliquote e le franchigie da utilizzare per il calcolo dell’imposta sulle successioni e donazioni:</p>
<ul>
<li>4% per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro</li>
<li>6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle, da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro</li>
<li>6% per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia</li>
<li>8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.</li>
</ul>
<p>Per i trasferimenti in favore di persone con disabilità aventi diritto a sostegno intensivo (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), è prevista una franchigia di 1,5 milioni di euro, cioè l’imposta si applica esclusivamente sul valore eccedente quell’ammontare.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avvocato Roma: come sceglierlo ora in 3 semplici passi</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/28/avvocato-roma-come-sceglierlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4154</guid>

					<description><![CDATA[Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale Avvocato Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere Competenza e Specializzazione Il primo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4159" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg" alt="Avvocato Roma Claudio Cuzzini" width="960" height="540" srcset="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg 960w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-300x169.jpg 300w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale</h2>
<p><strong>Avvocato Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile</strong>. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e <strong>il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità</strong>.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere</h3>
<h4>Competenza e Specializzazione</h4>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato Roma è la sua competenza</strong>. Un buon avvocato deve avere una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita delle leggi e delle normative vigenti. È importante che il legale sia esperto o specializzato nell&#8217;area del diritto che riguarda il tuo caso. Ad esempio, se hai bisogno di assistenza per una causa di divorzio è preferibile rivolgersi a un avvocato esperto in <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/diritto-di-famiglia" target="_blank" rel="noopener">diritto di famiglia</a> piuttosto che a uno specializzato in diritto commerciale. Forse è scontato, ma non sempre si è portati a pensare a questo aspetto.</p>
<h4>Avvocato Roma: con esperienza</h4>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato Roma &#8211; è un altro fattore cruciale</strong>. Un avvocato con molti anni di pratica alle spalle avrà affrontato una vasta gamma di casi e sarà in grado di gestire meglio le situazioni complesse e impreviste. L&#8217;esperienza non solo testimonia la competenza del professionista ma anche la sua capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Capacità di Comunicazione</h4>
<p><strong>Un buon legale deve essere un eccellente comunicatore</strong>. Deve essere in grado di spiegare le questioni giuridiche in modo chiaro e comprensibile, senza utilizzare un linguaggio eccessivamente tecnico e ricercato. Inoltre, deve saper ascoltare attentamente le tue preoccupazioni e rispondere alle tue domande in modo esauriente.</p>
<h4>Integrità e Professionalità</h4>
<p><strong>L&#8217;integrità è una caratteristica fondamentale di qualsiasi avvocato affidabile</strong>. L&#8217;avvocato Roma ideale deve agire con etica e trasparenza, mettendo sempre gli interessi del cliente al primo posto. La professionalità si riflette anche nella puntualità, nella cura dei dettagli e nel rispetto delle scadenze.</p>
<h3>Avvocato Roma: aree di competenza</h3>
<h4>Diritto di Famiglia</h4>
<p>Uno degli ambiti più comuni in cui le persone cercano assistenza legale è il diritto di famiglia. Questioni come divorzi, separazioni, affidamento dei figli e mantenimento richiedono un legale che non solo conosca bene le leggi, ma che sia anche sensibile alle dinamiche familiari e capace di mediare tra le parti in conflitto. <strong>Spesso la soluzione di un contenzioso non passa per le aule dei tribunali</strong>: il giusto avvocato Roma lo sa.</p>
<h4>Diritto delle Successioni</h4>
<p>Le questioni ereditarie sono un altro campo in cui <strong>è spesso necessaria la consulenza di un avvocato Roma</strong>. La redazione di un testamento, la divisione dell&#8217;eredità tra gli eredi e la gestione delle controversie ereditarie sono tutte situazioni che richiedono una conoscenza approfondita del diritto delle successioni.</p>
<p>Si tratta di una materia complessa e articolata, per la quale una forte specializzazione è indispensabile.</p>
<h4>Diritto Immobiliare</h4>
<p>L&#8217;acquisto, la vendita e la gestione di proprietà immobiliari possono presentare numerose problematiche legali. <strong>Un avvocato esperto in diritto immobiliare può assistervi nelle trattative contrattuali</strong>, nella verifica della regolarità dei documenti e nella risoluzione di eventuali controversie legate a locazioni, compravendite o esecuzioni immobiliari.</p>
<h4>Diritto Penale</h4>
<p>In caso di accuse penali, è fondamentale rivolgersi a un <strong>avvocato penalista</strong> che possa difendere i vostri diritti e garantirvi un processo equo. Un buon avvocato penalista deve essere abile nelle strategie difensive e avere una conoscenza approfondita del codice penale e delle sue procedure.</p>
<h3>Come Verificare l&#8217;Affidabilità di un Avvocato a Roma</h3>
<h4>Reputazione e Recensioni</h4>
<p><strong>La reputazione di un avvocato è spesso un indicatore affidabile</strong> della sua competenza e integrità. Puoi cercare recensioni online, chiedere referenze a conoscenti o consultare gli <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/" target="_blank" rel="noopener">ordini degli avvocati</a> per verificare se ci siano stati reclami o sanzioni disciplinari contro il professionista.</p>
<h4>Colloquio Iniziale</h4>
<p>Un colloquio iniziale &#8211; nella ricerca dell&#8217;ideale avvocato Roma &#8211; può darti un&#8217;idea chiara della preparazione e dell&#8217;approccio dell&#8217;avvocato. Durante questo incontro, <strong>fai domande specifiche sul suo background</strong>, sulle sue esperienze in casi simili al vostro e sulle strategie che intende adottare. Un avvocato affidabile sarà trasparente nelle risposte e ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata e consapevole.</p>
<h4>Costi e Onorari</h4>
<p><strong>La trasparenza sui costi è un altro elemento fondamentale nella scelta di un buon avvocato Roma</strong>. Un buon legale deve essere chiaro fin dall&#8217;inizio sugli onorari e sui costi associati al tuo caso. Chiedi un preventivo dettagliato e assicurati di comprendere tutti i possibili costi aggiuntivi.</p>
<h4>Certificazioni e Associazioni</h4>
<p>Verifica se l&#8217;avvocato è iscritto all&#8217;ordine degli avvocati e se possiede <strong>certificazioni o appartenenze a associazioni professionali rilevanti</strong>. Questi elementi possono essere un&#8217;ulteriore garanzia della qualità del professionista.</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Scegliere un avvocato Roma può sembrare un compito arduo, ma seguendo questi consigli <strong>potrai trovare un professionista competente e affidabile</strong> che ti assisterà al meglio nelle tue questioni legali.</p>
<p>Ricorda di considerare attentamente la specializzazione, l&#8217;esperienza, le capacità di comunicazione e l&#8217;integrità dell&#8217;avvocato.</p>
<p>Inoltre, utilizza risorse come le recensioni, i colloqui iniziali e le verifiche delle certificazioni per assicurarti di fare la scelta giusta. <strong>Con un buon avvocato Roma al tuo fianco, potrai affrontare con sicurezza e serenità qualsiasi questione legale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le imposte di successione nella eredità giacente secondo la Corte di Cassazione</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/06/i-tributi-legati-alla-dichiarazione-di-successione-il-caso-affrontato-dalla-cassazione-del-curatore-delleredita-giacente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 18:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione con ordinanza del 3 luglio 2024 n. 28869 ha affrontato la questione relativa all&#8217;individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi, imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione con particolare riferimento alla figura del curatore dell&#8217;eredità giacente. La Corte ha definitivamente fatto chiarezza in materia, affermando che il curatore dell&#8217;eredità giacente in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Cassazione con ordinanza del 3 luglio 2024 n. <em><a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/28869.pdf">28869</a></em> ha affrontato la questione relativa all&#8217;individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi, imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione con particolare riferimento alla figura del curatore dell&#8217;eredità giacente. La Corte ha definitivamente fatto chiarezza in materia, affermando che il curatore dell&#8217;eredità giacente in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell&#8217;art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo precisando che non si può certamente ritenere che lo stesso debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio ereditario (Cass. 15/07/2009 n. 16428). La Corte con l&#8217;ordinanza citata ripercorre il dettato legislativo in ordine ai soggetti tenuti al pagamento dei relativi tributi precisando che ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 346/1990 dispone che sono soggetti obbligati al pagamento dell&#8217;imposta solo &#8220;<em>1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell&#8217;imposta nell&#8217;ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l&#8217;eredità col beneficio d&#8217;inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria.</em>”; mentre ai sensi del comma 3 è previsto che: “<em>3. Fino a quando l&#8217;eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all&#8217;eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell&#8217;imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l&#8217;art. 58 del testo unico sull&#8217;imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.</em>”  Ciò precisato, la Corte ha affermato ancora che il curatore dell’eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (art. 28 d.lgs. 346/1990), che tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (art. 36 d.lgs. 346/1990) che è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l’onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali). Quanto appena rilevato trova ulteriore conferma proprio nell’art. 36 d.lgs. 346/1990 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà. In sintesi, il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall’eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires.</p>
<p><a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/risposta-587-15092021.pdf">Con risposta ad un interpello n. </a><a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/587-15092021.pdf">587-15092021</a>, l&#8217;Agenzia delle Entrate si era comunque allineata all&#8217;orientamento riaffermato con l&#8217;ordinanza in esame facendo riferimento al precedente insegnamento della stessa Corte con la sentenza sopra richiamata Cass. 15/07/2009 n. 16428. In conclusione in nessun caso il curatore dell&#8217;eredità giacente può essere tenuto al pagamento delle imposte di successione oltre il valore dei beni ereditari e qualora ricevesse avvisi di pagamento e/o cartelle di pagamento quale obbligato al versamento delle imposte sarà necessario chiedere l&#8217;autorizzazione al Giudice della curatela per la proposizione della relativa opposizione all&#8217;avviso di pagamento e/o cartella di pagamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;Avv. Claudio Cuzzini è inserito negli elenchi del Tribunale di Roma e svolge l&#8217;attività di Curatore delle eredità giacenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per motivazione apparente.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2024/02/05/la-nullita-della-sentenza-per-mancanza-di-motivazione-per-motivazione-apparente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 12:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il Giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Per i Giudici della Corte, la sentenza è nulla anche per mancanza &#8211; sotto il profilo sostanziale e formale &#8211; del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il Giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza una approfondita loro disamina anche giuridica, rendendo in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. Per i Giudici della Corte, la sentenza è nulla anche per mancanza &#8211; sotto il profilo sostanziale e formale &#8211; del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1 n. 4 e la cui motivazione consista nel dichiarare sufficienti tanto i motivi esposti nell’atto che ha veicolato la domanda accolta, quanto non meglio individuati documenti ed atti ad essa allegati, oltre ad una consulenza tecnica, senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione espressa (Cass. Civ. 08.10.2021 n. 27411 &#8211; Cass. 23.03.2017 n. 7402 &#8211; Cass. Ord. 07.04.2017 n. 9105). Con la recentissima ordinanza (n. 2622 pubblicata il 29.01.2024), la Corte di legittimità ha di nuovo affrontato il tema della nullità della sentenza per carenza di motivazione, riportando l&#8217;insegnamento  delle Sezioni Unite n. 8053/2014, che hanno sottolineato alcuni aspetti che riguardano l&#8217;anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, che si esaurisce nella &#8220;mancanza assoluta di motivi sotto l&#8217;aspetto materiale e grafico&#8221;, nella &#8220;motivazione apparente&#8221;, nel &#8220;contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili&#8221; e nella &#8220;motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile&#8221;, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di &#8220;sufficienza&#8221; della motivazione.<br />
Quanto allo specifico vizio di motivazione apparente, la giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all&#8217;interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 2023; Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 &#8211; 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 &#8211; 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore di condominio esercita legittimamente anche nei casi di revoca o annullamento della delibera di nomina.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2024/01/14/lamministratore-di-condominio-esercita-legittimamente-anche-nei-casi-di-revoca-o-annullamento-della-delibera-di-nomina-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4114</guid>

					<description><![CDATA[Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell&#8217;interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell&#8217;amministratore, e rende irrilevante la questione dell&#8217;esatta natura della delibera presa dall&#8217;assemblea in violazione del divieto posto dall&#8217;art, 1129 cod. civ. comma 13, introdotto dalla L. n. 220 del 2012 (nulla ovvero annullabile), in quanto l&#8217;amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007, n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
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