Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

L’individuazione dei beni culturali

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il d.lg. 22 gennaio 2004. n. 42 definisce i criteri di individuazione dei beni mobili ed immobili che, all’esito di un giudizio valutativo, entrano a far parte del patrimonio culturale. Tale giudizio, diretto ad accertare la sussistenza della qualitas culturale, viene compiuto direttamente dalla legge (artt. 10 e 11) ovvero a seguito di un procedimento
amministrativo che si conclude con provvedimento avente carattere discrezionale adeguatamente motivato ed insindacabile nel merito da parte del Giudice (artt. 12 e 13). In particolare il Codice individua i beni culturali nei seguenti modi:
1. beni culturali individuati secondo il criterio soggettivo (art.10 comma 1).
Tale categoria di beni è individuata esclusivamente sulla base del soggetto a cui appartiene la cosa. Si tratta di una presunzione di culturalità provvisoria delle cose mobili e immobili, di appartenenza di soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, purché non realizzate da autore ancora vivente o per quelle la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni se mobili e settanta se immobili (art. 10 comma 5). La culturalità così attribuita assume funzione cautelare e non è definitivamente acquisita fintantoché non venga esercitata una verifica ad hoc, ai sensi dell’art. 12 comma 2, da parte dell’Amministrazione dei beni culturali, diretta ad accertare se il bene abbia un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. L’esito della verifica può concludersi con un accertamento positivo o negativo. Nel primo caso il bene rimarrà definitivamente assoggettato al regime vincolistico del Codice, nel secondo ne uscirà definitivamente e non costituirà più patrimonio culturale. Il procedimento di verifica può essere avviato dal Ministero d’ufficio oppure ad istanza dei soggetti proprietari.
2. beni culturali individuati ope legis.(art. 10 comma 2)
La seconda categoria di beni culturali è individuata direttamente dalla legge in quei beni che rispondono al contempo, sia al criterio soggettivo (soggetto proprietario del bene: Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico), che al criterio oggettivo (tipologia del bene specificatamente elencato: raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, gli archivi e i singoli documenti, raccolte librarie ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2 del D.P.R. 27 luglio 1977 n. 616). Per questi beni, culturali ope legis, non è necessaria alcuna verifica dell’interesse culturale in quanto la sussistenza della qualitas culturale è fatta una volta per tutte dalla norma.
3. beni culturali individuati per dichiarazione amministrativa (art. 10 comma 3)
La terza categoria è individuata in quei beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 10 comma 1, quindi anche di proprietà dei privati, che acquistano la qualitas culturale solo a seguito della espressa dichiarazione da parte dell’Amministrazione competente secondo la procedura prevista dagli artt. 13 e ss del codice. Fino alla dichiarazione da parte dell’Amministrazione competente, il bene non avendo la qualitas culturale si pone al di fuori della disciplina del Codice. Si tratta di un provvedimento di accertamento costitutivo della qualificazione dell’interesse culturale artistico, storico, archeologico o etnoantropologico del bene che giungerà all’esito di un procedimento diretto ad accertare l’interesse culturale, interesse che dovrà essere particolarmente importante per i beni di cui alle lettere a, b, d dell’art. 10 comma 3 (le cose immobili e mobili, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identita’ e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose) ed eccezionale, per quelli di cui alla lettera c, e (le raccolte librarie, appartenenti a privati; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse).
4. altri beni culturali individuati (art.10 comma 4)
Il comma 4 dell’art. 10 individua dei beni specifici che se di proprietà di enti pubblici o di enti non lucrativi o di enti ecclesiastici civilmente sono sottoposti al regime provvisorio di “culturalità” (art. 10 comma1), se di proprietà di altri soggetti al regime della dichiarazione ai sensi degli artt. 13 e ss. (art. 10 comma 3). Sono beni che interessano la “paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché’ al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché’ i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”.