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	<title>Diritto condominiale e delle locazioni &#8211; Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<title>Diritto condominiale e delle locazioni &#8211; Avv. Claudio Cuzzini</title>
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		<title>Avvocato Roma: come sceglierlo ora in 3 semplici passi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali e consulenza per l'acquisto di immobili nelle aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale Avvocato Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere Competenza e Specializzazione Il primo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4159" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg" alt="Avvocato Roma Claudio Cuzzini" width="960" height="540" srcset="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg 960w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-300x169.jpg 300w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale</h2>
<p><strong>Avvocato Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile</strong>. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e <strong>il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità</strong>.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere</h3>
<h4>Competenza e Specializzazione</h4>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato Roma è la sua competenza</strong>. Un buon avvocato deve avere una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita delle leggi e delle normative vigenti. È importante che il legale sia esperto o specializzato nell&#8217;area del diritto che riguarda il tuo caso. Ad esempio, se hai bisogno di assistenza per una causa di divorzio è preferibile rivolgersi a un avvocato esperto in <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/diritto-di-famiglia" target="_blank" rel="noopener">diritto di famiglia</a> piuttosto che a uno specializzato in diritto commerciale. Forse è scontato, ma non sempre si è portati a pensare a questo aspetto.</p>
<h4>Avvocato Roma: con esperienza</h4>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato Roma &#8211; è un altro fattore cruciale</strong>. Un avvocato con molti anni di pratica alle spalle avrà affrontato una vasta gamma di casi e sarà in grado di gestire meglio le situazioni complesse e impreviste. L&#8217;esperienza non solo testimonia la competenza del professionista ma anche la sua capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Capacità di Comunicazione</h4>
<p><strong>Un buon legale deve essere un eccellente comunicatore</strong>. Deve essere in grado di spiegare le questioni giuridiche in modo chiaro e comprensibile, senza utilizzare un linguaggio eccessivamente tecnico e ricercato. Inoltre, deve saper ascoltare attentamente le tue preoccupazioni e rispondere alle tue domande in modo esauriente.</p>
<h4>Integrità e Professionalità</h4>
<p><strong>L&#8217;integrità è una caratteristica fondamentale di qualsiasi avvocato affidabile</strong>. L&#8217;avvocato Roma ideale deve agire con etica e trasparenza, mettendo sempre gli interessi del cliente al primo posto. La professionalità si riflette anche nella puntualità, nella cura dei dettagli e nel rispetto delle scadenze.</p>
<h3>Avvocato Roma: aree di competenza</h3>
<h4>Diritto di Famiglia</h4>
<p>Uno degli ambiti più comuni in cui le persone cercano assistenza legale è il diritto di famiglia. Questioni come divorzi, separazioni, affidamento dei figli e mantenimento richiedono un legale che non solo conosca bene le leggi, ma che sia anche sensibile alle dinamiche familiari e capace di mediare tra le parti in conflitto. <strong>Spesso la soluzione di un contenzioso non passa per le aule dei tribunali</strong>: il giusto avvocato Roma lo sa.</p>
<h4>Diritto delle Successioni</h4>
<p>Le questioni ereditarie sono un altro campo in cui <strong>è spesso necessaria la consulenza di un avvocato Roma</strong>. La redazione di un testamento, la divisione dell&#8217;eredità tra gli eredi e la gestione delle controversie ereditarie sono tutte situazioni che richiedono una conoscenza approfondita del diritto delle successioni.</p>
<p>Si tratta di una materia complessa e articolata, per la quale una forte specializzazione è indispensabile.</p>
<h4>Diritto Immobiliare</h4>
<p>L&#8217;acquisto, la vendita e la gestione di proprietà immobiliari possono presentare numerose problematiche legali. <strong>Un avvocato esperto in diritto immobiliare può assistervi nelle trattative contrattuali</strong>, nella verifica della regolarità dei documenti e nella risoluzione di eventuali controversie legate a locazioni, compravendite o esecuzioni immobiliari.</p>
<h4>Diritto Penale</h4>
<p>In caso di accuse penali, è fondamentale rivolgersi a un <strong>avvocato penalista</strong> che possa difendere i vostri diritti e garantirvi un processo equo. Un buon avvocato penalista deve essere abile nelle strategie difensive e avere una conoscenza approfondita del codice penale e delle sue procedure.</p>
<h3>Come Verificare l&#8217;Affidabilità di un Avvocato a Roma</h3>
<h4>Reputazione e Recensioni</h4>
<p><strong>La reputazione di un avvocato è spesso un indicatore affidabile</strong> della sua competenza e integrità. Puoi cercare recensioni online, chiedere referenze a conoscenti o consultare gli <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/" target="_blank" rel="noopener">ordini degli avvocati</a> per verificare se ci siano stati reclami o sanzioni disciplinari contro il professionista.</p>
<h4>Colloquio Iniziale</h4>
<p>Un colloquio iniziale &#8211; nella ricerca dell&#8217;ideale avvocato Roma &#8211; può darti un&#8217;idea chiara della preparazione e dell&#8217;approccio dell&#8217;avvocato. Durante questo incontro, <strong>fai domande specifiche sul suo background</strong>, sulle sue esperienze in casi simili al vostro e sulle strategie che intende adottare. Un avvocato affidabile sarà trasparente nelle risposte e ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata e consapevole.</p>
<h4>Costi e Onorari</h4>
<p><strong>La trasparenza sui costi è un altro elemento fondamentale nella scelta di un buon avvocato Roma</strong>. Un buon legale deve essere chiaro fin dall&#8217;inizio sugli onorari e sui costi associati al tuo caso. Chiedi un preventivo dettagliato e assicurati di comprendere tutti i possibili costi aggiuntivi.</p>
<h4>Certificazioni e Associazioni</h4>
<p>Verifica se l&#8217;avvocato è iscritto all&#8217;ordine degli avvocati e se possiede <strong>certificazioni o appartenenze a associazioni professionali rilevanti</strong>. Questi elementi possono essere un&#8217;ulteriore garanzia della qualità del professionista.</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Scegliere un avvocato Roma può sembrare un compito arduo, ma seguendo questi consigli <strong>potrai trovare un professionista competente e affidabile</strong> che ti assisterà al meglio nelle tue questioni legali.</p>
<p>Ricorda di considerare attentamente la specializzazione, l&#8217;esperienza, le capacità di comunicazione e l&#8217;integrità dell&#8217;avvocato.</p>
<p>Inoltre, utilizza risorse come le recensioni, i colloqui iniziali e le verifiche delle certificazioni per assicurarti di fare la scelta giusta. <strong>Con un buon avvocato Roma al tuo fianco, potrai affrontare con sicurezza e serenità qualsiasi questione legale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore di condominio esercita legittimamente anche nei casi di revoca o annullamento della delibera di nomina.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2024/01/14/lamministratore-di-condominio-esercita-legittimamente-anche-nei-casi-di-revoca-o-annullamento-della-delibera-di-nomina-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell&#8217;interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell&#8217;amministratore, e rende irrilevante la questione dell&#8217;esatta natura della delibera presa dall&#8217;assemblea in violazione del divieto posto dall&#8217;art, 1129 cod. civ. comma 13, introdotto dalla L. n. 220 del 2012 (nulla ovvero annullabile), in quanto l&#8217;amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007, n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Sezioni Unite sull&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo in materia di condominio.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/le-sezioni-unite-sullopposizione-a-decreto-ingiuntivo-in-materia-di-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere]]></description>
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			<p>La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere, sottese al diritto di credito avanzato in sede monitoria, sia sotto il profilo della nullità sia sotto quello dell&#8217;annullabilità. In particolare la Corte ha affermato il seguente principio: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d&#8217;ufficio, della deliberazione assembleare, a condizione che quest&#8217;ultima sia dedotta in via di azione &#8211; mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell&#8217;atto di citazione in opposizione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1137, secondo comma cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione.<br />
Ha precisato, altresì, la Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l&#8217;eccezione con la quale l&#8217;opponente deduca l&#8217;annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d&#8217;ufficio dal giudice.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La modifica delle tabelle millesimali. Cass. civ. 11 settembre 2017, n. 21043</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/la-modifica-delle-tabelle-millesimali-cass-civ-11-settembre-2017-n-21043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza in commento trae origine dall’azione giudiziale spiegata da un condomino il quale domandò la revisione delle tabelle millesimali poiché, a suo dire, non più rispondenti allo stato di fatto a seguito di trasformazioni di alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà di altri condomini. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>La sentenza in commento trae origine dall&#8217;azione giudiziale spiegata da un condomino il quale domandò la revisione delle tabelle millesimali poiché, a suo dire, non più rispondenti allo stato di fatto a seguito di trasformazioni di alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà di altri condomini. La Corte di legittimità nel confermare l&#8217;orientamento già espresso con le sentenze 25.9.2013, n. 21950, 1.7.2004, n. 12018 ha affermato un principio di diritto, applicabile anche nel caso di successive trasformazioni di singole unità immobiliari, secondo cui ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia agli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell&#8217;immobile.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La legittimazione processuale nel Condominio</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/la-legittimazione-processuale-nel-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Con la sentenza n. 2127 del 2021 pubblicata in data 29 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha ripercorso alcuni principi in materia di poteri-doveri di rappresentanza processuale dell’amministratore di condominio.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Con la sentenza n. 2127 del 2021 pubblicata in data 29 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha ripercorso alcuni principi in materia di poteri-doveri di rappresentanza processuale dell&#8217;amministratore di condominio. La Corte, in primo luogo, ha affermato che spetta in via esclusiva all&#8217;amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l&#8217;annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379). Essendo l&#8217;amministratore l&#8217;unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 c.c. in forza dell&#8217;attribuzione conferitagli dall&#8217;art. 1130, n. 1, c.c., e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell&#8217;art. 1131 c.c., allo stesso spetta altresì la facoltà di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita di autorizzazione o ratifica dell&#8217;assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).<br />
Sussiste la legittimazione passiva dell&#8217;amministratore (e quindi anche quella a proporre impugnazione avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio), senza necessità di autorizzazione dell&#8217;assemblea a costituirsi nel giudizio, rispetto alla controversia relativa alla domanda di risarcimento dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione di un bene condominiale, essendo l&#8217;amministratore comunque tenuto a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell&#8217;edificio ai sensi dell&#8217;art. 1130, n. 4 c.c. Il Collegio, invero, ha dato seguito all&#8217;orientamento interpretativo secondo cui il potere &#8211; dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell&#8217;edificio, attribuito all&#8217;amministratore di condominio dall&#8217;art. 1330, n. 4, c.c., implica in capo allo stesso la correlata autonoma legittimazione processuale attiva e passiva, ex art. 1131 c.c., in ordine alle controversie in materie di risarcimento del danni, qualora l&#8217;istanza appaia connessa o conseguenziale, appunto, alla conservazione delle cose comuni (Cass. Sez. 2, 22/10/1998, n. 10474; Cass. Sez. 2 18/06/1996, n. 5613; Cass. Sez. 2, 23/03/1995, n. 3366; Cass. Sez. 2, 22/04/1974, n. 1154; cfr. anche Cass. Sez. 2 15/07/2002, n. 10233; Cass. Sez. 3, 21/02/2006, n. 3676; Cass. Sez. 2, 21/12/2006, n. 27447; Cass. Sez. 3, 25/08/2014, n. 18168; Cass. Sez. Unite, 10/05/2016, n. 9449).</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Locazione commerciale e pagamento del canone d&#8217;affitto ai tempi dell&#8217;emergenza sanitaria del coronavirus</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/locazione-commerciale-e-pagamento-del-canone-daffitto-ai-tempi-dellemergenza-sanitaria-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Al fine di contenere il contagio del coronavirus tra la popolazione il governo ha emesso numerosi provvedimenti restrittivi che hanno riguardato anche le attività commerciali con immediato impatto negativo sul tessuto economico.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<p>Al fine di contenere il contagio del coronavirus tra la popolazione il governo ha emesso numerosi provvedimenti restrittivi che hanno riguardato anche le attività commerciali con immediato impatto negativo sul tessuto economico. Con i DPCM dell&#8217;11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state, tra l&#8217;altro, individuate le attività economiche e commerciali da sospendere con effetti negativi sui rapporti di locazione in essere. In primo luogo, è necessario sottolineare che la responsabilità di tale situazione non può essere ricondotta a nessuna delle parti contrattuali in quanto la sospensione delle attività commerciali è stata disposta con provvedimento dall&#8217;autorità governativa. Di fatto, però, l&#8217;equilibrio sinallagmatico del contratto risulta alterato seppur temporaneamente e saranno necessari sforzi per cercare nuovi equilibri sino alla cessata emergenza che possano soddisfare le parti coinvolte. Il locatore non essendo in grado di garantire il godimento dei locali oggetto del contratto potrebbe trovare il rifiuto del conduttore, ex art. 1460 c.c., di pagare il canone di locazione fintantoché i locali non saranno nuovamente disponibili per l&#8217;esercizio della propria attività. Detta ipotesi, però, deve essere contemperata con la misura adottata dal governo ex art. 65, comma 1, del decreto-legge 18/2020 che consente al conduttore un credito d&#8217;imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020 ed è prevedibile che a breve la stessa misura venga adottata anche per il mese di aprile. Tale assetto normativo fa propendere verso una soluzione che dovrà essere condivisa tra il locatore e il conduttore e diretta ad una riduzione del canone di locazione per il periodo dell&#8217;emergenza e fino a che non sarà consentita la ripresa delle singole attività commerciali.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Barriere architettoniche. L&#8217;ascensore in Condominio</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/barriere-architettoniche-lascensore-in-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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			<p>Con ordinanza del 05.12.2018 n. 31462 la Sez. 2 della Corte di Cassazione ha affermato, nel solco dell&#8221;orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass.civ., 03.08.20112 n. 14096, Cass.Civ., 16.05.2014 n. 10852, Cass. Civ. 7938/2017) che l&#8217;installazione di un ascensore realizzata da un condomino su parte di un bene comune finalizzata all&#8217;eliminazione delle barriere architettoniche, deve considerarsi indispensabile ai fini dell&#8217;accessibilità dell&#8217;edificio e della reale abitabilità dell&#8217;appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell&#8217;art. 1102 cod. civ. Invero, la Corte sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali superiormente citati, conferma la regola secondo cui in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la l. n. 13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell&#8217;interesse generale, l&#8217;accessibilità agli edifici principio che non può escluso neanche da disposizioni del regolamento condominiale che limitino l&#8217;uso delle parti comuni.</p>
<p>Afferma ancora la Corte che in tal caso sarà necessario solo verificare il rispetto dell&#8217;art. 1102. cod. civ. il quale afferma che ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. La Corte a sostegno dei suesposti principi, aggiunge quanto affermato recentemente da altra sentenza della medesima Corte la n. 6129/2017 secondo cui l&#8217;installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche rientra fra le opere di cui all&#8217;art. 27, comma 1, della l. n. 118 del 1971 ed all&#8217;art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 384 del 1978, e, pertanto, costituisce un&#8217;innovazione che, ex art. 2, commi 1 e 2 della l. n. 13 del 1989, va approvata dall&#8217;assemblea con la  maggioranza prescritta dall&#8217;art. 1136, commi 2 e 3  cod. civ., ovvero in caso di deliberazione contraria o omessa nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, che può essere installata, a proprie spese, dal portatore di handicap, con l&#8217;osservanza dei limiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 cod. civ. secondo quanto prescritto dal comma 3 del citato art. 2 della l. n. 13 del 1989.</p>

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		<title>La manutenzione degli infissi nella locazione</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/la-manutenzione-degli-infissi-nella-locazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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			<p>Non sempre le riparazioni degli infissi interni ed esterni dell&#8217;immobile locato ma anche delle ringhiere dei balconi rientrano tra le operazioni di piccola manutenzione poste a carico del conduttore ex art. 1576 cod. civ. In materia, la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità sono infatti assolutamente concordi nell&#8217;affermare, nell&#8217;ambito di un corretto bilanciamento dei diritti e degli obblighi facenti capo rispettivamente al locatore (diritto a percepire il canone di locazione, obbligo a mantenere il bene locato all&#8217;uso della locazione) e al conduttore (obbligo di pagare il canone di locazione, restituire la cosa locata nello stato in cui l&#8217;aveva ricevuta), che il conduttore non è tenuto, al momento del rilascio dell&#8217;immobile ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l&#8217;uso fattone durante la durata del contratto in conformità di questo e con l&#8217;impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivato da tale uso si pone come limite all&#8217;obbligo del conduttore di restituire la cosa locata, al termine del rapporto, nello stesso stato in cui l&#8217;aveva ricevuta (così Cass. civ., n. 880 del 1990). Naturalmente, in caso di contestazioni da parte del locatore in ordine ad un uso anomalo della cosa locata da parte del conduttore si ritiene debba essere onere di quest&#8217;ultimo di dimostrare non solo l&#8217;uso normale della cosa locata ma anche di aver provveduto nel corso della locazione a quei piccoli interventi di manutenzione previsti dall&#8217;art. 1576 cod. civ.</p>
<p>Il giusto bilanciamento degli interessi posti in gioco nel contratto di locazione, trova però sistemazione anche in altre pronunce della Corte di Cassazione secondo cui, la riparazione degli infissi esterni dell&#8217;immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l&#8217;art. 1576 cod. civ. pone a carico del conduttore, poiché i danni riportati da questi infissi, a meno che non siano dipendenti da un uso anormale dell&#8217;immobile debbono presumersi dovuti al caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore che a norma dell&#8217;art. 1575 cod. civ. ha l&#8217;obbligo di mantenere la cosa locata in stato per l&#8217;uso consentito (Cass. civ., 18 giugno 1991 n. 6896 e Cass. civ., 27 luglio 1995, n. 8191. Al riguardo risulta interessante ripercorrere l&#8217;iter logico della Corte d&#8217;Appello di Roma che in materia di locazione di immobili urbani, ha affermato che costituiscono lavori di ordinaria manutenzione, a carico del locatore, quelli concernenti l&#8217;insieme di interventi caratterizzati dalla ricorrenza periodica e dalla contenuta entità economica della spesa. I lavori di piccola riparazione a carico del conduttore sono costituiti invece, da ogni altra spesa, di regola, di scarso valore economico resa necessaria dall&#8217;uso del bene e collegata al dovere di custodia del conduttore. Questi pertanto, è unicamente tenuto a provvedere alle piccole riparazioni in modo da evitare un peggioramento delle condizioni dell&#8217;immobile da riconsegnare ai sensi dell&#8217;art. 1590 cod. civ. nello stesso stato in cui è stato consegnato, in conformità alla descrizione fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall&#8217;uso della cosa (Corte Appello Roma, Sez. II, 13.12.2013).</p>

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		<title>Spazi destinati a parcheggio</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/spazi-destinati-a-parcheggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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			<p>Con la sentenza n. 26625/2018 del 22.10.2018, la Corte di Cassazione ha affermato, in tema di spazi destinati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, che l&#8217;effettiva esistenza di tali aree è condizione per il riconoscimento del diritto reale di uso da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari, diritto esercitabile solo rispetto alle aree destinate a parcheggio dai titoli abilitativi di edificazione. In mancanza delle dette aree di parcheggio, secondo la Corte, agli acquirenti rimarrebbe esclusivamente la possibilità di richiedere il risarcimento del danno per il mancato godimento.</p>
<p>La normativa vigente in materia, in materia ai sensi dell&#8217;art. 41 sexies L. 17.08.1942 n.1150 che impone una riserva di parcheggi per gli acquirenti opera tra privati come norma di relazione e come norma d&#8217;azione nei confronti della pubblica amministrazione nel senso che quest&#8217;ultima non può consentire nuove costruzioni senza la previsione di aree di parcheggio condizione di legittimità della concessione edilizia.</p>

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		<title>La ripartizione delle spese per l&#8217;ascensore</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/la-ripartizione-delle-spese-per-lascensore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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			<p>La Corte di Cassazione con la sentenza 23223/2018 del 27.9.2018 ha ripercorso, in materia di ripartizione delle spese tra condomini per la manutenzione e ricostruzione dell&#8217;ascensore, l&#8217;orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità. In particolare con la sentenza in commento la Corte ha affermato che, a differenza dell&#8217;installazione &#8220;ex novo&#8221; di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l&#8217;art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell&#8217;ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell&#8217;art. 1124 c.c.</p>
<p>Stante l&#8217;identità di ratio delle spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale ex art. 1124 c.c. e delle spese relative alla conservazione e alla manutenzione dell&#8217;ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l&#8217;impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant&#8217;è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell&#8217;art. 1117 n. 3, c.c.) anche relativamente ai condomini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condomini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell&#8217;edificio, con conseguente obbligo gravante altresì su detti partecipanti, in assenza di titolo contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell&#8217;ascensore, in rapporto ed in proporzione all&#8217;utilità che possono in ipotesi trarne. Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere contenuta o nel regolamento condominiale (che perciò si definisce &#8220;di natura contrattuale&#8221;), o in una deliberazione dell&#8217;assemblea che venga approvata all&#8217;unanimità, ovvero col consenso di tutti i condomini.</p>

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