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	<title>Diritto condominiale e delle locazioni &#8211; Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<description>Studio Legale</description>
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	<title>Diritto condominiale e delle locazioni &#8211; Avv. Claudio Cuzzini</title>
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	<item>
		<title>Decreto ingiuntivo condominiale e transazione dell&#8217;avvocato: quando l&#8217;accordo lo travolge (Cass. 24028/2026)</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/08/11/decreto-ingiuntivo-condominiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Un condominio ottiene un decreto ingiuntivo per spese condominiali, ma un accordo firmato dal proprio legale in un'altra causa lo travolge. La Cassazione conferma: l'accordo vincola.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div style="max-width:820px;margin:0 auto;padding:40px 24px 60px;font-family:Georgia,serif;color:#2c2c2c;line-height:1.75;">

  <p style="color:#888;font-size:14px;margin-bottom:24px;">Diritto condominiale · Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24028/2026 · a cura di Avv. Claudio Cuzzini</p>

  <div style="background:#e8f4fd;border-left:4px solid #2980b9;padding:16px 20px;margin-bottom:32px;">
    <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cb.png" alt="📋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> In breve</strong><br>
    Un condominio ottiene un decreto ingiuntivo condominiale contro una società condomina morosa per spese ordinarie, ma una transazione firmata dal proprio legale in un procedimento parallelo, davanti a un altro Tribunale, fa venire meno il decreto stesso. La Cassazione conferma: se l&#8217;avvocato ha pieni poteri, l&#8217;accordo vincola il condominio anche in un giudizio diverso da quello in cui è stato concluso.
  </div>

  <p>Un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio contro un condomino moroso è un titolo solido, ma non è al riparo da sorprese che arrivano da altri fronti giudiziari. Con l&#8217;ordinanza n. 24028/2026 la Cassazione affronta un caso di <strong><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1965" target="_blank" rel="noopener">transazione</a> e decreto ingiuntivo condominiale</strong> che offre un insegnamento pratico prezioso per amministratori e condomini: un accordo concluso dal proprio avvocato in un&#8217;altra causa può travolgere un credito già azionato, se il legale aveva i poteri per farlo.</p>

  <h2 style="color:#6b0f1a;border-left:4px solid #c8a84b;padding-left:12px;">Il caso: un decreto ingiuntivo &#8220;cancellato&#8221; da un&#8217;altra causa</h2>
  <p>Il condominio ottiene dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per euro 7.600, relativo a due rate di spese condominiali ordinarie del 2017, approvate dalle assemblee del 20 gennaio e del 6 luglio 2017 — quest&#8217;ultima delibera conteneva anche una clausola di elezione del foro esclusivo di Milano. La società condomina debitrice, una casa di produzioni cinetelevisive, si oppone al decreto.</p>
  <p>Nel frattempo, però, l&#8217;avvocato del condominio sottoscrive — in un procedimento del tutto diverso, davanti al Tribunale di Firenze — un verbale di conciliazione datato 8 marzo 2018, con cui il condominio rinuncia &#8220;a tutti i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano&#8221;, incluso proprio quello oggetto della causa in esame, mentre la società condomina rinuncia alla propria opposizione e accetta la compensazione delle spese di lite. Il condominio, davanti al giudice dell&#8217;opposizione, contesta la validità e l&#8217;efficacia di quella transazione, sostenendo che sarebbe servito il consenso di tutti i condomini. Sia il Tribunale sia la Corte d&#8217;Appello di Milano gli danno torto: la transazione ha fatto venir meno il presupposto stesso del decreto ingiuntivo.</p>

  <div style="background:#f4f0e8;border:1px solid #d4c89a;padding:16px 20px;margin:24px 0;">
    <strong>Cass. civ., Sez. II, ord. n. 24028/2026:</strong> &#8220;Una volta che il difensore del Condominio ha concluso una transazione in nome e per conto del suo assistito avente ad oggetto determinati giudizi, è del tutto legittimo che, in tali specifici giudizi, le altre parti di quell&#8217;intesa ne chiedano l&#8217;applicazione e che il giudice la valuti, benché si sia formata dopo l&#8217;instaurazione del processo.&#8221;
  </div>

  <h2 style="color:#6b0f1a;border-left:4px solid #c8a84b;padding-left:12px;">Il difensore che transige vincola il condominio, anche in altre cause</h2>
  <p>La Cassazione respinge tutti e sei i motivi di ricorso del condominio. Non serve, spiega la Corte, integrare il contraddittorio con tutti i condomini quando la transazione viene fatta valere proprio nella causa relativa al decreto ingiuntivo condominiale in cui il condominio è già parte: la questione dell&#8217;eccezione di incompetenza territoriale, tra l&#8217;altro, era stata sollevata dallo stesso condominio, quindi è proprio contro di esso che va valutata. Il giudice, inoltre, può legittimamente tenere conto di una transazione intervenuta dopo l&#8217;inizio del giudizio: non è necessario che l&#8217;accordo preesista alla causa per produrre effetti su di essa.</p>

  <h2 style="color:#6b0f1a;border-left:4px solid #c8a84b;padding-left:12px;">Niente &#8220;giudicato riflesso&#8221; solo perché un altro condomino non si è opposto</h2>
  <p>Il condominio aveva anche sostenuto che, poiché un altro condomino debitore di un analogo decreto ingiuntivo non lo aveva opposto, si fosse formato un giudicato capace di travolgere la transazione. La Cassazione respinge anche questo argomento: perché un giudicato produca un effetto &#8220;riflesso&#8221; su un soggetto rimasto estraneo a quel processo serve un vero rapporto di pregiudizialità-dipendenza giuridica tra le due situazioni, che qui non è stato dimostrato. La posizione della società condomina, spiega la Corte, è del tutto autonoma rispetto a quella dell&#8217;altro condomino rimasto inerte.</p>

  <div style="background:#fff8e1;border-left:4px solid #c8a84b;padding:16px 20px;margin:24px 0;">
    <strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/26a0.png" alt="⚠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Attenzione:</strong> il condominio aveva anche eccepito la nullità della clausola che derogava alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, sostenendo che una deroga simile richiede il consenso unanime di tutti i condomini ex art. 28 c.p.c. Un argomento tecnicamente fondato, ma che la Cassazione ha considerato un mero <em>obiter dictum</em>, non impugnabile in modo specifico: la vera ragione della decisione era che la transazione aveva fatto venir meno il presupposto (la delibera) su cui si fondava quella deroga, non la sua validità in sé.
  </div>

  <blockquote style="border-left:4px solid #6b0f1a;background:#f9f5f5;padding:16px 20px;font-style:italic;margin:24px 0;">
    &#8220;Nulla, allora, poteva impedire al Collegio di appello di tenere conto della transazione, benché sopravvenuta all&#8217;instaurazione della lite.&#8221;
  </blockquote>

  <p>Il tema si inserisce nel filone giurisprudenziale sull&#8217;<a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/le-sezioni-unite-sullopposizione-a-decreto-ingiuntivo-in-materia-di-condominio/">opposizione a decreto ingiuntivo in materia di condominio</a>, già affrontato dalle Sezioni Unite, e si lega alla disciplina della <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/prescrizione-spese-condominiali/">prescrizione delle spese condominiali</a> quando il recupero del credito si protrae nel tempo.</p>

  <h2 style="color:#6b0f1a;border-left:4px solid #c8a84b;padding-left:12px;">In sintesi</h2>
  <p>Il condominio, tramite il proprio amministratore e il proprio legale, deve avere piena consapevolezza che accordi conclusi in altri procedimenti giudiziari — magari relativi a più decreti ingiuntivi o a rapporti più ampi con lo stesso condomino o con più condomini — possono avere ripercussioni dirette su crediti già azionati con un decreto ingiuntivo condominiale. Prima di conferire un mandato ampio al proprio legale per transigere controversie condominiali, è opportuno che l&#8217;amministratore verifichi con attenzione la portata dell&#8217;accordo e ne informi tempestivamente l&#8217;assemblea.</p>

  <h2 style="color:#6b0f1a;border-left:4px solid #c8a84b;padding-left:12px;">Domande frequenti</h2>

  <h3>Un condominio può concludere una transazione con un condomino moroso?</h3>
  <p>Sì. Il condominio, tramite l&#8217;amministratore e il proprio legale, può transigere una controversia relativa a spese condominiali, anche rinunciando in tutto o in parte a un credito già azionato con un decreto ingiuntivo condominiale, se il legale ha ricevuto i poteri necessari.</p>

  <h3>Serve l&#8217;autorizzazione di tutti i condomini per una transazione dell&#8217;amministratore o dell&#8217;avvocato?</h3>
  <p>Dipende dai poteri conferiti. Se il legale ha ricevuto mandato a transigere una determinata controversia, l&#8217;accordo può vincolare il condominio senza che sia necessario il consenso individuale di ciascun condomino, fermo restando che l&#8217;amministratore risponde verso l&#8217;assemblea delle scelte compiute.</p>

  <h3>Cosa succede se una transazione fa venir meno un decreto ingiuntivo già ottenuto?</h3>
  <p>Se la transazione riguarda proprio il credito oggetto del decreto ingiuntivo, il giudice dell&#8217;opposizione può tenerne conto anche se l&#8217;accordo è stato concluso dopo l&#8217;inizio del giudizio, facendo venir meno il presupposto su cui si fondava l&#8217;ingiunzione di pagamento.</p>

  <h3>La clausola che indica il foro competente nel regolamento o nella delibera condominiale è sempre valida?</h3>
  <p>Una deroga alla competenza territoriale prevista dalla legge richiede, in linea di principio, il consenso di tutti i condomini interessati. Si tratta però di una questione che va sollevata e impugnata correttamente: se non è la vera ragione della decisione (la cosiddetta ratio decidendi), può non essere esaminata nel merito in sede di legittimità.</p>

  <p>Il tuo condominio ha crediti da recuperare da condomini morosi o è coinvolto in una trattativa che rischia di incidere su un decreto ingiuntivo condominiale già ottenuto? Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini e amministratori in controversie condominiali e nel recupero delle spese condominiali: scopri i nostri <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi di assistenza legale in materia di condominio a Roma</a>.</p>

  <div style="background:linear-gradient(135deg,#6b0f1a,#8b1a2a);padding:32px 24px;border-radius:8px;text-align:center;color:#fff;margin-top:40px;">
    <p style="color:#fff;font-size:18px;margin-bottom:12px;">Hai bisogno di recuperare spese condominiali o di verificare una transazione condominiale?</p>
    <p style="color:#e8d9c3;font-size:15px;margin-bottom:20px;">Ufficio 06 7039 2294 · Mobile 338 1716247</p>
    <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/contatti/" style="background:#c8a84b;color:#2c2c2c;padding:12px 28px;border-radius:4px;text-decoration:none;font-weight:bold;margin-right:12px;">Richiedi una consulenza</a>
    <a href="tel:+390670392294" style="background:#2c2c2c;color:#fff;padding:12px 28px;border-radius:4px;text-decoration:none;font-weight:bold;">Chiama ora</a>
  </div>

  <p style="color:#999;font-size:12px;margin-top:24px;">Il presente articolo ha finalità informativa e non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del proprio caso specifico si consiglia di rivolgersi a un professionista.</p>

</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le infiltrazioni in casa c&#8217;erano già prima dei lavori in condominio? Ecco perché rischi di non essere risarcito (Cass. n. 23377/2026)</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/28/danno-differenziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 06:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Cassazione n. 23377/2026: se le infiltrazioni erano già presenti prima dei lavori condominiali, il condomino deve provare il danno differenziale per ottenere il risarcimento.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="max-width: 820px; margin: 0 auto; padding: 40px 24px 60px; font-family: Georgia,serif; color: #2c2c2c; line-height: 1.75;">
<p style="font-size: 0.82rem; color: #888; margin-bottom: 32px;">Diritto Condominiale · Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza n. 23377/2026 · a cura di Avv. Claudio Cuzzini</p>
<p>Durante i lavori condominiali di rifacimento della facciata scopri nuove infiltrazioni nel tuo appartamento e chiedi il risarcimento all&#8217;impresa appaltatrice. Ma se quelle infiltrazioni, almeno in parte, <strong>c&#8217;erano già prima dei lavori</strong>, il risarcimento può essere negato per intero: lo ha confermato la Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 23377/2026, che ribadisce un principio tanto rigoroso quanto poco conosciuto, quello del cosiddetto <strong>danno differenziale</strong>.</p>
<div style="background: #e8f4fd; border-left: 5px solid #2980b9; padding: 20px 24px; margin: 0 0 30px; border-radius: 4px;">
<p style="font-weight: bold; color: #1a5276; margin-bottom: 8px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cb.png" alt="📋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> In breve</p>
<p style="margin: 0;">Con l&#8217;ordinanza n. 23377/2026 la Cassazione conferma che, se un immobile presentava già infiltrazioni prima di lavori condominiali, il risarcimento richiede la prova del <strong>danno differenziale</strong>: non basta dimostrare il danno, occorre isolare e quantificare la parte imputabile ai nuovi lavori rispetto a quella preesistente. L&#8217;onere di questa prova (art. 2697 c.c.) grava su chi chiede il risarcimento.</p>
</div>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Il caso: infiltrazioni durante il rifacimento delle facciate condominiali</h2>
<p>Il proprietario di un appartamento in un residence di Gallipoli cita in giudizio il condominio, l&#8217;impresa appaltatrice dei lavori di rifacimento dei rivestimenti delle facciate e i direttori dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni da infiltrazioni nella propria unità immobiliare, oltre al danno non patrimoniale per una vacanza rovinata dai lavori.</p>
<p>Il Tribunale di Lecce, in primo grado, riconosce la responsabilità esclusiva dell&#8217;impresa appaltatrice e la condanna al pagamento di circa 4.800 euro, rigettando invece la richiesta di danno non patrimoniale. La Corte d&#8217;Appello di Lecce, però, ribalta la decisione: accoglie l&#8217;appello incidentale dell&#8217;impresa e rigetta integralmente la domanda del proprietario, perché non è stata fornita la prova del <strong>danno differenziale</strong> tra le infiltrazioni già esistenti — documentate da un verbale assembleare del 2005 e da una perizia tecnica — e quelle effettivamente imputabili ai nuovi lavori.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Cosa significa &#8220;danno differenziale&#8221; e perché è decisivo</h2>
<p>Quando un immobile presenta già un problema di infiltrazioni prima che vengano eseguiti dei lavori condominiali, chi chiede il risarcimento non può limitarsi a dimostrare che le infiltrazioni esistono: deve provare <strong>quale parte del danno</strong> è stata effettivamente causata (o aggravata) dai nuovi lavori, distinguendola da quella preesistente. Questo è il cosiddetto danno differenziale, e l&#8217;onere di provarlo, secondo la regola generale sull&#8217;<strong>onere della prova</strong> in materia di responsabilità (<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2697" target="_blank" rel="nofollow noopener">art. 2697 c.c.</a>), grava su chi agisce per il risarcimento.</p>
<div style="background: #f4f0e8; border: 1px solid #d4c89a; padding: 20px 24px; border-radius: 6px; margin: 30px 0; font-size: 0.93rem;">
<p style="font-weight: bold; color: #6b0f1a; margin-bottom: 6px;">Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza n. 23377/2026</p>
<p>Chi agisce per il risarcimento dei danni da infiltrazioni non può limitarsi a provare l&#8217;esistenza del danno: se preesisteva un fenomeno analogo, deve dimostrare quale parte dell&#8217;aggravamento è specificamente riconducibile ai nuovi lavori. In assenza di questa prova, la domanda va rigettata per intero, anche se la responsabilità dell&#8217;impresa appaltatrice per i lavori in sé risulta accertata.</p>
</div>
<p>Nel caso specifico, il proprietario non è riuscito a dimostrare quanta parte del danno da infiltrazione fosse riconducibile ai lavori di rifacimento della facciata rispetto a quanto già esisteva. Il risultato è stato il rigetto integrale della domanda, nonostante in primo grado la responsabilità dell&#8217;impresa fosse stata accertata.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Cosa ha deciso la Cassazione</h2>
<p>La Cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso, confermando la decisione della Corte d&#8217;Appello. Un passaggio interessante riguarda anche l&#8217;aspetto procedurale: quando l&#8217;accoglimento di un motivo (in questo caso, l&#8217;assenza di prova del danno differenziale) rende superflua la valutazione di altre questioni collegate — come la responsabilità dei direttori dei lavori o quella del condominio per la scelta dell&#8217;appaltatrice — il giudice può dichiararle &#8220;assorbite&#8221; senza che questo costituisca un&#8217;omessa pronuncia. Si tratta di quello che la Corte definisce <strong>assorbimento improprio</strong>, che opera come un rigetto implicito di quelle domande.</p>
<p>La pronuncia conferma inoltre un altro principio pratico: il giudice d&#8217;appello che riforma la sentenza di primo grado deve rideterminare d&#8217;ufficio le spese di lite di entrambi i gradi, anche senza una specifica impugnazione sul punto, ai sensi dell&#8217;art. 336 c.p.c.</p>
<div style="background: #fff8e1; border-left: 5px solid #c8a84b; padding: 20px 24px; margin: 30px 0; border-radius: 4px;">
<p style="margin:0;"><strong style="color: #6b0f1a;">Attenzione:</strong> anche un danno reale e documentato può essere rigettato per intero se non viene &#8220;isolato&#8221; rispetto a un problema preesistente. Non basta una perizia generica: serve una prova che distingua il prima e il dopo.</p>
</div>
<blockquote style="border-left: 4px solid #6b0f1a; padding: 12px 20px; margin: 24px 0; color: #444; font-style: italic; background: #f9f5f5;">
<p>&#8220;Chi agisce per il risarcimento non può limitarsi a dimostrare l&#8217;esistenza del danno: deve provare quale parte è imputabile specificamente ai nuovi lavori, distinguendola da quella preesistente.&#8221;</p>
</blockquote>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Le conseguenze pratiche per chi subisce infiltrazioni in condominio</h2>
<p>Questa decisione ha un impatto molto concreto per chi si trova ad affrontare infiltrazioni durante lavori condominiali, soprattutto se l&#8217;immobile aveva già segnalato problemi di umidità o infiltrazioni in passato. Prima di agire per il risarcimento è essenziale raccogliere prove che permettano di isolare l&#8217;aggravamento causato dai nuovi lavori: una perizia tecnica tempestiva, un accertamento tecnico preventivo, fotografie datate e comparate, oltre alla documentazione storica (verbali assembleari, precedenti segnalazioni scritte, eventuali richieste di intervento già fatte al condominio).</p>
<p>Senza questa distinzione, anche un danno reale e visibile rischia di non essere risarcito, semplicemente perché non è stato &#8220;isolato&#8221; rispetto a quello preesistente. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della <a href="https://www.cortedicassazione.it/" target="_blank" rel="noopener">Corte di Cassazione</a>.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">In sintesi</h2>
<p>Con l&#8217;ordinanza n. 23377/2026 la Cassazione ribadisce un principio rigoroso ma poco conosciuto: se un immobile aveva già infiltrazioni prima di lavori condominiali, il risarcimento del danno &#8220;nuovo&#8221; richiede la prova specifica del danno differenziale, a carico di chi agisce in giudizio. Senza questa prova, anche un danno reale rischia il rigetto integrale della domanda.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Domande frequenti</h2>
<h3>Cosa si intende esattamente per &#8220;danno differenziale&#8221;?</h3>
<p>È la parte di danno che deve essere isolata e provata separatamente quando esiste già un danno preesistente: nel caso delle infiltrazioni, è la differenza tra il danno prima dei lavori e quello dopo, imputabile specificamente ai lavori stessi.</p>
<h3>Chi deve provare il danno differenziale?</h3>
<p>L&#8217;onere della prova spetta a chi chiede il risarcimento, secondo la regola generale dell&#8217;art. 2697 c.c.: non basta dimostrare l&#8217;esistenza del danno, occorre quantificarne la parte nuova rispetto a quella già esistente.</p>
<h3>Cosa posso fare se noto nuove infiltrazioni durante lavori condominiali?</h3>
<p>È fondamentale documentare subito la situazione con fotografie datate, richiedere un accertamento tecnico preventivo e raccogliere ogni prova storica (verbali, segnalazioni precedenti) che permetta di distinguere il danno nuovo da quello preesistente.</p>
<h3>Se il danno preesisteva, perdo comunque il diritto al risarcimento?</h3>
<p>No, ma dovrai provare quale parte dell&#8217;aggravamento è imputabile ai nuovi lavori. Senza questa prova specifica, il rischio concreto è il rigetto integrale della domanda, come avvenuto in questo caso.</p>
<p style="font-size: 13px; color: #888; margin-top: 32px;">Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Fonte: Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 23377/2026.</p>
<div style="background: linear-gradient(135deg,#6b0f1a,#8b1a2a); color: #fff; padding: 32px 28px; margin-top: 32px; text-align: center; border-radius: 8px;">
<h3 style="color: #fff; margin-top: 0;">Infiltrazioni o danni durante lavori condominiali?</h3>
<p style="color: #f0d9d9;">Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini e amministratori in tutte le controversie condominiali, comprese le richieste di risarcimento per infiltrazioni e danni da lavori. Scopri i nostri <a style="color: #e8c98f;" href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi in materia di diritto condominiale a Roma</a>.</p>
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		<title>Il condominio usa gratis l&#8217;alloggio del portiere? Hai diritto a un indennizzo in base alla tua quota (Cass. n. 23005/2026)</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/25/indennizzo-alloggio-portiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/?p=4400</guid>

					<description><![CDATA[Cassazione n. 23005/2026: il comproprietario dell'alloggio del portiere ha diritto a un indennizzo calcolato sul valore locativo, non sui millesimi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="max-width: 820px; margin: 0 auto; padding: 40px 24px 60px; font-family: Georgia,serif; color: #2c2c2c; line-height: 1.75;">
<p style="font-size: 0.82rem; color: #888; margin-bottom: 32px;">Diritto Condominiale · Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza n. 23005/2026 · a cura di Avv. Claudio Cuzzini</p>
<p>Molti condomini non sanno che l&#8217;appartamento un tempo riservato al portiere resta comunque un <strong>bene comune</strong>, di proprietà di tutti i condomini in proporzione alle rispettive quote. Se il condominio continua a utilizzarlo gratuitamente — ad esempio lasciandolo in uso al portiere senza corrispondere nulla ai comproprietari, o destinandolo ad altro senza alcun canone — questi ultimi possono avere diritto a un <strong>indennizzo alloggio portiere</strong> per l&#8217;uso esclusivo che ne viene fatto. Lo conferma la Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 23005/2026.</p>
<div style="background: #e8f4fd; border-left: 5px solid #2980b9; padding: 20px 24px; margin: 0 0 30px; border-radius: 4px;">
<p style="font-weight: bold; color: #1a5276; margin-bottom: 8px;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f4cb.png" alt="📋" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> In breve</p>
<p style="margin: 0;">Con l&#8217;ordinanza n. 23005/2026 la Cassazione conferma che l&#8217;<strong>indennizzo alloggio portiere</strong> spettante al comproprietario per l&#8217;uso esclusivo e gratuito che il condominio fa del bene si fonda sull&#8217;arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) e va calcolato sul valore locativo dell&#8217;immobile, in base alla quota di comproprietà specifica sul bene — non ai millesimi condominiali generali — detraendo l&#8217;eventuale risparmio di spesa già ottenuto dal comproprietario stesso.</p>
</div>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Il caso: una causa che dura da oltre vent&#8217;anni</h2>
<p>Tutto nasce da un&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo tra una condomina e il suo Condominio, a Roma. Nel corso del giudizio, la condomina propone domanda riconvenzionale: chiede un indennizzo per l&#8217;utilizzo, da parte del Condominio, dell&#8217;appartamento destinato all&#8217;alloggio del portiere, di cui è comproprietaria per un decimo. Il primo grado e l&#8217;appello le danno torto.</p>
<p>La Cassazione, con una precedente ordinanza del 2020, cassa la decisione e rinvia, chiarendo che il criterio da applicare per quantificare l&#8217;indennizzo è quello di cui all&#8217;art. 1123 c.c., cioè la proporzione delle quote di proprietà, e non un generico criterio compensativo. Ma la Corte d&#8217;appello di rinvio rigetta di nuovo la domanda, questa volta perché la condomina non avrebbe prodotto le tabelle millesimali né il regolamento condominiale.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Indennizzo alloggio portiere: l&#8217;errore della Corte d&#8217;appello sui millesimi</h2>
<p>Con l&#8217;ordinanza n. 23005/2026 la Cassazione accoglie il ricorso e chiarisce un punto tecnico ma di grande impatto pratico: l&#8217;indennizzo per l&#8217;uso esclusivo e gratuito di un bene comune da parte del condominio si fonda sull&#8217;<strong>arricchimento senza causa</strong> (art. 2041 c.c.) e va calcolato in base al <strong>valore locativo dell&#8217;immobile</strong>, ripartito secondo la quota di comproprietà della condomina su quello specifico bene — nel caso di specie, un decimo — e non necessariamente in base ai millesimi di proprietà generali validi per il riparto delle spese condominiali.</p>
<div style="background: #f4f0e8; border: 1px solid #d4c89a; padding: 20px 24px; border-radius: 6px; margin: 30px 0; font-size: 0.93rem;">
<p style="font-weight: bold; color: #6b0f1a; margin-bottom: 6px;">Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza 10 luglio 2026, n. 23005</p>
<p>Il richiamo all&#8217;art. 1123 c.c., fatto in una precedente fase del giudizio, serviva solo a escludere un errato criterio «compensativo», non a imporre la prova delle tabelle millesimali come condizione per riconoscere l&#8217;indennizzo. La quota di comproprietà sul bene specifico discende da un titolo (l&#8217;atto di acquisto) e va comunque accertata in giudizio, anche a prescindere dalla produzione delle tabelle millesimali generali.</p>
</div>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Il calcolo: valore locativo meno il risparmio di spesa già ottenuto</h2>
<p>La Cassazione precisa anche come evitare una duplicazione: se la condomina ha già beneficiato di un risparmio sulle proprie spese condominiali (perché il costo dello stipendio del portiere è più basso, dato che a lui non viene addebitato un canone di locazione dell&#8217;alloggio), quel risparmio va sottratto dall&#8217;indennizzo che le spetta come comproprietaria.</p>
<div style="background: #fff8e1; border-left: 5px solid #c8a84b; padding: 20px 24px; margin: 30px 0; border-radius: 4px;"><strong style="color: #6b0f1a;">Attenzione:</strong></p>
<p>In sostanza: <strong>indennizzo pieno</strong> calcolato sulla quota di comproprietà (nel caso di specie, un decimo del valore locativo), <strong>meno il risparmio</strong> ottenuto sulla quota di spese condominiali, calcolato invece secondo i millesimi generali. Le due grandezze non vanno confuse: nascono da titoli giuridici diversi e si compensano solo nel calcolo finale.</div>
<blockquote style="border-left: 4px solid #6b0f1a; padding: 12px 20px; margin: 24px 0; color: #444; font-style: italic; background: #f9f5f5;"><p>“La quota di comproprietà su un bene specifico discende da un titolo di proprietà e va accertata come tale — non può essere confusa con i millesimi generali pensati per altro fine.”</p></blockquote>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Cosa fare se il tuo condominio usa gratuitamente un bene comune</h2>
<p>Il tema dell&#8217;indennizzo alloggio portiere riguarda in realtà una casistica più ampia: non è raro che un condominio disponga di spazi comuni sottoutilizzati o assegnati gratuitamente a terzi: l&#8217;ex alloggio del portiere, locali accessori, terrazze o altre porzioni che in origine erano destinate a un servizio comune. Se sei comproprietario di uno di questi beni e il condominio (o un altro condomino) ne trae un vantaggio economico senza corrisponderti nulla, vale la pena far verificare da un legale se hai diritto a un indennizzo proporzionale alla tua quota, indipendentemente dai millesimi generali. Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito della <a href="https://www.cortedicassazione.it/" target="_blank" rel="noopener">Corte di Cassazione</a>.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">In sintesi</h2>
<p>Con l&#8217;ordinanza n. 23005/2026 la Cassazione conferma un principio utile a chi si vede negare un compenso per l&#8217;uso gratuito di un bene comune: l&#8217;indennizzo alloggio portiere si calcola sul valore locativo dell&#8217;immobile in base alla quota di comproprietà specifica, non ai millesimi condominiali generali, e senza che sia necessario produrre le tabelle millesimali per farlo valere. Dall&#8217;importo va detratto l&#8217;eventuale risparmio già ottenuto sulle spese di portierato.</p>
<h2 style="font-size: 1.35rem; color: #6b0f1a; margin: 36px 0 14px; border-left: 4px solid #c8a84b; padding-left: 12px;">Domande frequenti</h2>
<h3>Ho diritto a un indennizzo alloggio portiere se il condominio lo usa gratis senza pagarmi nulla?</h3>
<p>Sì, se dimostri la tua quota di comproprietà e l&#8217;uso gratuito ed esclusivo del bene da parte del condominio o di terzi, hai diritto a un indennizzo commisurato al valore locativo del bene per la tua quota, secondo le regole dell&#8217;arricchimento senza causa.</p>
<h3>L&#8217;indennizzo si calcola sui millesimi condominiali?</h3>
<p>No. Si calcola sulla quota di comproprietà specifica sul bene in questione, che può non coincidere con i millesimi generali usati per ripartire le spese condominiali.</p>
<h3>Devo restituire qualcosa al condominio se ho già risparmiato sulle spese?</h3>
<p>Sì: se l&#8217;uso gratuito del bene ha comportato per te un risparmio (ad esempio spese di portierato più basse), quel risparmio va detratto dall&#8217;indennizzo che ti spetta.</p>
<h3>Serve sempre produrre le tabelle millesimali per chiedere questo indennizzo?</h3>
<p>No: la quota di comproprietà su uno specifico bene deriva dal titolo di acquisto e può essere accertata in giudizio anche senza le tabelle millesimali generali, che servono ad altro fine.</p>
<p style="font-size: 13px; color: #888; margin-top: 32px;">Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Fonte: Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 23005/2026, pubblicata il 10 luglio 2026.</p>
<div style="background: linear-gradient(135deg,#6b0f1a,#8b1a2a); color: #fff; padding: 32px 28px; margin-top: 32px; text-align: center; border-radius: 8px;">
<h3 style="color: #fff; margin-top: 0;">Il tuo condominio usa gratis un bene comune di cui sei proprietario?</h3>
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		<title>Tabelle millesimali: anche se disapplicate per anni, non si modificano &#8220;di fatto&#8221;</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/tabelle-millesimali-modifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Tabelle millesimali modifica: la Cassazione esclude che si possano cambiare per fatti concludenti, anche se disapplicate per anni. Ord. 22816/2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tabelle millesimali modifica</strong>: si puo cambiare il criterio di riparto delle spese condominiali solo perche, di fatto, viene applicato da anni senza una delibera scritta? In molti condomini capita: le spese vengono ripartite da anni secondo un criterio diverso da quello scritto nelle tabelle millesimali, nessuno protesta, tutti pagano secondo la &laquo;prassi&raquo;. Finche qualcuno, magari dopo un cambio di amministratore, cambio di proprieta o un litigio, tira fuori le tabelle originarie e contesta i conti degli anni precedenti. E la situazione affrontata dalla Cassazione con l&#8217;ordinanza n. 22816 del 6 luglio 2026, che smentisce un&#8217;idea molto diffusa: le <strong>tabelle millesimali</strong> non si modificano &laquo;per abitudine&raquo;, nemmeno se la prassi diversa dura da anni.</p>
<h2>Tabelle millesimali modifica &laquo;di fatto&raquo;: i fatti del caso deciso dalla Cassazione</h2>
<p>In un condominio di Como, alcuni condomini impugnano la delibera che ripartisce le spese di pulizia secondo un determinato criterio, sostenendo che questo si discosti dalle tabelle millesimali formalmente vigenti. Il condominio si difende sostenendo che quel criterio e applicato da anni, senza mai essere stato contestato: una sorta di modifica &laquo;di fatto&raquo; delle tabelle, intervenuta per comportamento concludente di tutti i condomini.</p>
<p>Sia il Tribunale che la Corte d&#8217;appello di Milano danno ragione al condominio, valorizzando proprio la reiterata applicazione nel tempo del criterio informale come prova di una volonta tacita di modificare la ripartizione. I condomini dissenzienti ricorrono in Cassazione.</p>
<h2>Il principio: le tabelle sono una deliberazione, servono sempre per iscritto</h2>
<p>La Cassazione ribalta l&#8217;impostazione dei giudici di merito, richiamando un orientamento ormai consolidato: <strong>l&#8217;atto di approvazione o di revisione delle tabelle millesimali ha natura di deliberazione assembleare</strong> e, come tale, <strong>deve rivestire la forma scritta ad substantiam</strong> &mdash; cioe come requisito di validita, non solo di prova. Ne consegue che e giuridicamente impossibile una modifica delle tabelle per facta concludentia, per quanto a lungo e pacificamente sia stato applicato un criterio diverso da quello scritto.</p>
<p>La Corte precisa pero anche i confini di questo principio, distinguendo due situazioni molto diverse:</p>
<ul>
<li>se la modifica ha <strong>funzione meramente ricognitiva</strong> &mdash; cioe corregge un errore di calcolo, o adegua le tabelle a mutate condizioni dell&#8217;edificio che abbiano alterato per piu di un quinto il valore di un&#8217;unita immobiliare (ad esempio dopo una sopraelevazione o un ampliamento) &mdash; basta la <strong>maggioranza qualificata</strong> prevista dall&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1136" target="_blank" rel="noopener">art. 1136, comma 2, c.c.</a>;</li>
<li>se invece si tratta di <strong>derogare al criterio legale di riparto delle spese</strong>, approvando quella che l&#8217;art. 1123, comma 1, c.c. chiama una &laquo;diversa convenzione&raquo;, la delibera assume natura negoziale e <strong>richiede l&#8217;unanimita</strong> di tutti i condomini.</li>
</ul>
<p>In entrambi i casi, pero, resta fermo un punto: <strong>serve sempre un atto scritto</strong>, non basta mai il comportamento reiterato nel tempo, per quanto univoco possa apparire.</p>
<h2>Tabelle millesimali modifica: perche conta per amministratori e condomini</h2>
<p>Una <strong>tabelle millesimali modifica</strong> mai formalizzata in delibera puo avere conseguenze molto concrete per amministratori, condomini e acquirenti:</p>
<ul>
<li><strong>Per gli amministratori</strong>: se le spese vengono ripartite da anni secondo un criterio consuetudinario mai formalizzato in delibera, quella prassi non ha alcun valore legale. Conviene regolarizzare la situazione con un&#8217;apposita delibera, verificando prima se serve la maggioranza qualificata o l&#8217;unanimita.</li>
<li><strong>Per i condomini</strong>: se ritieni di pagare da anni piu (o meno) di quanto dovresti secondo le tabelle ufficiali, puoi contestare la ripartizione anche a distanza di tempo &mdash; la lunga applicazione di un criterio diverso non sana il vizio, ne consuma il tuo diritto di farlo valere.</li>
<li><strong>Per chi acquista un immobile in condominio</strong>: prima del rogito e utile verificare non solo le tabelle millesimali formalmente depositate, ma anche l&#8217;effettivo criterio applicato nei rendiconti recenti &mdash; un disallineamento tra i due puo generare contestazioni future.</li>
</ul>
<h2>Il consiglio dello Studio</h2>
<p>Le controversie sulle tabelle millesimali e sui criteri di riparto delle spese sono tra le piu tecniche e, allo stesso tempo, tra le piu frequenti nella vita condominiale: la distinzione tra semplice rettifica e vera e propria deroga contrattuale richiede un&#8217;analisi puntuale caso per caso. Lo Studio dell&#8217;<a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/10/21/avvocato-roma-condominio/">Avvocato Claudio Cuzzini</a> assiste amministratori e condomini nella verifica e nella corretta formalizzazione dei criteri di ripartizione: <strong>contatta lo Studio</strong> per un controllo della tua situazione condominiale.</p>
<p>Hai dubbi sulla correttezza delle tabelle millesimali del tuo condominio? Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini e amministratori nella revisione delle tabelle e in tutte le controversie condominiali: scopri i nostri <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi di assistenza legale in materia condominiale a Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Spese condominiali dell&#8217;ex proprietario: se le paghi tu acquirente, hai diritto di rivalerti sul venditore</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/spese-condominiali-acquirente-venditore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/spese-condominiali-acquirente-venditore/</guid>

					<description><![CDATA[Spese condominiali acquirente venditore: se paghi debiti condominiali dell'ex proprietario hai sempre diritto di regresso. Cass. ord. 22817/2026.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Spese condominiali acquirente venditore</strong>: dopo il rogito è uno dei contenziosi immobiliari più frequenti. Compri un appartamento e, qualche mese dopo il rogito, il condominio ti chiede di pagare debiti maturati quando la casa era ancora del vecchio proprietario. Succede piu spesso di quanto si immagini, perche la legge prevede una responsabilita solidale dell&#8217;acquirente per gli oneri condominiali del biennio precedente all&#8217;acquisto. Ma chi paga davvero, alla fine, tra vecchio e nuovo proprietario? Con l&#8217;ordinanza n. 22817 del 6 luglio 2026, la Cassazione lo ribadisce con chiarezza: chi acquista puo sempre rivalersi su chi vende, anche se ha pagato di tasca propria per evitare un pignoramento.</p>
<p>Il caso che segue è un esempio emblematico di come si gestiscono le spese condominiali acquirente venditore quando emergono debiti pregressi non dichiarati al momento del rogito.</p>
<h2>I fatti: un decreto ingiuntivo, un pagamento «per evitare guai» e una lite tra venditore e acquirente</h2>
<p>Una societa condomina riceve un decreto ingiuntivo dal condominio per spese legali relative a un giudizio pregresso. Paga, ma solo per scongiurare l&#8217;esecuzione forzata gia avviata con un atto di precetto, e nel frattempo chiama in causa la societa che le aveva venduto l&#8217;immobile, chiedendole di essere tenuta indenne di quanto versato.</p>
<p>In primo grado le viene dato in parte ragione, ma la Corte d&#8217;appello di Catanzaro ribalta la decisione: interpreta la lettera con cui l&#8217;acquirente comunicava l&#8217;intenzione di pagare «per evitare l&#8217;esecuzione forzata» come una vera e propria transazione tra le parti, che avrebbe reso superflua ogni ulteriore verifica sulla debenza delle somme e, soprattutto, nega il diritto di regresso verso il venditore.</p>
<h2>Spese condominiali acquirente venditore: responsabilita solidale verso il condominio, ma regresso sempre garantito</h2>
<p>La Cassazione smonta entrambi i passaggi della sentenza d&#8217;appello.</p>
<p>Sul primo punto, chiarisce che il tenore della missiva — un pagamento fatto «per evitare l&#8217;esecuzione forzata», senza rinunciare a una decisione su chi fosse davvero il debitore — non poteva essere letto come una transazione: si tratta di un tipico caso di travisamento del contenuto oggettivo della prova, censurabile in Cassazione perche il punto era stato oggetto di specifica discussione tra le parti.</p>
<p>Sul secondo e piu importante punto, la Corte ribadisce un principio consolidato ma spesso frainteso nella prassi immobiliare: l&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318" target="_blank" rel="noopener">art. 63 disp. att. c.c.</a> delinea una responsabilita solidale dell&#8217;acquirente per i debiti condominiali del venditore riferiti al biennio precedente all&#8217;acquisto, ma questa regola <strong>opera esclusivamente nei rapporti «esterni» con il condominio</strong> — serve cioe a rafforzare la garanzia del creditore condominiale, che puo rivolgersi indifferentemente all&#8217;uno o all&#8217;altro.</p>
<p>Nei <strong>rapporti «interni» tra acquirente e venditore</strong>, invece, vale il principio generale della personalita delle obbligazioni: ciascuno risponde solo dei debiti sorti quando era effettivamente condomino.</p>
<p>Questo criterio è alla base di ogni corretta ripartizione delle spese condominiali acquirente venditore nei rapporti tra le parti del contratto di compravendita.</p>
<p>Se l&#8217;acquirente viene chiamato a pagare debiti anteriori al suo acquisto, ha sempre diritto di regresso verso il venditore — e questo diritto non viene meno nemmeno se il venditore aveva inviato una lettera per «declinare» la propria responsabilita.</p>
<h2>Cosa significa in pratica</h2>
<p>Ecco le indicazioni pratiche per chi si trova ad affrontare spese condominiali acquirente venditore, sia in fase di acquisto sia di vendita:</p>
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li><strong>Se compri casa</strong>: prima del rogito, fatti sempre rilasciare dal venditore (o richiedi all&#8217;amministratore) un attestato aggiornato sulla situazione dei pagamenti condominiali degli ultimi due anni. In caso di morosita pregresse non regolarizzate in atto, meglio prevedere espressamente in contratto una clausola di manleva o trattenere una somma a garanzia.</li>
<li><strong>Se vendi casa</strong>: sappi che, anche dopo il rogito, resti esposto verso l&#8217;acquirente per ogni debito condominiale sorto durante la tua proprieta. Una lettera con cui «avvisi» il condominio o l&#8217;acquirente di non ritenerti responsabile non ha alcun effetto liberatorio sul piano dei rapporti interni. Una gestione trasparente delle spese condominiali acquirente venditore già in fase di rogito riduce sensibilmente il rischio di contenziosi futuri.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Se hai gia pagato un debito del vecchio proprietario per evitare un pignoramento</strong>: puoi comunque agire in regresso, e il fatto di aver pagato per necessita (per bloccare un&#8217;esecuzione forzata gia avviata) non equivale in alcun modo a una rinuncia al tuo diritto.</li>
</ul>
<h2>Il consiglio dello Studio</h2>
<p>Se ti trovi ad affrontare una disputa su spese condominiali acquirente venditore, agire per tempo fa la differenza. Le liti tra acquirente e venditore per debiti condominiali pregressi sono tra le controversie immobiliari piu frequenti, e spesso nascono da una scarsa attenzione in fase di compravendita. Lo Studio dell&#8217;Avvocato Claudio Cuzzini si occupa di <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/10/21/avvocato-roma-condominio/">questioni condominiali</a> e assiste sia chi deve tutelarsi prima di un acquisto, sia chi si trova gia a dover recuperare somme versate per debiti non propri: <strong>contatta lo Studio</strong> per una valutazione della tua posizione.</p>
<p>Ti trovi a dover recuperare spese condominiali da un ex proprietario, o a doverle contestare come acquirente? Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini in queste controversie: scopri i nostri <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi di assistenza legale in materia condominiale a Roma</a>.</p>
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		<item>
		<title>Prescrizione spese condominiali: quando sono 5 anni e quando sono 10?</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/prescrizione-spese-condominiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Decisioni della Corte di Cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/prescrizione-spese-condominiali/</guid>

					<description><![CDATA[Prescrizione spese condominiali: la Cassazione distingue tra oneri ordinari (5 anni) e straordinari (10 anni). Ord. 22819/2026: cosa cambia per condomini e amministratori.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prescrizione spese condominiali: quanto tempo ha un condominio per riscuotere una quota non pagata? E quanto tempo, specularmente, ha un condomino per «liberarsi» di un debito che nessuno gli ha piu chiesto da anni? La risposta, spesso data per scontata, non e sempre la stessa: dipende dalla natura della spesa. Con l&#8217;ordinanza n. 22819 del 6 luglio 2026, la Cassazione ha fatto ordine su uno dei dubbi piu ricorrenti nella vita condominiale, distinguendo nettamente tra spese ordinarie e spese straordinarie ai fini della <strong>prescrizione delle spese condominiali</strong>.</p>
<h2>I fatti: un debito del 2004 rispunta anni dopo</h2>
<p>Un condomino di uno stabile in Foce Varano impugna la delibera di approvazione del rendiconto 2013-2014, contestando una posta di 4.831,45 euro iscritta sotto la voce «passate gestioni» e riferita a lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento di zoccolatura, balconi e terrazzi) deliberati nel lontano 2004. Il condomino sostiene che quel credito, se mai fosse esistito, si sia ormai prescritto.</p>
<p>Il Tribunale gli da ragione e annulla la delibera in parte qua, applicando la prescrizione quinquennale. Il condominio fa appello e la Corte d&#8217;appello di Bari ribalta l&#8217;esito, ritenendo applicabile la prescrizione ordinaria decennale. Il condomino ricorre in Cassazione.</p>
<h2>Prescrizione spese condominiali: spese ordinarie e spese straordinarie</h2>
<p>La Cassazione coglie l&#8217;occasione per fissare un principio chiaro, destinato a diventare un punto di riferimento per amministratori e condomini.</p>
<p>Per le <strong>spese ordinarie</strong> — quelle rimesse all&#8217;iniziativa dell&#8217;amministratore nell&#8217;esercizio delle sue normali attribuzioni, vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., come la pulizia delle scale o la manutenzione ordinaria del fabbricato — vale la <strong>prescrizione quinquennale</strong> prevista dall&#8217;<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2948" target="_blank" rel="noopener">art. 2948, n. 4, c.c.</a> per tutto cio che «deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu brevi». Il termine decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e del riparto, che costituisce il titolo del credito nei confronti del singolo condomino.</p>
<p>Per le <strong>spese straordinarie</strong> — quelle che eccedono l&#8217;ordinaria amministrazione, richiedono un&#8217;apposita delibera assembleare (non rientrando tra i poteri automatici dell&#8217;amministratore) e normalmente la costituzione di un fondo speciale — vale invece la <strong>prescrizione ordinaria decennale</strong> ex <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2946" target="_blank" rel="noopener">art. 2946 c.c.</a> Il motivo, spiega la Corte, e che manca il requisito della periodicita: la spesa straordinaria non e un frazionamento temporale di un&#8217;obbligazione ricorrente, ma nasce da un atto autonomo e occasionale (la delibera che approva i lavori), sicche non puo beneficiare della prescrizione breve pensata per liberare il debitore da prestazioni scadute e non richieste tempestivamente.</p>
<h2>Cosa NON interrompe la prescrizione</h2>
<p>L&#8217;ordinanza chiarisce anche un punto molto pratico, spesso frainteso in tema di prescrizione spese condominiali: <strong>non hanno effetto interruttivo della prescrizione</strong> ne il rendiconto consuntivo che riporta il debito (perche ha valenza meramente ricognitiva, non equivale a una richiesta di pagamento), ne l&#8217;eventuale impugnazione della delibera da parte del condomino stesso. Per interrompere la prescrizione serve un atto che manifesti in modo inequivoco la volonta del condominio di esigere il pagamento: una raccomandata di messa in mora, un decreto ingiuntivo, un atto di citazione.</p>
<h2>Perche questo principio conta, per amministratori e condomini</h2>
<ul>
<li><strong>Per gli amministratori</strong>: un credito per spese straordinarie non si prescrive «presto». Ma attenzione a non confondere le due categorie: se una spesa qualificata come «straordinaria» in realta rientra nella gestione ordinaria, il termine si dimezza da 10 a 5 anni, con il rischio concreto di veder cadere in prescrizione crediti che si ritenevano ancora esigibili (un errore di qualificazione analogo a quello che puo verificarsi in tema di <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2026/07/15/tabelle-millesimali-modifica/">tabelle millesimali</a>).</li>
<li><strong>Per i condomini morosi (o presunti tali)</strong>: prima di pagare un debito «riesumato» dopo molti anni, vale la pena verificare la sua esatta natura e la data dell&#8217;ultimo atto interruttivo. Non tutti i debiti condominiali vecchi sono automaticamente ancora dovuti.</li>
<li><strong>Per chi acquista casa</strong>: le morosita del venditore che risalgono a piu di 5 anni prima, se relative a spese ordinarie, potrebbero essere gia prescritte — un elemento da verificare sempre prima di un rogito.</li>
</ul>
<h2>Il consiglio dello Studio</h2>
<p>Una corretta gestione della prescrizione spese condominiali evita contenziosi inutili. Distinguere correttamente tra spese ordinarie e straordinarie, e ricostruire la catena degli atti interruttivi, richiede spesso l&#8217;analisi puntuale dei verbali assembleari e dei rendiconti degli anni precedenti: un errore di qualificazione puo far perdere un credito legittimo o, al contrario, far pagare un debito ormai estinto. Lo Studio dell&#8217;Avvocato Claudio Cuzzini assiste sia amministratori nel <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">recupero dei crediti condominiali</a> sia condomini che ritengono di aver ricevuto richieste di pagamento non piu dovute: <strong>contatta lo Studio</strong> per una verifica della tua posizione.</p>
<h2>Domande frequenti</h2>
<p><strong>Quanto tempo ha il condominio per riscuotere le spese ordinarie non pagate?</strong><br />
Il termine e di 5 anni, ai sensi dell&#8217;art. 2948, n. 4, c.c., e decorre dalla delibera di approvazione del rendiconto e del riparto.</p>
<p><strong>E per le spese straordinarie, qual e il termine di prescrizione?</strong><br />
In questo caso si applica la prescrizione ordinaria di 10 anni (art. 2946 c.c.), perche manca il requisito della periodicita tipico delle spese ordinarie.</p>
<p><strong>Cosa interrompe la prescrizione delle spese condominiali?</strong><br />
Solo un atto che manifesti in modo inequivoco la volonta di richiedere il pagamento, come una raccomandata di messa in mora, un decreto ingiuntivo o un atto di citazione. Il rendiconto consuntivo e l&#8217;impugnazione della delibera non hanno effetto interruttivo.</p>
<div style="border-left: 4px solid #b8860b; padding: 15px 20px; background: #faf6ee; margin: 30px 0;">
<p><strong>Hai un dubbio su un caso simile?</strong> Se devi verificare la prescrizione spese condominiali relativa a un credito o hai ricevuto una richiesta di pagamento che ritieni non dovuta, <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/contatti/">contatta lo Studio</a> per una valutazione della tua posizione.</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>Avvocato Roma: come sceglierlo ora in 3 semplici passi</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2025/01/28/avvocato-roma-come-sceglierlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 16:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto delle successioni]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto di famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà, diritti reali, aste immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Risarcimento del danno]]></category>
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					<description><![CDATA[Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale Avvocato Roma: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un avvocato competente e affidabile. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità. Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere Competenza e Specializzazione Il primo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-4159" src="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg" alt="Avvocato Roma Claudio Cuzzini" width="960" height="540" srcset="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini.jpg 960w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-300x169.jpg 300w, https://avvocatoclaudiocuzzini.it/cms/wp-content/uploads/2025/01/avvocato-roma-claudio-cuzzini-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />Avvocato Roma: guida alla scelta di un buon professionista nella Capitale</h2>
<p><strong>Avvocato Roma</strong>: quando ci si trova ad affrontare questioni legali, sia personali che professionali, è fondamentale poter contare su un <strong>avvocato competente e affidabile</strong>. A Roma, la scelta di un buon legale può fare la differenza tra la risoluzione favorevole di una disputa e un lungo e costoso processo. In questo post esploreremo le caratteristiche che un buon legale dovrebbe possedere, su quali aspetti tecnici dovrebbe essere più competente e <strong>il modo migliore per accertarsi della sua affidabilità</strong>.</p>
<h3>Avvocato Roma: quali caratteristiche dovrebbe possedere</h3>
<h4>Competenza e Specializzazione</h4>
<p><strong>Il primo aspetto da considerare nella scelta di un avvocato Roma è la sua competenza</strong>. Un buon avvocato deve avere una solida formazione giuridica e una conoscenza approfondita delle leggi e delle normative vigenti. È importante che il legale sia esperto o specializzato nell&#8217;area del diritto che riguarda il tuo caso. Ad esempio, se hai bisogno di assistenza per una causa di divorzio è preferibile rivolgersi a un avvocato esperto in <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/diritto-di-famiglia" target="_blank" rel="noopener">diritto di famiglia</a> piuttosto che a uno specializzato in diritto commerciale. Forse è scontato, ma non sempre si è portati a pensare a questo aspetto.</p>
<h4>Avvocato Roma: con esperienza</h4>
<p><strong>L&#8217;esperienza &#8211; se si parla di avvocato Roma &#8211; è un altro fattore cruciale</strong>. Un avvocato con molti anni di pratica alle spalle avrà affrontato una vasta gamma di casi e sarà in grado di gestire meglio le situazioni complesse e impreviste. L&#8217;esperienza non solo testimonia la competenza del professionista ma anche la sua capacità di trovare soluzioni efficaci per ogni specifica questione.</p>
<h4>Capacità di Comunicazione</h4>
<p><strong>Un buon legale deve essere un eccellente comunicatore</strong>. Deve essere in grado di spiegare le questioni giuridiche in modo chiaro e comprensibile, senza utilizzare un linguaggio eccessivamente tecnico e ricercato. Inoltre, deve saper ascoltare attentamente le tue preoccupazioni e rispondere alle tue domande in modo esauriente.</p>
<h4>Integrità e Professionalità</h4>
<p><strong>L&#8217;integrità è una caratteristica fondamentale di qualsiasi avvocato affidabile</strong>. L&#8217;avvocato Roma ideale deve agire con etica e trasparenza, mettendo sempre gli interessi del cliente al primo posto. La professionalità si riflette anche nella puntualità, nella cura dei dettagli e nel rispetto delle scadenze.</p>
<h3>Avvocato Roma: aree di competenza</h3>
<h4>Diritto di Famiglia</h4>
<p>Uno degli ambiti più comuni in cui le persone cercano assistenza legale è il diritto di famiglia. Questioni come divorzi, separazioni, affidamento dei figli e mantenimento richiedono un legale che non solo conosca bene le leggi, ma che sia anche sensibile alle dinamiche familiari e capace di mediare tra le parti in conflitto. <strong>Spesso la soluzione di un contenzioso non passa per le aule dei tribunali</strong>: il giusto avvocato Roma lo sa.</p>
<h4>Diritto delle Successioni</h4>
<p>Le questioni ereditarie sono un altro campo in cui <strong>è spesso necessaria la consulenza di un avvocato Roma</strong>. La redazione di un testamento, la divisione dell&#8217;eredità tra gli eredi e la gestione delle controversie ereditarie sono tutte situazioni che richiedono una conoscenza approfondita del diritto delle successioni.</p>
<p>Si tratta di una materia complessa e articolata, per la quale una forte specializzazione è indispensabile.</p>
<h4>Diritto Immobiliare</h4>
<p>L&#8217;acquisto, la vendita e la gestione di proprietà immobiliari possono presentare numerose problematiche legali. <strong>Un avvocato esperto in diritto immobiliare può assistervi nelle trattative contrattuali</strong>, nella verifica della regolarità dei documenti e nella risoluzione di eventuali controversie legate a locazioni, compravendite o esecuzioni immobiliari.</p>
<h4>Diritto Penale</h4>
<p>In caso di accuse penali, è fondamentale rivolgersi a un <strong>avvocato penalista</strong> che possa difendere i vostri diritti e garantirvi un processo equo. Un buon avvocato penalista deve essere abile nelle strategie difensive e avere una conoscenza approfondita del codice penale e delle sue procedure.</p>
<h3>Come Verificare l&#8217;Affidabilità di un Avvocato a Roma</h3>
<h4>Reputazione e Recensioni</h4>
<p><strong>La reputazione di un avvocato è spesso un indicatore affidabile</strong> della sua competenza e integrità. Puoi cercare recensioni online, chiedere referenze a conoscenti o consultare gli <a href="https://www.consiglionazionaleforense.it/" target="_blank" rel="noopener">ordini degli avvocati</a> per verificare se ci siano stati reclami o sanzioni disciplinari contro il professionista.</p>
<h4>Colloquio Iniziale</h4>
<p>Un colloquio iniziale &#8211; nella ricerca dell&#8217;ideale avvocato Roma &#8211; può darti un&#8217;idea chiara della preparazione e dell&#8217;approccio dell&#8217;avvocato. Durante questo incontro, <strong>fai domande specifiche sul suo background</strong>, sulle sue esperienze in casi simili al vostro e sulle strategie che intende adottare. Un avvocato affidabile sarà trasparente nelle risposte e ti fornirà tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione informata e consapevole.</p>
<h4>Costi e Onorari</h4>
<p><strong>La trasparenza sui costi è un altro elemento fondamentale nella scelta di un buon avvocato Roma</strong>. Un buon legale deve essere chiaro fin dall&#8217;inizio sugli onorari e sui costi associati al tuo caso. Chiedi un preventivo dettagliato e assicurati di comprendere tutti i possibili costi aggiuntivi.</p>
<h4>Certificazioni e Associazioni</h4>
<p>Verifica se l&#8217;avvocato è iscritto all&#8217;ordine degli avvocati e se possiede <strong>certificazioni o appartenenze a associazioni professionali rilevanti</strong>. Questi elementi possono essere un&#8217;ulteriore garanzia della qualità del professionista.</p>
<h3>Conclusione</h3>
<p>Scegliere un avvocato Roma può sembrare un compito arduo, ma seguendo questi consigli <strong>potrai trovare un professionista competente e affidabile</strong> che ti assisterà al meglio nelle tue questioni legali.</p>
<p>Ricorda di considerare attentamente la specializzazione, l&#8217;esperienza, le capacità di comunicazione e l&#8217;integrità dell&#8217;avvocato.</p>
<p>Inoltre, utilizza risorse come le recensioni, i colloqui iniziali e le verifiche delle certificazioni per assicurarti di fare la scelta giusta. <strong>Con un buon avvocato Roma al tuo fianco, potrai affrontare con sicurezza e serenità qualsiasi questione legale</strong>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Amministratore di condominio esercita legittimamente anche nei casi di revoca o annullamento della delibera di nomina.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2024/01/14/lamministratore-di-condominio-esercita-legittimamente-anche-nei-casi-di-revoca-o-annullamento-della-delibera-di-nomina-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 15:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con sentenza n. 35979, depositata in data 27 dicembre 2023, la seconda sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento della Corte, secondo cui, in tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell&#8217;amministratore, e quindi tanto più ove ancora non sia stata pronunciata una sentenza dichiarativa dell&#8217;invalidità della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all&#8217;avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, rimanendo l&#8217;accertamento di detta permanente legittimazione rimesso al controllo d&#8217;ufficio del giudice e non soggetto ad eccezione di parte, in quanto inerente alla regolare costituzione del rapporto processuale. Tale interpretazione trova fondamento nella presunzione di conformità alla volontà dei condomini e nell&#8217;interesse del condominio alla continuità delle funzioni gestorie dell&#8217;amministratore, e rende irrilevante la questione dell&#8217;esatta natura della delibera presa dall&#8217;assemblea in violazione del divieto posto dall&#8217;art, 1129 cod. civ. comma 13, introdotto dalla L. n. 220 del 2012 (nulla ovvero annullabile), in quanto l&#8217;amministratore di condominio, che pur si assuma nominato con delibera illegittima, finché non sostituito, può validamente conferire procura ad un difensore al fine di costituirsi in giudizio per conto del condominio (cfr. Cass. Sez. 2, 30/10/2012, n. 18660; Cass. Sez. 2, 23/01/2007, n. 1405; Cass. Sez. 2, 27/03/2003, n. 4531).</p>
<p>Hai dubbi sulla legittimità dell&#8217;operato del tuo amministratore o sulla sua nomina? Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini nelle controversie con l&#8217;amministratore, incluse le richieste di revoca: scopri i nostri <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi di assistenza legale in materia condominiale a Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Sezioni Unite sull&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo in materia di condominio.</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/le-sezioni-unite-sullopposizione-a-decreto-ingiuntivo-in-materia-di-condominio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<p>La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021, ha riconosciuto al giudice adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il poter sindacare la validità delle delibere, sottese al diritto di credito avanzato in sede monitoria, sia sotto il profilo della nullità sia sotto quello dell&#8217;annullabilità. In particolare la Corte ha affermato il seguente principio: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d&#8217;ufficio, della deliberazione assembleare, a condizione che quest&#8217;ultima sia dedotta in via di azione &#8211; mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell&#8217;atto di citazione in opposizione &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 1137, secondo comma cod. civ. nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione.<br />
Ha precisato, altresì, la Corte che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l&#8217;eccezione con la quale l&#8217;opponente deduca l&#8217;annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell&#8217;ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d&#8217;ufficio dal giudice.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
<p>Hai ricevuto un decreto ingiuntivo per spese condominiali e vuoi valutare un&#8217;opposizione? Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini in queste procedure: scopri i nostri <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi di assistenza legale in materia condominiale a Roma</a>.</p>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La modifica delle tabelle millesimali. Cass. civ. 11 settembre 2017, n. 21043</title>
		<link>https://avvocatoclaudiocuzzini.it/2023/02/25/la-modifica-delle-tabelle-millesimali-cass-civ-11-settembre-2017-n-21043/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Avv. Claudio Cuzzini]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2023 18:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto condominiale e delle locazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[La sentenza in commento trae origine dall’azione giudiziale spiegata da un condomino il quale domandò la revisione delle tabelle millesimali poiché, a suo dire, non più rispondenti allo stato di fatto a seguito di trasformazioni di alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà di altri condomini. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section class="wpb-content-wrapper"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid" ><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element " >
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			<p>La sentenza in commento trae origine dall&#8217;azione giudiziale spiegata da un condomino il quale domandò la revisione delle tabelle millesimali poiché, a suo dire, non più rispondenti allo stato di fatto a seguito di trasformazioni di alcune unità immobiliari di esclusiva proprietà di altri condomini. La Corte di legittimità nel confermare l&#8217;orientamento già espresso con le sentenze 25.9.2013, n. 21950, 1.7.2004, n. 12018 ha affermato un principio di diritto, applicabile anche nel caso di successive trasformazioni di singole unità immobiliari, secondo cui ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia agli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell&#8217;immobile.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div></div>
<p>Vuoi contestare o rivedere le tabelle millesimali del tuo condominio? Lo Studio Legale Cuzzini assiste a Roma condomini in queste e altre controversie condominiali: scopri i nostri <a href="https://avvocatoclaudiocuzzini.it/liti-condominiali/">servizi di assistenza legale in materia condominiale a Roma</a>.</p>
</section>]]></content:encoded>
					
		
		
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