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	<title>Risarcimento del danno &#8211; Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<title>Risarcimento del danno &#8211; Avv. Claudio Cuzzini</title>
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		<title>Avvocato Roma:  Condominio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma: esperto in Condominio Avvocato a Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile nella materia specifica. La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2018/03/h3-parallax-3-550x550.jpg" alt="i" width="365" height="365" /></h2>
<h2>Avvocato Roma: esperto in Condominio</h2>
<p><strong>Avvocato a Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali che riguardano la materia del Condominio, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile nella materia specifica.</strong> La scelta di un buon legale può fare la differenza e il team dello Studio Legale Cuzzini garantisce esperienza, competenza e professionalità per la risoluzione delle dispute anche più complesse.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere un avvocato esperto in diritto condominiale</h3>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato esperto in materia di Condominio a Roma è la sua competenza nella materia specifica condominiale unitamente alla profonda conoscenza della materia della proprietà e dei diritti reali in generale</strong>. Il Team di avvocati dello Studio Legale Cuzzini ha una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita non solo delle leggi e delle normative vigenti ma degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. Il Team ti accompagnerà nella risoluzione delle specifiche situazioni con un primo incontro conoscitivo del caso gratuito.</p>
<h3>Avvocato Roma: con esperienza nella risoluzione di controversie legali condominiali</h3>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato a Roma per cause condominiali- è un altro fattore cruciale</strong>. Lo Studio Legale Cuzzini ha maturato  in oltre venti anni di attività, esperienza sia in campo giudiziale sia in campo stragiudiziale in materia di Condominio dando supporto e assistenza a molti Amministratori di Condominio della Capitale e a privati per la migliore difesa dei loro interessi e per il buon andamento delle Amministrazioni condominiali. Nei molti anni di pratica Lo Studio ha affrontato una vastissima gamma di casi ed è in grado, dunque, di gestire al meglio le situazioni più complesse e impreviste. L&#8217;esperienza maturata e il riconoscimento ottenuto nel tempo testimonia la competenza e la professionalità e la capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Mediazione Condominio Roma: scelta dell&#8217;Avvocato</h4>
<p><strong><em>In presenza di una lite condominiale, chi deve scegliere l’avvocato per la mediazione tra l’amministratore di condominio e l’assemblea condominiale?</em></strong></p>
<p><strong>Mediazione e controversie condominiali: riferimenti normativi<br />
</strong>Il decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale e che è stato modificato dal decreto legislativo n. 216/2024, si occupa in diversi articoli della materia condominiale.<br />
L’<strong>articolo 5 al comma 1 </strong>prevede nello specifico che chi ha intenzione di agire in giudizio per risolvere una controversia in materia di condominio<em> “<strong>è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazion</strong>e …”.<br />
</em>L’<strong>articolo 5 ter</strong>, dedicato ai poteri dell<strong>’amministratore condominiale</strong> nella procedura di mediazione stabilisce invece che lo stess<strong>o è legittimato ad attivarla ma anche ad aderirvi e a parteciparvi</strong>. Il verbale a cui è allegato l’accordo di mediazione o la proposta conciliativa formulata del mediatore devono essere però approvati dall’assemblea condominiale, che delibera entro il termine stabilito nell’accordo o nella proposta con le maggioranze indicate dall’articolo 1136 c.c. Se poi l’assemblea non approva entro il termine stabilito, la conciliazione si ha per non avvenuta. L’<strong>articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile</strong> stabilisce infine che <em>“1. Per <strong>controversie in materia di </strong></em><strong><em>condominio</em></strong><em>, ai sensi dell’articolo </em>5<em>, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. 3. Al procedimento <strong>è </strong></em><strong><em>legittimato</em></strong><strong><em> a partecipare l’amministratore </em></strong><em>secondo quanto previsto dall’articolo 5 ter </em><em>del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.”</em></p>
<p><strong>Poteri dell’amministratore e dell’assemblea in mediazione<br />
</strong>Dall’analisi dei riferimenti normativi emergono alcuni punti fermi relativi al rapporto tra la mediazione e le controversie condominiali:</p>
<ul>
<li>in materia di condominio la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per cui prima di andare in Tribunale è necessario rivolgersi a un organismo di mediazione e avviare la procedura per tentare di conciliare la lite;</li>
<li>l’amministratore di condominio non deve farsi autorizzare dall’assemblea dei condomini per avviare, partecipare o aderire alla mediazione;</li>
<li>se in sede di mediazione l’amministratore e la controparte raggiungono l’accordo l’assemblea  interviene solo successivamente per approvarlo;</li>
<li>tra le varie controversie condominiali che è possibile risolvere in mediazione ci sono quelle che riguardano l’impugnazione delle delibere assembleari, la ripartizione delle spese condominiali, la gestione delle parti comuni, la responsabilità dell’amministratore, l’opposizione ai decreti ingiuntivi, la modifica delle tabelle millesimali e le infrazioni ai regolamenti condominiali.</li>
</ul>
<p><strong>Chi sceglie l’avvocato per la mediazione?<br />
</strong>L’<strong>Amministratore può nominare un avvocato senza autorizzazione assembleare nelle questioni per le quali lo stesso, in base a quanto stabilito dall’articolo 1131 c.c. ha la rappresentanza dei partecipanti e il potere di agire in giudizioso contro i terzi e contro i condomini.</strong> Nelle questioni che riguardano quindi la riscossione dei contributi condominiali, la manutenzione ordinaria egli atti conservativi dei diritti sulle parti comuni l’amministratore può scegliere l’avvocato. A stabilirlo è stata la recente ordinanza della <strong>Corte di Cassazione n. 2119/2025 </strong>che ha così disposto: “la necessità dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale, o della ratifica assembleare, per la costituzione in giudizio dell’amministratore, quale rappresentante del Condominio, va riferita solo alle cause che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131 commi 2 e 3 cod. civ. (vedi in tal senso Cass. 10.1.2023 n. 342), mentre qui viene in rilievo la responsabilità connessa alla conservazione dei beni comuni (stradina condominiale sulla quale si trova la buca che un terzo assume sia stata causa della sua caduta e quindi dei danni dei quali ha chiesto in giudizio il risarcimento ex art. 2051 cod. civ.), collegata all’art. 1130 n. 4) cod. civ., (“l’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”), richiamato dall’art. 1131 cod. civ. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è da tempo orientata nel senso che <strong>l’amministratore</strong> condominiale abbia <strong>un’autonoma legittimazione alla nomina del difensore del Condominio amministrato, pur in assenza di preventiva autorizzazione assembleare, ove la controversia rientri nell’ambito delle attribuzioni di cui all’art. 1131 cod. civ.</strong> (vedi Cass. n. 10865/2016), a nulla rilevando il fatto che il terzo ha invocato la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cod. civ. del Condominio e non la responsabilità contrattuale dell’amministratore verso i condomini per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte verso di essi, in quanto comunque l’amministratore deve compiere gli atti conservativi dei beni comuni, e nelle liti passive promosse da terzi per il risarcimento dei danni provocati da cose comuni, soggette a quell’obbligo di conservazione, rappresenta i condomini custodi dei beni comuni.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avvocato Roma: come sceglierlo ora in 3 semplici passi</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/28/avvocato-roma-come-sceglierlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale Avvocato Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere Competenza e Specializzazione Il primo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4159" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg" alt="Avvocato Roma Claudio Cuzzini" width="960" height="540" srcset="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg 960w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-300x169.jpg 300w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale</h2>
<p><strong>Avvocato Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile</strong>. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e <strong>il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità</strong>.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere</h3>
<h4>Competenza e Specializzazione</h4>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato Roma è la sua competenza</strong>. Un buon avvocato deve avere una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita delle leggi e delle normative vigenti. È importante che il legale sia esperto o specializzato nell&#8217;area del diritto che riguarda il tuo caso. Ad esempio, se hai bisogno di assistenza per una causa di divorzio è preferibile rivolgersi a un avvocato esperto in <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/diritto-di-famiglia" target="_blank" rel="noopener">diritto di famiglia</a> piuttosto che a uno specializzato in diritto commerciale. Forse è scontato, ma non sempre si è portati a pensare a questo aspetto.</p>
<h4>Avvocato Roma: con esperienza</h4>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato Roma &#8211; è un altro fattore cruciale</strong>. Un avvocato con molti anni di pratica alle spalle avrà affrontato una vasta gamma di casi e sarà in grado di gestire meglio le situazioni complesse e impreviste. L&#8217;esperienza non solo testimonia la competenza del professionista ma anche la sua capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Capacità di Comunicazione</h4>
<p><strong>Un buon legale deve essere un eccellente comunicatore</strong>. Deve essere in grado di spiegare le questioni giuridiche in modo chiaro e comprensibile, senza utilizzare un linguaggio eccessivamente tecnico e ricercato. Inoltre, deve saper ascoltare attentamente le tue preoccupazioni e rispondere alle tue domande in modo esauriente.</p>
<h4>Integrità e Professionalità</h4>
<p><strong>L&#8217;integrità è una caratteristica fondamentale di qualsiasi avvocato affidabile</strong>. L&#8217;avvocato Roma ideale deve agire con etica e trasparenza, mettendo sempre gli interessi del cliente al primo posto. La professionalità si riflette anche nella puntualità, nella cura dei dettagli e nel rispetto delle scadenze.</p>
<h3>Avvocato Roma: aree di competenza</h3>
<h4>Diritto di Famiglia</h4>
<p>Uno degli ambiti più comuni in cui le persone cercano assistenza legale è il diritto di famiglia. Questioni come divorzi, separazioni, affidamento dei figli e mantenimento richiedono un legale che non solo conosca bene le leggi, ma che sia anche sensibile alle dinamiche familiari e capace di mediare tra le parti in conflitto. <strong>Spesso la soluzione di un contenzioso non passa per le aule dei tribunali</strong>: il giusto avvocato Roma lo sa.</p>
<h4>Diritto delle Successioni</h4>
<p>Le questioni ereditarie sono un altro campo in cui <strong>è spesso necessaria la consulenza di un avvocato Roma</strong>. La redazione di un testamento, la divisione dell&#8217;eredità tra gli eredi e la gestione delle controversie ereditarie sono tutte situazioni che richiedono una conoscenza approfondita del diritto delle successioni.</p>
<p>Si tratta di una materia complessa e articolata, per la quale una forte specializzazione è indispensabile.</p>
<h4>Diritto Immobiliare</h4>
<p>L&#8217;acquisto, la vendita e la gestione di proprietà immobiliari possono presentare numerose problematiche legali. <strong>Un avvocato esperto in diritto immobiliare può assistervi nelle trattative contrattuali</strong>, nella verifica della regolarità dei documenti e nella risoluzione di eventuali controversie legate a locazioni, compravendite o esecuzioni immobiliari.</p>
<h4>Diritto Penale</h4>
<p>In caso di accuse penali, è fondamentale rivolgersi a un <strong>avvocato penalista</strong> che possa difendere i vostri diritti e garantirvi un processo equo. Un buon avvocato penalista deve essere abile nelle strategie difensive e avere una conoscenza approfondita del codice penale e delle sue procedure.</p>
<h3>Come Verificare l&#8217;Affidabilità di un Avvocato a Roma</h3>
<h4>Reputazione e Recensioni</h4>
<p><strong>La reputazione di un avvocato è spesso un indicatore affidabile</strong> della sua competenza e integrità. Puoi cercare recensioni online, chiedere referenze a conoscenti o consultare gli <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/" target="_blank" rel="noopener">ordini degli avvocati</a> per verificare se ci siano stati reclami o sanzioni disciplinari contro il professionista.</p>
<h4>Colloquio Iniziale</h4>
<p>Un colloquio iniziale &#8211; nella ricerca dell&#8217;ideale avvocato Roma &#8211; può darti un&#8217;idea chiara della preparazione e dell&#8217;approccio dell&#8217;avvocato. Durante questo incontro, <strong>fai domande specifiche sul suo background</strong>, sulle sue esperienze in casi simili al vostro e sulle strategie che intende adottare. Un avvocato affidabile sarà trasparente nelle risposte e ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata e consapevole.</p>
<h4>Costi e Onorari</h4>
<p><strong>La trasparenza sui costi è un altro elemento fondamentale nella scelta di un buon avvocato Roma</strong>. Un buon legale deve essere chiaro fin dall&#8217;inizio sugli onorari e sui costi associati al tuo caso. Chiedi un preventivo dettagliato e assicurati di comprendere tutti i possibili costi aggiuntivi.</p>
<h4>Certificazioni e Associazioni</h4>
<p>Verifica se l&#8217;avvocato è iscritto all&#8217;ordine degli avvocati e se possiede <strong>certificazioni o appartenenze a associazioni professionali rilevanti</strong>. Questi elementi possono essere un&#8217;ulteriore garanzia della qualità del professionista.</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Scegliere un avvocato Roma può sembrare un compito arduo, ma seguendo questi consigli <strong>potrai trovare un professionista competente e affidabile</strong> che ti assisterà al meglio nelle tue questioni legali.</p>
<p>Ricorda di considerare attentamente la specializzazione, l&#8217;esperienza, le capacità di comunicazione e l&#8217;integrità dell&#8217;avvocato.</p>
<p>Inoltre, utilizza risorse come le recensioni, i colloqui iniziali e le verifiche delle certificazioni per assicurarti di fare la scelta giusta. <strong>Con un buon avvocato Roma al tuo fianco, potrai affrontare con sicurezza e serenità qualsiasi questione legale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;exordium praescriptionis in materia di danni da vaccino.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/04/03/lexordium-praescriptionis-in-materia-di-danni-da-vaccino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 06:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[In materia di somministrazione di farmaci e vaccini, si richiama l’attenzione affinché vengano segnalate tutte le reazioni avverse che si sospetta possano essere ricondotte a qualsiasi terapia farmacologica assunta o vaccinazione cui ci si è sottoposti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>In tema di risarcimento del danno alla salute, ai fini dell’individuazione dell’<em>exordium praescriptionis</em>, per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, <strong>è sufficiente documentare la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992</strong>. Spetterà alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione o vaccinazione, posto che il termine di prescrizione decorre non dal giorno in cui il terzo determina, con il proprio fatto colposo o doloso, la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno,<strong> bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo</strong> (tra le tante, Cass., S.U., 11 gennaio 2008, n. 576; Cass., 18 novembre 2015, n. 23635; Cass., 22 settembre 2017, n. 22045; Cass., 18 giugno 2019, n. 16217; Cass., 28 giugno 2019, n. 17421; Cass., 27 settembre 2019, n. 24164, Cass., 30 marzo 2022, n. 10190).</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Corte di Cassazione in materia di nesso causale e alta frequenza di vaccinazioni</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/la-corte-di-cassazione-in-materia-di-nesso-causale-e-alta-frequenza-di-vaccinazioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[In materia di somministrazione di farmaci e vaccini, si richiama l’attenzione affinché vengano segnalate tutte le reazioni avverse che si sospetta possano essere ricondotte a qualsiasi terapia farmacologica assunta o vaccinazione cui ci si è sottoposti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>In materia di somministrazione di farmaci e vaccini, si richiama l’attenzione affinché vengano segnalate tutte le reazioni avverse che si sospetta possano essere ricondotte a qualsiasi terapia farmacologica assunta o vaccinazione cui ci si è sottoposti. La segnalazione può essere comunicata dal paziente, mentre sussiste l’obbligo di comunicazione da parte dei medici e degli altri operatori sanitari che ne siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività. La segnalazione può essere fatta a prescindere dall’obbligatorietà del trattamento sanitario o dall’aver sottoscritto un consenso per lo stesso. Per la procedura di segnalazione rimandiamo alle indicazioni qui riportate <a href="https://t.me/osservatoriolegaleffettiavversi/34">https://t.me/osservatoriolegaleffettiavversi/34</a><br />
La segnalazione di una sospetta reazione avversa, comunicata con le procedure sopra richiamate, confluisce nei flussi gestiti dalla rete nazionale di farmacovigilanza (RNF) secondo le regole di cui agli artt. 22 e ss. del decreto del ministero della salute 30 aprile 2015 e del d.lgs. n. 219/2006. La tempestiva e attenta segnalazione di sospetta reazione avversa agevola le successive ed eventuali richieste di indennizzo ex l. 210/1992 e di risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. La segnalazione, infatti, costituisce il primo passo che consente di indagare l’esistenza della correlazione tra la somministrazione, anche ripetuta di un farmaco o di un vaccino e l’effetto nocivo lamentato e documentato. Al contempo, la segnalazione di reazione avversa ha assoluta importanza statistica anche al fine della determinazione dell’esatto rapporto tra rischi e benefici e conseguentemente della possibilità di revocare l’autorizzazione in commercio del farmaco o del vaccino.<br />
Proprio in materia di nesso causale, si riporta il pensiero della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 26482 del 2020 ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le argomentazioni della Corte territoriale di Lecce la quale aveva riconosciuto il nesso eziologico tra la patologia letale manifestatasi nel sistema emolinfatico di un giovane e le undici vaccinazioni somministrategli quale volontario di ferma breve, nel periodo dal 3 luglio 2000 al 7 marzo 2001. Conseguentemente agli eredi è stato riconosciuto il diritto all&#8217;assegno una tantum di cui alla legge n. 210 del 1992 e il Ministero della salute è stato condannato al pagamento della relativa prestazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto suffragata l&#8217;eziologia della malattia non dalla sola possibilità, come concluso dall&#8217;ausiliare officiato in giudizio, ma dall&#8217;alta probabilità statistica che il considerevole numero di vaccinazioni somministrato in brevissima sequenza temporale avesse causato o comunque, favorito la malattia acuta letale, valorizzando un quadro, fortemente indiziario, con argomentazioni insindacabili in sede di legittimità.<br />
I principi giuridici esposti dalla Corte di Cassazione, in tema di indagine di nesso causale, possono tornare utili tenuto conto dell’alto numero di vaccini raccomandati alla popolazione nell’ambito della campagna di prevenzione e anti-Sars-CoV-2/Covid-19 (dal mese di ottobre 2022 è raccomandata, infatti, un’ulteriore dose (la quinta) di richiamo per soggetti appartenenti ad alcune categorie che abbiano già ricevuto una seconda dose di richiamo). A ciò si aggiunga che parte della popolazione è raggiunta anche dalle dosi bivalenti Comirnaty Original/Omicron BA.4-5, dai vaccini antinfluenzali e che i minori sono già destinatari di un elevatissimo numero di obblighi vaccinali ai sensi del d.l. 73/2017 (antipoliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella).<br />
Avv. Claudio Cuzzini</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il “consenso informato” al trattamento sanitario sotto la vigenza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/il-consenso-informato-al-trattamento-sanitario-sotto-la-vigenza-dellobbligo-vaccinale-anti-sars-cov-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Con i decreti-legge 1° aprile 2021, n. 44 (istitutivo dell’obbligo vaccinale) e 22 aprile 2021, n. 52 (istitutivo della certificazione verde), il legislatore italiano ha sostenuto e dato forma a un impianto giuridico volto a garantire la piena efficacia della campagna di somministrazione obbligatoria di farmaci per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 che, al momento dell’immissione in commercio, non avevano completato fondamentali fasi sperimentali così come, invece, avviene nelle procedure autorizzazione standard.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Con i decreti-legge 1° aprile 2021, n. 44 (istitutivo dell’obbligo vaccinale) e 22 aprile 2021, n. 52 (istitutivo della certificazione verde), il legislatore italiano ha sostenuto e dato forma a un impianto giuridico volto a garantire la piena efficacia della campagna di somministrazione obbligatoria di farmaci per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 che, al momento dell’immissione in commercio, non avevano completato fondamentali fasi sperimentali così come, invece, avviene nelle procedure autorizzazione standard.<br />
La normativa, emanata nel contesto dell’emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha avuto lo scopo di somministrare i suddetti farmaci alla maggior parte della popolazione imponendone l’obbligo, almeno per alcune categorie di lavoratori (come per il comparto sanità, difesa e pubblico impiego) e alle persone con oltre 50 anni di età. L’eventuale inadempimento è stato sanzionato con la sospensione dall’esercizio dell’attività lavorativa, con una sanzione amministrativa di € 100,00 e con invasive limitazioni della libertà di circolazione e di utilizzo di servizi concesse solo ai titolari di certificazione verde.<br />
In questo contesto di compressione e compromissione di alcune libertà fondamentali, milioni di persone si sono trovate nella condizione di dovere esprimere il consenso alla somministrazione di farmaci.<br />
Sappiamo, inoltre, che l’obbligo a un determinato trattamento sanitario può essere imposto non tout court ma, in applicazione del comma 2 dell’art. 32 della Costituzione, solo a fronte del rispetto di rigorose garanzie come affermato chiaramente dalla Corte costituzionale con la sentenza 22 giugno 1990, n. 307 secondo cui, appunto, la costituzionalità degli interventi normativi che dispongono l’obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari è garantita quando: a) il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili; c) che comunque venga assicurato, a carico della collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro dell’eventuale danno patito; d) che la legge impositiva di un trattamento sanitario o di esecuzione materiale del detto trattamento devono essere accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l&#8217;arte prescrivono in relazione alla sua natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti anti epidemiologici, di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.</p>
<p>Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto, sempre secondo la Corte costituzionale, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell&#8217;art. 2 della Costituzione, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «la libertà personale è inviolabile», e che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Il consenso ai trattamenti sanitari è previsto e garantito oltre che dalla normativa nazionale con l. 22 dicembre 2017, n. 219, da Convenzioni internazionali direttamente applicabili nel nostro ordinamento. L&#8217;art. 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 dispone che «tutti i gruppi della società in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore»; l&#8217;art. 5 della Convenzione sui diritti dell&#8217;uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall&#8217;Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145, prevede che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato»; l&#8217;art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica» e che nell&#8217;ambito della medicina e della biologia deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge». (Corte costituzionale, sentenza 438/2008).<br />
In Italia dal mese di dicembre 2020, con l’inizio della campagna di prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, il modulo di consenso informato che viene utilizzato, reperibile dal seguente link <a href="https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/16500" target="_blank" rel="noopener">https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/16500</a> (versione aggiornata e in uso al mese di marzo 2021) non contiene alcune informazioni fondamentali affinché ciascun individuo possa effettivamente operare una scelta libera e informata. Ci riferiamo alla mancata indicazione delle reazioni avverse anche gravi, compresi i decessi, validati da Aifa secondo l’algoritmo dell’OMS (di cui parleremo in altre occasioni), parliamo ancora della mancata indicazione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse contenute nelle banca dati dei Paesi dell’Unione europea EudraVigilance <a href="https://www.adrreports.eu/it/index.html" target="_blank" rel="noopener">https://www.adrreports.eu/it/index.html</a> e parliamo del fatto che nel consenso informato non viene espressamente indicato che i farmaci sono stati prodotti per la prevenzione dalla malattia Covid-19 causata da SARS-CoV-2 e che non hanno efficacia per interrompere o prevenire la trasmissione dell’infezione SARS-CoV-2. Concludiamo, inoltre, sostenendo che la manifestazione del consenso non può essere mai espressa in forma libera, in presenza di un obbligo di legge il cui inadempimento è sanzionato con la sospensione di diritti fondamentali riconosciuti inviolabili e garantiti da Convenzioni Internazionali e dalla Carta costituzionale.<br />
Avv. Claudio Cuzzini</p>

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