Avv. Claudio Cuzzini
Studio Legale Roma

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Avv. Claudio Cuzzini

L’attestato di libera circolazione dei beni culturali

Lo Stato assicura la tutela del patrimonio culturale per via dell’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. Nell’ambito delle funzioni di protezione vi è quella di controllo sulla circolazione del patrimonio culturale con la finalità di preservarne l’integrità. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio emanato con il D.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 all’art. 59 dispone che in ambito nazionale il soggetto privato possa trasferire la proprietà di un bene culturale solo dopo aver proceduto alla prevista denuncia di trasferimento. In ambito internazionale al privato è fatto assoluto divieto di esportare all’estero i beni di cui all’art. 65 comma 1 e 2 del Codice salvo le eccezioni di cui ai commi 3 e 4.

L’uscita definitiva dei beni indicati dall’art. 65, comma 3 del Codice in un altro paese è consentita solo dietro il rilascio dell’attestato di libera circolazione da parte dell’amministrazione competente. Il proprietario ha, in questo caso, l’obbligo di denunciare la volontà di esportare il bene, di presentarlo al competente ufficio di esportazione e di indicarne il valore venale. L’Ufficio esportazione, accertata la congruità del valore dichiarato, rilascia o nega con motivato giudizio l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione del bene. Il diniego dell’attestato comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice. Nessuna autorizzazione è invece necessaria per l’esportazione dei beni indicati dall’art. 65, comma 4 del Codice.

L’uscita temporanea dell’opera dal territorio Italiano per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte necessita del rilascio dell’attestato di circolazione temporaneo da parte dell’Ufficio esportazione competente (art.71). La norma in commento, disciplina il procedimento amministrativo per il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea in ambito comunitario. L’attestato è un provvedimento autorizzatorio avente carattere discrezionale, redatto dal competente ufficio di esportazione, su richiesta dell’interessato che intenda trasferire temporaneamente un bene verso uno stato membro dell’unione europea.